Capo I
Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
Art. 7
Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 114 (Foro esclusivo). - 1. Per tutte le
controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del presente
titolo, la competenza e' determinata ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera p), del codice del processo
amministrativo.
2. All'Agenzia si applica l'art. 1 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.».
Capo II
Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 8
Ulteriori disposizioni di coordinamento
e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94,
commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui
organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo'
deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non
superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per
la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del
medesimo ente locale.»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito
delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di
collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a
quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo
scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture
carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita'
organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti
di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti
di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita'
attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del
medesimo personale.»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono
soppresse.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 94, 95, 101, 108 e
116 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
citato nella nota al titolo, come modificato dal presente
decreto :
«Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). -
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa' o imprese
interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
sono fornite le informazioni antimafia, non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione
interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92,
comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche nel caso in cui emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione.».
«Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).
- 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo
di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da
quella mandataria che partecipa ad un'associazione o
raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto qualora esse pervengano successivamente alla
stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel
caso di consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata
all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, comma 1,
lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione
appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge
gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le
quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore.
L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri
subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque
denominati, indipendentemente dal valore.».
«Art. 101 (Facolta' di avvalersi della stazione unica
appaltante). - 1. Salvo che la legge disponga diversamente,
l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, puo' deliberare di
avvalersi, per un periodo determinato, comunque non
superiore alla durata in carica della commissione
straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione
unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di
cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, possono deliberare di
avvalersi, per un periodo determinato, comunque non
superiore alla durata in carica degli stessi organi
elettivi, della stazione unica appaltante per lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di
competenza del medesimo ente locale.».
«Art. 108 (Direzione investigativa antimafia). - 1. E'
istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.)
con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva
attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di
effettuare indagini di polizia giudiziaria relative
esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione
preventiva della Direzione investigativa antimafia le
connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali,
gli obiettivi e le modalita' operative di dette
organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il
fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia
nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale
investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono
costantemente informare il personale investigativo della
D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di
tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui
siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti
e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il
predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio
1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i
criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e
delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione investigativa antimafia
e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita'
svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente
al Consiglio generale di cui all'art. 107, e competono i
provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art.
107.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore
tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a
generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita'
organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al
Consiglio generale di cui all'art. 107 sul funzionamento
dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati
conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e'
assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni
vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il
personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle
articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di
collegamento con le strutture di appartenenza, anche in
relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per
l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di
interesse all'interno delle strutture carcerarie e di
quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate
per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle
finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato
che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita'
attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego
del medesimo personale.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio
generale di cui all'art. 107, determina l'organizzazione
della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla
diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificita' degli ordinamenti delle Forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima
fase, l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini
investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze
delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al
comma 9 si provvede con le modalita' e procedure indicate
nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le
stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione
ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni,
secondo principi di competenza tecnico-professionale e con
l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli
uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.».
«Art. 116 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle
disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle
disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli
articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, nonche' quelli alle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente
decreto.».
- Per il testo l'art. 84 del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011, si vedano le note riportate all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 92 e 93 del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, si vedano le note
riportate all'art. 5.
Capo II
Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 9
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in
vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni
integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5,
e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n.
150.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 119 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del
libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi
due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le
disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi
degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13
agosto 2010, n. 136.».
«Art. 120 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in
legge 31 marzo 2010, n. 50;
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n.
152;
e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327;
g) art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410;
l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2010, n. 150.».
Capo II
Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino