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201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

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                      |Amministrazione       |
Ente soppresso        |interessata           |Ente incorporante ---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Autorita' per l'energia Agenzia nazionale per |Ministero             |elettrica e il gas
la regolazione e la   |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente vigilanza in materia  |tutela del territorio |e della tutela e del di acqua              |e del mare            |territorio e del mare ---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Ministero dello                       |                      |sviluppo economico, di                       |                      |concerto con il                       |                      |Ministero dell'ambiente Agenzia per la        |Ministero dello       |e della tutela del sicurezza nucleare    |sviluppo economico    |territorio e del mare ---------------------------------------------------------------------
Agenzia nazionale di  |                      |Autorita' per le regolamentazione del  |Ministero dello       |garanzie nelle settore postale       |sviluppo economico    |comunicazioni ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

   
 
 20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare,  in  via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche  con  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del  decreto di cui al comma 15 e  alla  contestuale  definizione  di  un  assetto organizzativo rispettoso  delle  garanzie  di  indipendenza  previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti  facenti  capo  all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione  e la ricerca ambientale (ISPRA).
 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a  20-bis  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha  disposto  (con  l'art.  27-bis,
comma 1) che " A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per
i grandi laghi prealpini, di  cui  all'articolo  21,  comma  12,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e'  soppresso  e,  per  lo svolgimento delle funzioni di  cui  all'articolo  63,  comma  8,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai  sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio  del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed  esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio  dell'Oglio  -
Ente  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e  il  consorzio  dell'Adda  -
Ente  autonomo  per  la  costruzione,   manutenzione   ed   esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como."

                               Art. 22
 
     Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
 
 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o approvazione.
 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di  riduzione  della  spesa  di funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei medesimi organi.
 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,
agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore del presente decreto.
 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei regolamenti ivi previsti.
 5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante "Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita'
culturali", convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugno 2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012".
 6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
 «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  "ICE  -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 18-bis.  I  poteri  di  indirizzo  in  materia   di   promozione   e internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di  promozione  e internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo  economico  e  composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della Confederazione generale dell'industria italiana, di  R.E.TE.  Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana.
 19. Le funzioni attribuite all'ICE  dalla  normativa  vigente  e  le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi  dalla data  di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione   e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni,  e all'Agenzia di cui al comma precedente.  Le  risorse  gia'  destinate all'ICE per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  promozione  e  di sviluppo degli scambi  commerciali  con  l'estero,  come  determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello  stato  di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
 20. L'Agenzia opera al fine di  sviluppare  l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,
industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
 21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39.
 22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,
comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
 24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera   lo statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti,  attraverso  il  Ministero  degli  affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
 25. L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale tecnico-amministrativo. Il personale  dell'Agenzia  all'estero  opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le  strategie  di  internazionalizzazione delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di concerto con il Ministero degli affari esteri.
 26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma 26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300
unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,
al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della Rappresentanza stessa.
 26-bis. Con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.
 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e'   destinata all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'
di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011,
N. 214.
 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
 a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
 b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
 c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;
 d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative  alle  attivita'  di  promozione  all'estero  e internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
 26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico determinate dalla cabina di regia di cui al  comma  18-bis,  adottate dal Ministero dello sviluppo  economico  d'intesa  con  il  Ministero degli affari esteri per quanto di competenza,  sentito  il  Ministero dell'economia e delle finanze,  l'Agenzia  provvede  entro  sei  mesi dalla costituzione a:
 a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
 b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento   delle attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
 c) una concentrazione delle  attivita'  di  promozione  sui  settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
 26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite tabelle di corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza pubblica.
 26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.
 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611.
 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.»
 7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia  di  cui  al  comma  18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis  del citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma  26  del medesimo articolo, con uno o piu'decreti del Ministro dello  sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere  sui  fondi  di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre  risorse finanziarie  comunque   spettanti   al   soppresso   istituto,   sono individuate le iniziative di promozione e  internazionalizzazione  da realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse.
 8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come  inserito  dal  presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25  marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore  generale del  soppresso  istituto  necessari  per   la   realizzazione   delle iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  alla data di entrata in vigore del presente decreto  continua  ad  operare presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il  controllo sulla gestione del soppresso  ICE  e'  assicurato  dal  collegio  dei revisori dell'Istituto stesso.
 9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' sostituito dai seguenti:
 "7. Entro il ((31 luglio)) 2012, la societa'  ANAS  Spa  trasferisce alla societa' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute  da  ANAS
Spa in societa' co-concedenti;  la  cessione  e'  esente  da  imposte dirette e indirette e da tasse.
 7-bis. La cessione di cui al comma 7 e'  realizzata  dalle  societa'
Fintecna Spa e ANAS Spa  al  valore  netto  contabile  risultante  al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo  richieda,  al valore risultante da una perizia effettuata da  un  collegio  di  tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  e il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della societa' richiedente".

                               Art. 23
 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,  del          CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province
 
 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per
il funzionamento  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  il numero dei componenti:
     a)  del  Consiglio  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni e' ridotto da otto a quattro,  escluso  il  Presidente.
Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione  per  le infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il  Presidente,  e quello dei componenti della commissione per i servizi  e  i  prodotti della medesima Autorita' e' ridotto da  quattro  a  due,  escluso  il Presidente;
     b) dell'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a  tre,  compreso  il Presidente;
     c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
     d) dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
     e) della Commissione nazionale per la societa'  e  la  borsa  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
     f)  del  Consiglio  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a tre, compreso il Presidente;
     g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
     h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a tre, compreso il Presidente;
     i) della Commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a cinque, compreso il Presidente.
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.
Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente,
risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in  caso  di  parita',  il voto del Presidente vale doppio.
 2-bis. Allo scopo di  consentire  il  regolare  funzionamento  della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo,  al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni,  sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso;
     b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole:  "con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle  seguenti:
"dalla Commissione";
     c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le  parole:  "e con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;
     d) all'articolo 2, quinto comma, le parole:  "adottata  con  non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;
     e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo periodo e' soppresso.
 2-ter. All'articolo 4 della  legge  4  giugno  1985,  n.  281,  sono apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  quinto  comma,  le  parole:  "assume  le   deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite  dalle seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi";
     b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno  di  quattro  voti favorevoli" sono soppresse.
 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  "3-bis.  I  Comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".
 5. L'articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite successivamente al 31 marzo 2012.((2))
 6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita'  previsti  dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per
il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati  all'anno  in  corso sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il  Parlamento e  il  Governo,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,
assumono immediate iniziative idonee a conseguire  gli  obiettivi  di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
 a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 2. - (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero di  sessantaquattro,  oltre  al  presidente,  secondo   la   seguente ripartizione:
     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
     b) quarantotto rappresentanti delle  categorie  produttive,  dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  nove rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e diciassette rappresentanti delle imprese;
     c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati  dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  e  tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
 2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti".
 b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei componenti";
 2) al comma  2,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle seguenti: " lettere b) e c)";
 c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
     1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei rappresentanti";
     2) il comma 10 e' soppresso.
 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,
secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma 8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche'
gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,
la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei  resti  percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
     a) maggiore rappresentativita' nella categoria  di  riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
     b) pluralismo.
 10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri  di  cui  al comma 9 ha scadenza coincidente con quella dell'attuale  consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015.
 11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della legge n. 936 del 1986.
 12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo.
 13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei Comuni  nelle  materie  e  nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le  rispettive competenze.
 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
 16. Il Consiglio provinciale  e'  composto  da  non  piu'  di  dieci componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.
 17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio provinciale tra i suoi  componenti  secondo  le  modalita'  stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.
 18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro  il  31  dicembre  2012,  le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012,  si  provvede  in  via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
131, con legge dello Stato.
 19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.
 20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il  31
dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo  141  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive modificazioni. Gli organi provinciali  che  devono  essere  rinnovati successivamente al 31 dicembre  2012  restano  in  carica  fino  alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al  primo  e  al  secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi  organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.
 20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri  ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20  entro  sei  mesi  dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni non trovano applicazione per  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano.
 21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.
 22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna forma  di  remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza,  con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma 11-ter) che  "Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  5,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi".

                            Art. 23-bis.
(Compensi  per  gli  amministratori  con   deleghe   delle   societa'
      partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze).
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ((entro  il  31  maggio 2012)), previo parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  le societa'  non  quotate,  direttamente   controllate   dal   Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo comma, numero 1), del codice  civile,  sono  classificate  per  fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per
ciascuna fascia  e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i consigli  di  amministrazione   di   dette   societa'   devono   fare riferimento,  secondo  criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la determinazione  degli   emolumenti   da   corrispondere,   ai   sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.  L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra'  essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
  2. In considerazione di mutamenti di  mercato  e  in  relazione  al tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze si  provvede  a  rideterminare,  almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
  3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo  2389,  terzo comma, del codice civile, possono includere una componente  variabile che non puo' risultare inferiore al 30  per  cento  della  componente fissa e che e'  corrisposta  in  misura  proporzionale  al  grado  di raggiungimento  di  obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,
determinati preventivamente dal consiglio  di  amministrazione.  ((Il Consiglio di amministrazione  riferisce  all'assemblea  convocata  ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla   politica   adottata   in   materia   di   retribuzione   degli amministratori con deleghe, anche in termini di  conseguimento  degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla  parte  variabile della stessa retribuzione)).
  4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice  civile,  i  consigli  di amministrazione  delle  societa'  non  quotate,   controllate   dalle societa' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  non  possono superare  il  limite  massimo  indicato  dal  decreto  del   Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  predetto  comma  1  per  la societa' controllante e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi principi di oggettivita' e trasparenza.
  5. Il decreto di cui al comma 1 e'  sottoposto  alla  registrazione della Corte dei conti.

                            Art. 23-ter.
         (Disposizioni in materia di trattamenti economici).
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e'  definito  il  trattamento   economico   annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle  finanze  pubbliche emolumenti  o  retribuzioni  nell'ambito  di   rapporti   di   lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale  in  regime di diritto pubblico  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo  decreto legislativo, e successive modificazioni,  stabilendo  come  parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo  presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in  modo  cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o  di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di  incarichi  conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui  al  presente  comma operano con  riferimento  alle  anzianita'  contributive  maturate  a decorrere dalla data di entrata in vigore del  predetto  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 ((abbiano maturato i  requisiti  per))
l'accesso al pensionamento, non siano titolari di  altri  trattamenti pensionistici  e  risultino  essere  percettori  di  un   trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al  limite  stabilito dal presente comma, purche' continuino a svolgere,  fino  al  momento dell'accesso al pensionamento, le medesime  funzioni  che  svolgevano alla predetta data.
  2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,  conservando  il trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'
amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed
e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di  cui  al presente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato.

Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni

                               Art. 24
 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
 
  1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette  a  garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e criteri:
    a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per  le categorie piu' deboli;
    b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici  anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
    c) adeguamento dei requisiti di  accesso  alle  variazioni  della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema contributivo.
  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva,  previsti  dalla  normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,
ai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente  sulla  base  dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto  stabilito  ai  commi 14, 15-bis, 17 e 18.
  4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del predetto limite massimo di flessibilita'.
  5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a  decorrere  dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  6. Relativamente ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito indicati:
    a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui  pensione e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal 1°  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
    d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'  liquidata  a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
  7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica  pari  a  settanta  anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del decreto-legge  28   settembre   2001,   n.   355,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo  1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al comma 19," sono soppresse.
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico  per  il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della  legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
  9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli adeguamenti successivi a quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'
abrogato.
  10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima  data l'accesso alla pensione anticipata ad  eta'  inferiori  ai  requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se  risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti  contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento  relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1°  gennaio 2012,  e'  applicata  una  riduzione  percentuale  pari  ad  1  punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso  al  pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata  a  2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  due anni. Nel caso in cui l'eta'  al  pensionamento  non  sia  intera  la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. ((2))
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i  lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre successivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
  12. A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto per l'accesso  attraverso  le  diverse  modalita'  ivi  stabilite  al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
    a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo  3,  comma  6,
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"
aggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  del conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica";
    b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  "i  requisiti  di eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di anzianita' contributiva";
    c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola "anagrafici".
  13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di   vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano  i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo 1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle  risorse stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi disciplinata,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso   al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  4  dicembre  2011,  sono titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la  medesima  data  il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi  medesimi fino al compimento ((di almeno 60 anni di eta')), ancorche'  maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto;
    d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4  dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione;
    e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133  ;  ai  fini  della presente lettera, l'istituto dell'esonero si  considera  comunque  in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo  72  del  citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione per  i  lavoratori  di  cui  alla  presente  lettera.  Sono  altresi'
disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
    ((e-bis)  ai  lavoratori  che  alla  data  del  31  ottobre  2011
risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entro ventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  il requisito    contributivo    per    l'accesso    al     pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo  1,  comma 6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive modificazioni)).
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto sono  definite  le  modalita'  di attuazione del comma 14, ivi compresa la  determinazione  del  limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione del  beneficio  di  cui  al  comma  14  nel  limite   delle   risorse predeterminate ((in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635  milioni di euro per l'anno 2014,)) 1.040 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
1.220 milioni di euro per l'anno 2016,  1.030  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018  e  300  milioni  di euro per l'anno  2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della  data  di cessazione del rapporto  di  lavoro  o  dell'inizio  del  periodo  di esonero di cui alla  lettera  e)  del  comma  14,  delle  domande  di pensionamento presentate dai  lavoratori  di  cui  al  comma  14  che intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il  raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione  determinato  ai  sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad  usufruire dei  benefici  previsti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  14.
Nell'ambito del predetto  limite  numerico  sono  computati  anche  i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i  necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente  articolo  e  di  quello  relativo  al  regime  delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  per  il  quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente  il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del presente articolo.((2))
  15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate  a  carico  dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
    a) i lavoratori che abbiano maturato  un'anzianita'  contributiva di almeno 35 anni  entro  il  31  dicembre  2012  i  quali  avrebbero maturato, prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre  2012
ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243,
e successive modificazioni, possono conseguire il  trattamento  della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni;
    b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di  vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),  con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro  il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e  alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni.
  16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per
i  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e integrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predetto adeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valore originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'
corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della medesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma 11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'
biennale.
  17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,  ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi  dei  commi 10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
  - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012"
e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
  - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31
dicembre 2011" e "al comma 5";
  - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
  "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."
  - al comma 7 le parole "comma 6" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
  17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17  non  si  applicano  le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il pensionamento dal  1°  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  2  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e integrazioni.
  18.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei requisiti  minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai   regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di  cui  all'articolo  78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla  legge  27
dicembre  1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi  dirigenti,   con regolamento  da  emanare  entro  il  30   giugno   2012,   ai   sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, sono adottate  le  relative  misure  di  armonizzazione  dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di  attivita'  nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato  al  comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si applicano anche ai lavoratori iscritti al  Fondo  speciale  istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
  19. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
sono soppresse.
  20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2011,  n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
  21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il trattamento minimo.
  22. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   1,3   punti percentuali  dall'anno  2012  e   successivamente   di   0,45   punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
  23. Con effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote  contributive pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
  24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della loro autonomia gestionale,  entro  e  non  oltre  il  ((30  settembre 2012)),  misure  volte  ad  assicurare   l'equilibrio   tra   entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche  secondo  bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le  delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei  Ministeri  vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  di  tali delibere.  Decorso  il  termine  del  ((30  settembre  2012))   senza l'adozione dei previsti provvedimenti,  ovvero  nel  caso  di  parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012: a) le disposizioni di  cui  al  comma  2  del  presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle  relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013,
a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
  25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,  la rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli  anni  2012  e  2013,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento.  Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte   il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della quota di rivalutazione automatica spettante  ai  sensi  del  presente comma, l'aumento di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito  fino  a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3  dell'articolo 18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato.
  26. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni  di  euro  annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240  milioni  di  euro  per
l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.
  27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di 500.000 euro per l'anno 2013.
  28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel settore della previdenza.
  29. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  elabora annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegno al reddito e della formazione continua.
  31.  Alla  quota  delle  indennita'  di  fine   rapporto   di   cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  del medesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ogni caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati  agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga  all'articolo  3
della legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  al presente comma si applicano con riferimento  alle  indennita'  ed  ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1°
gennaio 2011.
  31-bis. Al primo periodo del  comma  22-bis  dell'articolo  18  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la parte eccedente 200.000 euro".
   
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