APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

                               Art. 11
 
                    Emersione di base imponibile
 
 1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli  51  e  52  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633,
esibisce o trasmette atti o documenti  falsi  in  tutto  o  in  parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. ((La disposizione di  cui  al  primo  periodo,
relativamente ai dati e alle notizie  non  rispondenti  al  vero,  si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo  periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10  marzo 2000, n. 74)).
 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli  operatori  finanziari  sono obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo 7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo delle operazioni finanziarie indicate  nella  predetta  disposizione.
((I   dati   comunicati   sono   archiviati   nell'apposita   sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e successive modificazioni)).
 3. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
((sentiti)) le associazioni di categoria degli  operatori  finanziari ((e il Garante per la protezione dei dati personali,  sono  stabilite le modalita' della  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori  informazioni  relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di decadenza previsti in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi)).
 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del predetto  decreto  e  del  precedente   comma   2   sono   utilizzate dall'Agenzia  delle  entrate  ((per  l'elaborazione   con   procedure centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di contribuenti a maggior rischio di evasione)).
 ((4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente  alle  Camere una relazione con la  quale  sono  comunicati  i  risultati  relativi all'emersione  dell'evasione  a   seguito   dell'applicazione   delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4)).
 5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,
il comma 36-undevicies e' abrogato.
 6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo  83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
 7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche:
     a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "  a)
esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese;"
   b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono ((abrogati)).
 8. All'articolo 44 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
     a) al secondo comma le parole "e dei consigli  tributari"  e  le parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'
sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle entrate";
     b) al quarto comma, le parole:",  ed  il  consiglio  tributario"
sono  soppresse,  la  parola:  "  comunicano"  e'  sostituita   dalla seguente:"comunica";
     c) all'ottavo comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'";
     d) al nono comma, secondo periodo, le parole:  "e  dei  consigli tributari" sono soppresse.
 9.  All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
 10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.
 ((10-bis.  All'articolo  2,  comma   5-ter,   primo   periodo,   del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013")).

                             Art. 11-bis
 
(Semplificazione  degli  adempienti  e   riduzione   dei   costi   di             acquisizione delle informazioni finanziarie)
 
  1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento,  le richieste di informazioni e di copia  della  documentazione  ritenuta utile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  come destinatari ((le banche, gli intermediari finanziari e le imprese  di assicurazioni)), sono effettuati esclusivamente  in  via  telematica,
previa consultazione dell'archivio dei rapporti di  cui  all'articolo 7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605,  e  successive  modificazioni.  Le  richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure  gia'  in  uso  presso ((le  banche,  gli  intermediari   finanziari   e   le   imprese   di assicurazioni)) ai sensi dell'articolo 32, terzo comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  delle relative  norme  di  attuazione.  Con  provvedimento   dei   Ministri interessati, da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

                               Art. 12
 
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro
                  e contrasto all'uso del contante
 
  1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al  portatore,
di cui all'articolo  49,  commi  1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  adeguate  all'importo  di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo  49,
le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
marzo  2012".  Non  costituisce  infrazione   la   violazione   delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
  1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al saldo del libretto stesso".
  2. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente:
  "4-ter. Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di  favorire  la modernizzazione  e  l'efficienza  degli   strumenti   di   pagamento,
riducendo  i  costi  finanziari  e  amministrativi  derivanti   dalla gestione del denaro contante:
    a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
    b) i pagamenti di cui  alla  lettera  a)  si  effettuano  in  via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o  di  pagamento dei creditori ovvero con altri  strumenti  di  pagamento  elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali  pagamenti  per  cassa  non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
    c) lo stipendio, la pensione,  i  compensi  comunque  corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo  superiore  a  mille  euro,  debbono essere erogati con  strumenti  di  pagamento  elettronici  bancari  o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le  carte  di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
    d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica  e  tutelare  i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in  modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i  titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,  lettera  d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa  e agli altri intermediari finanziari e'  fatto  divieto  di  addebitare alcun costo;
    e)  per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche'  i soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS  (Point  of  Sale)  a condizioni favorevoli.".
  2-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-ter,   del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento  definiscono  con apposita convenzione, da stipulare  entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la  scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del  Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia.  Con  la medesima convenzione e' stabilito  l'ammontare  degli  importi  delle commissioni  da  applicare  sui   prelievi   effettuati   con   carta autorizzata tramite la rete degli  sportelli  automatici  presso  una banca diversa da quella del titolare della carta.
  4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere  su  un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
  5. La convenzione individua le  caratteristiche  del  conto  avendo riguardo ai seguenti criteri:
    a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato  di  servizi  ed
operazioni,  compresa  la  disponibilita'  di  una  carta  di  debito gratuita;
    b)  struttura  dei  costi   semplice,   trasparente,   facilmente comparabile;
    ((c) identificazione delle caratteristiche del conto  in  accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziaria conforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predetta raccomandazione));
    d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle  quali  il conto corrente e' offerto senza spese.
  6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del  comma  3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma  5,  lettera d).
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, COn MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
  8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per  i  contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e del titolo II del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
  ((9.  L'Associazione  bancaria  italiana,   le   associazioni   dei prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significative a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  una riduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costo effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  al valore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  delle transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delle spese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  euro mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivi richiesti dal titolare)).
  ((10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure  di cui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  In caso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  al comma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato)).
((10-bis. Fino  alla  pubblicazione  del  decreto  che  recepisce  la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,
n. 183)).
  11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo  21  novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".

Capo Ii Disposizioni in materia di maggiori entrate

                               Art. 13
 
     Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
 
  1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata,  in via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.
Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale propria e' fissata al 2015.
  2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale  e  le  pertinenze della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
  3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei commi 4 e 5 del presente articolo.
  4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
    a. 160 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  A  e nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della categoria catastale A/10;
    b. 140 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  B  e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    c. 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale A/10;
    d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  D,  ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
    e. 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale C/1.
  5. Per i terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.  Per  i coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori   agricoli   professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
  6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per  cento.  i comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base sino a 0,3 punti percentuali.
  7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti percentuali.
  8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
  9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,4  per
cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
((9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,38
per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.))
  10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la  detrazione prevista dal primo periodo e'  maggiorata  di  50  euro  per  ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei  anni,  purche'  dimorante abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale.  L'importo   complessivo   della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'  superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di  bilancio.  In  tal  caso  il comune  che  ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per  le  unita'  immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle  unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504.  L'aliquota  ridotta  per  l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano anche alle fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  11. E' riservata allo Stato la quota di  imposta  pari  alla  meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per
l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  12. Il versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9  e  dell'articolo 14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  le  seguenti disposizioni:
    a.  l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,  ad
eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i  soli  comuni ricadenti nei territori delle regioni  a  Statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d),  e)  ed  h)  del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446;
    c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
    d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2009, n. 14.
    d-bis. i commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater  dell'articolo  7  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
  14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria   catastale presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
  14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei  terreni,  con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del  decreto  del  Ministro  delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere  dichiarati  al  catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
  14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione  di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta  municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il conguaglio  dell'imposta  e'  determinato  dai   comuni   a   seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui  al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte  del  soggetto  obbligato,  si  applicano  le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  336,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle  sanzioni  previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio  decreto-legge  13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
  15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
446 del 1997.
  16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del diritto dei contribuenti.
  17. Il fondo sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13  del medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito  stimato  ad
aliquota di base derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata  del bilancio dello Stato le somme  residue.  Con  le  procedure  previste dall'articolo 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le  regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito stimato di cui al precedente  periodo.  L'importo  complessivo  della riduzione del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
  18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla compartecipazione di cui al comma 4";
  19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014,  non  trovano  applicazione  le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23.
  19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,   e'   esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla compartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche.
  20. La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
  21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

                               Art. 14
 
     Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti  i  comuni del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,
((svolto  mediante  l'attribuzione  di  diritti  di  esclusiva  nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148)), e dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei comuni.
  2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e'  il  comune  nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la  superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
  3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o  detenga  a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
  4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte  pertinenziali  o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in comune i locali o le aree stesse.
  6. In caso di utilizzi temporanei di durata  non  superiore  a  sei mesi nel corso  dello  stesso  anno  solare,  il  tributo  e'  dovuto soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  7. Nel caso di locali in multiproprieta' e  di  centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad  anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  9. La tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'
costituita da quella calpestabile.In sede di prima applicazione,  per
le unita' immobiliari  urbane  a  destinazione  ordinaria,  prive  di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia  del territorio   procede   alla   determinazione   di   una    superficie convenzionale, sulla base degli  elementi  in  proprio  possesso.  Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  corrispondente   e'
corrisposto a titolo di  acconto  e  salvo  conguaglio.  Le  medesime disposizioni di cui al  presente  comma,  si  applicano  alle  unita'
immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita  presunta  ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10.
  10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
  11. La tariffa e' composta da una quota  determinata  in  relazione alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni  di  cui  ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per
metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
  13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale  di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente periodo.
  14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
  15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni  tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
    a) abitazioni con unico occupante;
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo;
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
  16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo  e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
  17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate  riduzioni  per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di   riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore dimostri di aver avviato al recupero.
  19. Il consiglio comunale puo' deliberare  ulteriori  riduzioni  ed
esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
  20. Il tributo e' dovuto nella misura  massima  del  20  per  cento della tariffa,  in  caso  di  mancato  svolgimento  del  servizio  di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso  in  grave violazione della disciplina di riferimento, nonche'  di  interruzione del servizio per motivi sindacali  o  per  imprevedibili  impedimenti organizzativi che abbiano  determinato  una  situazione  riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone  o all'ambiente.
  21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si  applicano  anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
  22. Con regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente tra l'altro:
    a) la classificazione delle categorie di attivita'  con  omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
    b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
    d) l'individuazione  di  categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;
    e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
  23. Il consiglio comunale deve approvare  le  tariffe  del  tributo entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.
  24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti  da soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel corso dello stesso anno solare.
  25. La misura  tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata  di  un  importo percentuale non superiore al 100 per cento.
  26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'  assolto  con il pagamento del tributo  da  effettuarsi  con  le  modalita'  e  nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di  spazi  ed
aree pubbliche ovvero per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  27. Per tutto quanto  non  previsto  dai  commi  da  24  a  26,  si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
  28. E' fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
  29. I comuni che hanno realizzato sistemi di  misurazione  puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
  30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 e' determinato sulla base dei criteri  stabiliti  nel  regolamento previsto dal comma 12.
  31. La tariffa di cui al comma  29  e'  applicata  e  riscossa  dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo  comunale  sui rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni determinata ai sensi del comma 13.
  33. I soggetti passivi  del  tributo  presentano  la  dichiarazione entro il termine stabilito dal comune  nel  regolamento,  fissato  in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o  della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di  un  fabbricato,  la  dichiarazione  puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
  34. La dichiarazione, redatta su modello messo a  disposizione  dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
  35. Il tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
  36. Il comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
  37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso di almeno sette giorni.
  38. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  od  altro impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile.
  39. In caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non versato, con un minimo di 50 euro.
  41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione  dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo di 50 euro.
  42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta   al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a euro 500.
  43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte  ad  un  terzo se, entro il termine per  la  proposizione  del  ricorso,  interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,
della sanzione e degli interessi.
  44. Resta salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei principi stabiliti dalla normativa statale.
  45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni  del  presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e  sui  servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  161  a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i  vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".
  47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al comma 46 del presente articolo.


« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8