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159/2011 - Codice delle leggi antimafia

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3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

Art. 95



Disposizioni relative ai contratti pubblici


1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), comporta il divieto della stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.

Capo V
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 96



Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia


1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»)).

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la ((banca dati nazionale unica)) e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 97


Consultazione della ((banca dati nazionale unica))


1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la ((banca dati nazionale unica)) puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali.

c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 98



Contenuto della ((banca dati nazionale unica))


1. Nella ((banca dati nazionale unica)) sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

2. La ((banca dati nazionale unica)), tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

3. La ((banca dati nazionale unica)), tramite il collegamento ad altre banche dati, puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

Art. 99



Modalita' di funzionamento della ((banca dati nazionale unica))


1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':

a) di funzionamento della ((banca dati nazionale unica));

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla ((banca dati nazionale unica));

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-bis. Fino all'attivazione della ((banca dati nazionale unica)), e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.

((2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalita' con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.))

Art. 99-bis

(( (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia) )).


((1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia e' sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia e' rilasciata secondo le modalita' previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia e' sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonche' sui siti delle Prefetture.

3. Con le modalita' di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica e' accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".))

Capo VI
Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 100


Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Art. 101



Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante


((1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.))

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

LIBRO III
Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'organizzata.
Titolo I
ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I
Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

Art. 102



Direzione distrettuale antimafia


1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto all'attivita' della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita' della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

Art. 103.

((Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo))


((1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'.

3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.))

Art. 104


Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo


1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) e sulla relativa Direzione nazionale.

Art. 105



Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari


1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis ((e comma 3-quater)), del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia ((oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale)) nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)).

2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

Art. 106



Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione


1. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Capo II
Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e Direzione investigativa antimafia

Art. 107



Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata


1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art. 108



Direzione investigativa antimafia


1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.

6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali ((e periferiche)) della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.

9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione e' articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

Art. 109



Relazione al Parlamento


1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.

Titolo II
L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 110

(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata).


((1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.)) L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle societa' Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonche' di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonche' dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

(20)


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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 111

(( (Organi dell'Agenzia).))


((1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori;

d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore e' scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita' o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto e' collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;

d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentativita' e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti)).

Art. 112



(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).


1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresi' all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonche' per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilita' e modularita' che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attivita' del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalita' necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attivita' d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;

((c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;))

d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditivita' e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalita' di rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

((h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;))

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformita' dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita' indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalita' del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e) ((...)) ed m);

b) puo' presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilita' degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonche' su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorita' giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

(20)


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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 113

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).


1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

((3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita' istituzionali, puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese societa' e associazioni in house ad esse riconducibili di cui puo' avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici)).

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

(20)


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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 113-bis

(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia).


1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in duecento unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si provvede ((, nel limite di cento unita')) mediante le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilita' determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.

((2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.))

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

((4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.

4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.))

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Art. 113-ter

(( (Incarichi speciali).))


((1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore puo' operare, in presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unita', di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, nonche' ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che puo' essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)).

((20))


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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 114



Foro esclusivo


1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza e' determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.

((2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.))

LIBRO IV
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 115



Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646


1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».

Art. 116



Disposizioni di coordinamento


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli ((...)) 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 117

Disciplina transitoria


1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita' istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attivita' del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia' attribuite allo stesso Commissario, nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia' occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia puo' avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano gia' presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalita' di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e' versato direttamente allo Stato.

8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

((8-bis. L'Agenzia dispone altresi', ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprieta' degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti)).

Art. 118

Disposizioni finanziarie


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 , pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche' per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attivita' istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

((3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.))

Art. 119



Entrata in vigore


((1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.))


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