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1/2012 - Decreto Liberalizzazioni 2012

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Art. 60



Regime doganale delle unita' da diporto


1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli ((articoli 146 e 750)) del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli ((articoli 163 e 760)) del codice medesimo ((le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore))."

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "o extraeuropei".

Art. 60-bis

(( (Misure a tutela della filiera della nautica da diporto).


1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";

b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono aggiunte le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";

c) al comma 4, le parole: ", nonche' alle unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;

d) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione";

e) al comma 7, al primo periodo la parola: "finanziaria" e' sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e noleggio";

f) il comma 8 e' abrogato;

g) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7")).

Art. 61



Anticipo recupero accise per autotrasportatori


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "del periodo";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui e' sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".

2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"

b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16."

Art. 61-bis

(( (Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale).


1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo)).

Art. 62



Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari


1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano ((...)) la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.

11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo.

Art. 63



Attivazione nuovi "contratti di filiera"


1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalita' stabilite dal ((decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008)).

2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 64



Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929


1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola 'regionale' sono aggiunte le seguenti: "nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono aggiunte le seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.

Art. 65

(( (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).


1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.

5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali)).

Art. 66



Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola


1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare ((di concerto con il Ministro)) dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da ((locare o)) alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione ((e locazione)) dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

((4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto")).

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita ((o alla cessione in affitto)) da parte degli enti gestori delle medesime aree.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere ((o cedere in locazione)), per le finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere ((e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta')). L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

8. Ai terreni alienati ((o locati)) ai sensi del presente articolo non puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ((e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati)).

Art. 67



Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca


1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5

(( (Convenzioni) ))

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita':

a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;

d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche;

e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia;

g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)).

((2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio))".

Art. 67-bis

(( (Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione).


1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprieta' del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprieta', i privilegi di cui all'articolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.))

Art. 67-ter

(( (Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca).


1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate".

b) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis")).

Titolo III

EUROPA


Capo I

Armonizzazione dell'ordinamento interno

Art. 68



Repertorio nazionale dei dispositivi medici


1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

Art. 69



Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi


1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Art. 70

(( (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree).


1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili)).

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

Art. 71



Oggetto e ambito di applicazione


1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche' di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.

((3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonche' dei Piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili)).

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato ((A)) al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 72



Definizioni


1. Ai fini dei presente Capo si intende per:

a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;

d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

Art. 73

(( (Autorita' nazionale di vigilanza).


1. Nelle more dell'operativita' dell'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorita' di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)).

Art. 74



Reti aeroportuali


1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.

2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.

3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.

Art. 75



Non discriminazione


1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di vigilanza puo', comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.

Art. 76



Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione


1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1 ((e determinato l'ammontare dei diritti)), previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza che verifica ((ed approva entro quaranta giorni)) la corretta applicazione del modello tariffario ((e del livello dei diritti aeroportuali)) in coerenza anche agli obblighi di concessione.

3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.

5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Art. 77



Trasparenza


1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:

a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;

c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi;

d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;

f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;

g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli investimenti previsti;

h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.

3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:

a) le previsioni del traffico;

b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

Art. 78



Norme di qualita'


1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita' dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Art. 79



Differenziazione dei servizi


1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita' dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorita' di vigilanza.

Art. 80



Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva


1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b) consultazione degli utenti aeroportuali;

c) non discriminazione;

d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

Art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248))

Art. 82



Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 83



Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30


1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis e' soppresso.

Art. 84



Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";

c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Art. 85



Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211


1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore";

c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento";

d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;

e) al comma 3, ultimo periodo, ((dopo la parola: "comitato")) e' inserita la seguente: "coordinatore";

f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente: "coordinatore".

Art. 86



Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione


1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo e' soppresso.

2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 87



Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti


1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo ((9 novembre 2007)), n. 206.".

2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo ((9 novembre 2007)), n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.".

Art. 88


Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di smaltimento e depurazione


1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonche' alle societa' il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 89



Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09


1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.

2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Art. 90



Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese


1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in Italia;";

2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;";

c) al comma 5:

1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative e";

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.".

((1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "ai sensi del precedente articolo 1" sono inserite le seguenti: "o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,")).

Art. 91


Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141


1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, ((comma 1,)) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 91-bis

(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).


1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalita' non commerciali".

2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione ((, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali.)) ((6))

4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 6-ter) che "Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".


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