201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012
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Art. 43
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle ((convenzioni autostradali)) vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle ((convenzioni autostradali)), i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto ((. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento,
nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25,
del predetto decreto legislativo")).
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua ((, entro il 31 dicembre 2012,)) in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
((8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessita' e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi)).
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il ((31 dicembre 2012)) e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, entro il 31 dicembre 2012,)) il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero ((, entro il 31 dicembre 2012,)) gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare ((, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata((")).
Art. 44
Disposizioni in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ((resta comunque disciplinata)):
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: "ricevuti dalle Regioni" fino a:
"gestori di opere interferenti", sono sostituite dalle seguenti:
"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.".
((5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000 euro". L'articolo 12 della legge 11
novembre 2011, n. 180, e' abrogato)).
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso di fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le seguenti: "o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche'
delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.".
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
"Art. 112-bis
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono inserite le seguenti: "112-bis;".
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 44-bis.
(( (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute).
1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica incompiuta"
si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni)).
Art. 45
Disposizioni in materia edilizia
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.";
b) all'articolo 59, comma 2, le parole ", sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto ((del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
191 del 19 agosto 2009)), le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Art. 46
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita'
portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono,
attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "ferroviarie e stradali" sono sostituite dalle seguenti:
"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico".
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
Art. 48
Clausola di finalizzazione
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)), sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.
((1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13,
14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita'
di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)).
Art. 49
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9,
all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16,
comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014,
((a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128
milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per
l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,)) si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Fornero, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare
Giarda, Ministro per i rapporti
con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato 1
TABELLA A - Contributo di solidarieta'
---------------------------------------------------------------------
Anzianita' | da 5 a fino a 15 | oltre 15 fino a 25 | Oltre 25
contributive | anni | anni | anni
al 31/12/1995 | | |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Pensionati | | |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
trasporti | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
elettrici | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
telefonici | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Inpdai | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Fondo volo | 0,3% | 0,6% | 1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Lavoratori | | |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
trasporti | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
elettrici | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo | | |
telefonici | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Inpdai | 0,5% | 0,5% | 0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Fondo volo | 0,5% | 0,5% | 0,5%
---------------------------------------------------------------------
((Tabella B - Aliquote di finanziamento
---------------------------------------------------------------------
| Zona normale | Zona svantaggiata
|-----------------------------|------------------------------
anno |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21
| anni | anni | anni | anni
---------------------------------------------------------------------
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0%
---------------------------------------------------------------------
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5%
---------------------------------------------------------------------
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0%
---------------------------------------------------------------------
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5%
---------------------------------------------------------------------
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0%
---------------------------------------------------------------------
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5%
---------------------------------------------------------------------
dal 2018| 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0%
---------------------------------------------------------------------
Tabella C - Aliquote di computo
---------------------------------------------------------------------
Anni | Aliquota di computo
---------------------------------------------------------------------
2012 | 21,6%
2013 | 22,0%
2014 | 22,4%
2015 | 22,8%
2016 | 23,2%
2017 | 23,6%
dal 2018 | 24,0%
---------------------------------------------------------------------
))
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