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201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia)

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento dei conti pubblici. (Cd Decreto Salva Italia).

Testo coordinato  con  la  legge  di  conversione  22 dicembre 2011, n. 214 e aggiornato alle modifiche apportate
dal DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29 e successiva rettifica pubblicata in G.U. 26/03/2012, n.72
(Fonte: Normattiva.it i testi non hanno carattere di ufficialità)
 

Titolo i Sviluppo ed equita'


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire la crescita, lo sviluppo e la competitivita';
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella riunione del 4 dicembre 2011;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;
 
                              E M A N A
 
 Il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
                 Aiuto alla crescita economica (Ace)
 
 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le disposizioni dei commi da 2 a 8 ((del  presente  articolo)).  Per  le societa' e gli enti commerciali di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), del citato  testo  unico  le  disposizioni  del  presente articolo si applicano relativamente alle stabili  organizzazioni  nel territorio dello Stato.
 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
 3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in corso ((al 31 dicembre 2010))  e'  costituito  dal  patrimonio  netto risultante dal relativo bilancio, senza tener  conto  dell'utile  del medesimo  esercizio.  Rilevano   come   variazioni   in   aumento   i conferimenti in denaro nonche' gli utili  accantonati  a  riserva  ad
esclusione di  quelli  destinati  a  riserve  non  disponibili;  come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto  con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai  soci  o  partecipanti;  b)  gli acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti di aziende o di rami di aziende.
 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il patrimonio conferito.
 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.
 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

                               Art. 2
 
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e                                giovani
 
 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese  per
il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle  deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,  lettera  a),  1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997" sono soppresse.
 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
 ((1-quater. In relazione a quanto disposto  dal  comma  1  e  tenuto conto di quanto previsto dai commi da  2  a  4  dell'articolo  6  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'
di presentazione delle istanze di rimborso  relative  ai  periodi  di imposta precedenti a quello in corso  al  31  dicembre  2012,  per  i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia ancora pendente il termine di cui all'articolo  38  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.))
 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni";
     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni".
 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

                               Art. 3
 
Programmi   regionali   cofinanziati   dai   fondi   strutturali    e                   rifinanziamento fondo di garanzia
 
 1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge 12 novembre 2011, n.  183,  ((dopo  la  lettera  n)  e'  aggiunta  la seguente: "n-bis) )) per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei fondi   strutturali   comunitari.   Per   le    Regioni    ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in  nell'Obiettivo Competitivita',  di  cui  al  Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.
1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli anni 2012, 2013 e 2014.". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  22  DICEMBRe 2011, N. 214)).
 ((1-bis. L'esclusione delle spese di cui  alla  lettera  n-bis)  del comma 4 dell'articolo 32  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
introdotta dal comma 1 del  presente  articolo,  opera  per  ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri  di  cui  al  comma  2  del presente articolo)).
 2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  per
gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  le singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni singola Regione.
 3. ((Alla compensazione degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla costituzione  del  fondo  di  cui  al  comma  2))  si  provvede   con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese recate dal presente provvedimento.
 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni 2012, 2013 e 2014.
 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle minori spese recate dal presente decreto.

                               Art. 4
 
Detrazioni per interventi  di  ristrutturazione,  di  efficientamento        energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali
 
 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e ((16-bis))";
     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e ((16-bis))";
     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis
(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono effettuati gli interventi:
     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo  1117
((...)) del codice civile;
     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche' sia stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  ((,  anche anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente disposizione));
     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in ((situazione di gravita')), ai sensi dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
 l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici.
 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi della legislazione vigente in materia.
 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di ristrutturazione edilizia di cui ((di cui alle lettere c)  e  d)  del comma 1 dell'articolo 3)) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti  interi  fabbricati,  eseguiti  da imprese  di  costruzione  o   ristrutturazione   immobiliare   e   da cooperative edilizie, che provvedano entro sei  mesi  dalla  data  di termine  dei  lavori  alla  successiva  alienazione  o   assegnazione dell'immobile.  La  detrazione  spetta  al  successivo  acquirente  o assegnatario  delle  singole  unita'  immobiliari,  in   ragione   di un'aliquota del 36 per cento del valore  degli  interventi  eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del  prezzo  dell'unita'
immobiliare risultante  nell'atto  pubblico  di  compravendita  o  di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche delle spese sostenute negli stessi anni.
 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli successivi.
 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e diretta del bene.
 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di ristrutturazione edilizia".
 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";
     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo ((16-bis))".
 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite  dalle  seguenti:  (("31
dicembre 2012.  Le  disposizioni  di  cui  al  citato  comma  347  si applicano  anche  alle  spese  per  interventi  di  sostituzione   di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicati alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria".  Ai  relativi  oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si   provvede   mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali)).  La  detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come ((introdotto)) dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1°
gennaio 2012.

                               Art. 5
 
(( (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei  relativi  risparmi  a                        favore delle famiglie)
 
 1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il  31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione  economica  equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione  di  reddito  disponibile che includa la percezione di somme, anche se  esenti  da  imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti  della  famiglia  nonche'  dei  pesi  dei  carichi familiari, in particolare  dei  figli  successivi  al  secondo  e  di persone  disabili  a  carico;  migliorare  la   capacita'   selettiva dell'indicatore,  valorizzando  in  misura  maggiore  la   componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto  del  debito residuo per l'acquisto della stessa  e  tenuto  conto  delle  imposte relative; permettere  una  differenziazione  dell'indicatore  per  le diverse tipologie  di  prestazioni.  Con  il  medesimo  decreto  sono individuate  le  agevolazioni  fiscali  e   tariffarie   nonche'   le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal  1º  gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.  Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con  cui  viene  rafforzato  il  sistema  dei  controlli dell'ISEE,  anche  attraverso  la  condivisione  degli  archivi   cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la  costituzione  di  una  banca  dati  delle   prestazioni   sociali agevolate,  condizionate  all'ISEE,  attraverso  l'invio   telematico all'INPS,  da  parte  degli  enti  erogatori,  nel   rispetto   delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  delle informazioni  sui   beneficiari   e   sulle   prestazioni   concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi  derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del  bilancio  dello Stato e degli enti nazionali  di  previdenza  e  di  assistenza  sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'
attuative di tale riassegnazione)).

                               Art. 6
 
               Equo indennizzo e pensioni privilegiate
 
 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei confronti del personale appartenente al  comparto  sicurezza,  difesa ((, vigili del fuoco)) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica,  inoltre,  ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche'
ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

                             Art. 6-bis
 
((  Remunerazione   onnicomprensiva   degli   affidamenti   e   degli sconfinamenti nei contratti  di  conto  corrente  e  di  apertura  di                              credito) ))
 
 (( 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:
 "Art.  117-bis.  -  (Remunerazione   degli   affidamenti   e   degli sconfinamenti). - 1. I  contratti  di  apertura  di  credito  possono prevedere, quali unici oneri a carico del  cliente,  una  commissione onnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale  rispetto  alla somma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla    durata dell'affidamento, e  un  tasso  di  interesse  debitore  sulle  somme prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero  oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e  di  apertura  di credito possono prevedere, quali unici oneri a  carico  del  cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1  e  2  sono  nulle.  La  nullita'  della clausola non comporta la nullita' del contratto.
 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente  articolo  e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il  CICR  prevede  i casi  in  cui,  in  relazione  all'entita'  e   alla   durata   dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2")).

Titolo Ii Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

                               Art. 7
 
              Partecipazione italiana a banche e fondi
 
 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  accettare  gli emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.
Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive modificazioni.
 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero.
 3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,
n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45
milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016
e 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze.  ((Alla  compensazione degli effetti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  si  provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle minori spese recate dal presente decreto)).

                               Art. 8
 
           Misure per la stabilita' del sistema creditizio
 
 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine in conformita' alla normativa europea in materia.
 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 26, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
((...)) 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze.
 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono le banche aventi sede legale in Italia.
 6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e'
((limitato)) a quanto strettamente  necessario  per  ripristinare  la capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca d'Italia, anche al fine di verificare la  necessita'  di  ((prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1))  e  l'esigenza  di eventuali modifiche  operative.  I  risultati  delle  verifiche  sono comunicati alla  Commissione  europea;  le  eventuali  necessita'  di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi  dall'entrata in vigore del presente decreto e  le  eventuali  modifiche  operative ritenute necessarie sono  notificate  alla  Commissione  europea.  Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  degli  elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta ((alla  Commissione  europea))
entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle  emissioni  garantite  e non garantite delle banche.
 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare del sostegno ricevuto ((ne' conseguire))  indebiti  vantaggi  per  il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni  commerciali rivolte al pubblico.
 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione europea.
 9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,
il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
 10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente le seguenti caratteristiche:
     a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del presente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non superiore a cinque anni ((o, a partire dal 1º gennaio 2012,)) a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite  di  cui  all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
     b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a scadenza;
     c) sono a tasso fisso;
     d) sono denominati in euro;
     e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del capitale e nel pagamento degli interessi;
     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'
incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli interessi.
 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,
Titolo I, Capitolo 2).
 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma 1.
 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della garanzia  di  cui  al  comma  1  ((,   derivanti   dalle   operazioni effettuate)) a partire dal 1° gennaio 2012, sono cosi' determinati:
     a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
     (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
     (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di 0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto (ii) della lettera a), e' computata per la meta';
     c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
     (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
     (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di rating.
 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata nel modo seguente:
     a) per banche che abbiano  un  rating  rilasciato  da  ((agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ))  riconosciute:
la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque  anni  nei  tre anni che terminano il mese precedente  la  data  di  emissione  della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito  dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
     b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di rating disponibile.
 16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al momento della concessione della garanzia.
 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio 2010.
 19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
 20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
 22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di ammissione.
 23. Ai fini dell'ammissione ((alla  garanzia)),  la  Banca  d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
     a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli obbligatori;
     b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far
fronte agli oneri delle passivita' garantite.
 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
     a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
     b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il patrimonio di terzo livello;
     c) l'ammontare della garanzia;
     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,
dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata urgenza.
 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea entro e non oltre sei mesi.
 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV ((del testo  unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni,))
sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia  ai sensi del presente  articolo,  il  provvedimento  e'  trasmesso  alla Commissione Europea entro 6 mesi.
 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei terzi ((dal momento)) della sua prestazione, ai sensi degli  articoli 1, comma 1, lettera  q),  e  2,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli  articoli  1264,
1265 e 2800 del codice civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del decreto legislativo 21  maggio  2004,  n.170.  In  caso  di  garanzia costituita da  crediti  ipotecari,  non  e'  richiesta  l'annotazione prevista  dall'articolo  2843  del  codice  civile.   Alle   medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria ((di cui al presente comma)) si applica ai contratti  di  garanzia  finanziaria  a  favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
 31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta della banca interessata, e' redatto  ((in  conformita'  ai  criteri))
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio della garanzia.
 32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'
di attuazione del presente articolo.
 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo.

                               Art. 9
 
                      Imposte Differite Attive
 
 1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge  26  febbraio  2011,  n.
10,)) sono apportate le seguenti modifiche:
     a) al comma 56:
 1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le seguenti: "((, o dei))
diversi organi competenti ((per legge,))";
 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito d'imposta ai sensi del presente comma;"
     b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
 "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio ((relativa)) alle perdite di cui all'articolo 84  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  derivante  dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma  55,  e'
trasformata  per  intero  in  crediti  d'imposta.  La  trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in  diminuzione  del  reddito  dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla  perdita  del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui  al periodo precedente ridotta dei componenti  negativi  di  reddito  che hanno dato luogo alla  quota  di  attivita'  per  imposte  anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600."
     c) al comma 57:
 1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabile ne'" sono soppresse;
 2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono soppresse;
 3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
 4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.";
 5) l'ultimo periodo e' soppresso.
     d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57".

Titolo IIi Consolidamento dei conti pubblici

Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

                               Art. 10
 
             Regime premiale per favorire la trasparenza
 
 1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel  comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
     b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte dell'Amministrazione finanziaria;
     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti IVA;
     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che il contribuente:
     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa esercitata.
 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In particolare,  col  provvedimento  sono  previsti,  con  le   relative decorrenze:
     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni necessarie;
     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,
abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a 15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i rimborsi IVA.
 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del registro dei beni ammortizzabili;
     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
 5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di attuazione.
 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
 7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
o direttamente o per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre 1997, n. 472.
 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di settore o degli studi di settore applicabili.
 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge 8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le relative disposizioni di attuazione.
 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a quelle  successive.  ((Con  riferimento   all'annualita'   2011,   le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,  n.  195,  devono  essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.)) Per le attivita' di accertamento effettuate  in  relazione  alle  annualita'
antecedenti il  2011  continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter  della legge 8 maggio 1998, n. 146.
 13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il  comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis. In caso di comprovato peggioramento  della  situazione  di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una  sola volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun anno".
 13-ter.  Le  dilazioni  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima dilazione.
 13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile  1999,
n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio  nazionale della riscossione, per il presidio della  funzione  di  deterrenza  e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tasso di adesione spontanea  agli  obblighi  tributari,  gli  agenti  della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti  dal bilancio  certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misura percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei  relativi interessi  di  mora,  con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro dell'economia e delle finanze, che  tenga  conto  dei  carichi  annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e  riduzione  dei  costi  del  gruppo Equitalia  Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire  al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di  entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al  primo  periodo e' a carico del debitore:
    a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
    b) integralmente, in caso contrario";
   b) il comma 2 e' abrogato;
   c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
    "6. All'agente della riscossione spetta,  altresi',  il  rimborso degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle   singole procedure, che e' a carico:
    a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato  per  effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';
    b) del debitore, in tutti gli altri casi.
    6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia  e delle finanze sono determinate:
    a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
    b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero  di procedure attivate a carico del debitore;
    c) le modalita' di erogazione del rimborso";
   d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
    "7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite  non  spetta il rimborso di cui al comma 1";
   e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico  dell'ente  creditore le spese vive di notifica della stessa cartella  di  pagamento"  sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo periodo  sono  a carico dell'ente creditore".
 13-quinquies. Il decreto  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
 13-sexies.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto.
 13-septies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 13-quater, 13-quinquies e  13-sexies  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 13-octies.  All'articolo  7,   comma   2,   lettera   gg-ter),   del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a  decorrere  dal  1º
gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  31
dicembre 2012".
 13-novies. I termini  previsti  dall'articolo  3,  commi  24,  25  e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
 13-decies. All'articolo 3-bis del decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
   b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
    "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse  dalla  prima entro il termine di pagamento  della  rata  successiva,  comporta  la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,  interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto  versato,  e'  iscritto  a ruolo.
    4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo  13  del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   e   successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,
e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva";
   c) al comma 5:
    1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "dai commi 4 e 4-bis";
    2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte  le  seguenti:
"o pagata in ritardo";
   d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi  1,  3,  4  e  5"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5".
 13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si  applicano altresi' alle rateazioni in corso alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
 13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 209, le parole: "dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali"  sono  sostituite  dalle seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome";
   b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:
    "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213,  e'  stabilita  la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal  decreto  stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209".
 13-terdecies. All'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi  degli  articoli 68 e 79, con il consenso  dell'agente  della  riscossione,  il  quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del  corrispettivo  rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci  giorni  lavorativi successivi all'incasso".


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