33/2013 - Decreto trasparenza (33/2013)
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((6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.))
Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo.((10))
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
(7) ((10))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate";
- (con l' art. 1, comma 128) che "All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo.»".
Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Art. 28
Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province)) autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)), nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))
Capo IV
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati
Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) ((l'ufficio)) del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). ))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.))
Art. 38
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano ((...)) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione)).
((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.))
Art. 39
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.))
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((...)) si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», ((i criteri di formazione delle liste di attesa,)) il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.
Capo VI
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43
Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel ((Piano triennale per la prevenzione della corruzione)). Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
((4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.))
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
Art. 44
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel ((Piano triennale per la prevenzione della corruzione)) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
Art. 45
Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). ((5))
1. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando ((di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.))
2. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4. ((Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.)) ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) rende pubblici i relativi provvedimenti. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)), inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera a)) che ovunque ricorrano le parole «la CIVIT» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione».
Art. 46
((Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico))
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ((e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,)) costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 47
((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici))
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.))
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))
Capo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 48
Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza
1. ((L'Autorita' nazionale anticorruzione)) definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati ((dall'Autorita' nazionale anticorruzione)), sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. ((Gli standard, i modelli e gli schemi)) di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. ((I soggetti di cui all'articolo 2-bis,)) nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1. (4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 15) che "Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione."
Art. 49
Norme transitorie e finali
1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti.
Art. 50
Tutela giurisdizionale
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 51
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».
((4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attivita' istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche»)).
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.
Art. 53
Abrogazione espressa di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.
La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1. |=======================|============================|==============| | Denominazione | Denominazione | Contenuti | | sotto-sezione | sotto-sezione | (riferimento | | 1 livello | 2 livello | al decreto) | |=======================|============================|==============| | |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,| | |e l'Integrita' |lett. a | | Disposizioni generali |----------------------------|--------------| | |Atti generali |Art. 12, | | | |c. 1,2 | | |----------------------------|--------------| | |Oneri informativi per |Art. 34, | | |cittadini e imprese |c. 1,2 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Organi di indirizzo |Art. 13, c. 1,| | |politico-amministrativo |lett. a | | | |--------------| | | |Art. 14 | | |----------------------------|--------------| | |Sanzioni per mancata |Art. 47 | | |comunicazione dei dati | | | Organizzazione |----------------------------|--------------| | |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 | | |regionali/provinciali | | | |----------------------------|--------------| | |Articolazione degli uffici |Art. 13, c. 1,| | | |lett. b, c | | |----------------------------|--------------| | |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,| | | |lett. d | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Consulenti | |Art. 15, | | e collaboratori | |c. 1,2 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Incarichi amministrativi |Art. 15, | | |di vertice |c. 1,2 | | | |--------------| | | |Art. 41, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Dirigenti |Art. 10, c. 8,| | | |lett. d | | | |--------------| | | |Art. 15, | | | |c. 1,2,5 | | | |--------------| | | |Art. 41, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Posizioni organizzative |Art. 10, c. 8,| | | |lett. d | | |----------------------------|--------------| | |Dotazione organica |Art. 16, | | | |c. 1,2 | | Personale |----------------------------|--------------| | |Personale non a tempo |Art. 17, | | |indeterminato |c. 1,2 | | |----------------------------|--------------| | |Tassi di assenza |Art. 16, c. 3 | | |----------------------------|--------------| | |Incarichi conferiti e |Art. 18, c. 1 | | |autorizzati ai dipendenti | | | |----------------------------|--------------| | |Contrattazione collettiva |Art. 21, c. 1 | | |----------------------------|--------------| | |Contrattazione integrativa |Art. 21, c. 2 | | |----------------------------|--------------| | |OIV |Art. 10, c. 8,| | | |lett. c | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Bandi di concorso | |Art. 19 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Piano della Performance |Art. 10, c. 8,| | | |lett. b | | |----------------------------|--------------| | |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,| | | |lett. b | | Performance |----------------------------|--------------| | |Ammontare complessivo |Art. 20, c. 1 | | |dei premi | | | |----------------------------|--------------| | |Dati relativi ai premi |Art. 20, c. 2 | | |----------------------------|--------------| | |Benessere organizzativo |Art. 20, c. 3 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Enti pubblici vigilati |Art. 22, c. 1,| | | |lett. a | | | |--------------| | | |Art. 22, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Societa' partecipate |Art. 22, c. 1,| | | |lett. b | | | |--------------| | | |Art. 22, | | | |c. 2, 3 | | Enti controllati |----------------------------|--------------| | |Enti di diritto privato |Art. 22, c. 1,| | |controllati |lett. c | | | |--------------| | | |Art. 22, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Rappresentazione grafica |Art. 22, c. 1,| | | |lett. d | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Dati aggregati attivita' |Art. 24, c. 1 | | |amministrativa | | | |----------------------------|--------------| | |Tipologie di procedimento |Art. 35, | | Attivita' e | |c. 1,2 | | procedimenti |----------------------------|--------------| | |Monitoraggio tempi |Art. 24, c. 2 | | |procedimentali | | | |----------------------------|--------------| | |Dichiarazioni sostitutive |Art. 35, c. 3 | | |e acquisizione d'ufficio | | | |dei dati | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Provvedimenti organi |Art. 23 | | |indirizzo-politico | | | Provvedimenti |----------------------------|--------------| | |Provvedimenti dirigenti |Art. 23 | |-----------------------|----------------------------|--------------| |Controlli sulle imprese| |Art. 25 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Bandi di gara | |Art. 37, | | e contratti | |c. 1,2 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Criteri e modalita' |Art. 26, c. 1 | |Sovvenzioni,contributi,| | | | sussidi,vantaggi | | | | economici |----------------------------|--------------| | |Atti di concessione |Art. 26, c. 2 | | | |--------------| | | |Art. 27 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Bilancio preventivo |Art. 29, c. 1 | | |e consuntivo | | | Bilanci |----------------------------|--------------| | |Piano degli indicatori |Art. 29, c. 2 | | |e risultati attesi | | | |di bilancio | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Patrimonio immobiliare |Art. 30 | | Beni immobili | | | | e gestione patrimonio |----------------------------|--------------| | |Canoni di locazione |Art. 30 | | |o affitto | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Controlli e rilievi | |Art. 31, c. 1 | | sull'amministrazione | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Carta dei servizi |Art. 32, c. 1 | | |e standard di qualita' | | | |----------------------------|--------------| | |Costi contabilizzati |Art. 32, c. 2,| | | |lett. a | | | |--------------| | Servizi erogati | |Art. 10, c. 5 | | |----------------------------|--------------| | |Tempi medi di erogazione |Art. 32, c. 2,| | |dei servizi |lett. b | | |----------------------------|--------------| | |Liste di attesa |Art. 41, c. 6 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Indicatore di tempestivita' |Art. 33 | | Pagamenti |dei pagamenti | | | dell'amministrazione |----------------------------|--------------| | |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Opere pubbliche | |Art. 38 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Pianificazione e | |Art. 39 | |governo del territorio | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| |Informazioni ambientali| |Art. 40 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Strutture sanitarie | |Art. 41, c. 4 | | private accreditate | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| |Interventi straordinari| |Art. 42 | | e di emergenza | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Altri contenuti | | | |=======================|============================|==============| Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.
La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e' necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
((ALLEGATO B (articolo 9-bis)
==================================================================
| | | | | Obblighi |
| | | Amm. che | Norma/e | previsti dal |
| | Nome della | detiene la | istitutiva/e | d.lgs. n. 33 |
| | banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013 |
+===+==============+============+=================+==============+
| | | | |Art. 15 (tito-|
| | | | |lari di inca- |
| | | | |richi di |
| | | | |collabora- |
| | | | |zione o consu-|
| | | | |lenza); |
| | | | |art. 17 (dati |
| | | | |relativi al |
| | | | |personale non |
| | | | |a tempo |
| | | | |indeter- |
| | | |- Artt. 36, |minato); |
| | | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati |
| | | |d.lgs. n. 165 del|relativi |
| | | |2001; |agli inca- |
| | | |- art. 1, |richi |
| | | |co. 39-40, |conferiti ai |
| | | |della legge |dipendenti |
|1. | Perla PA | PCM-DFP |n. 190 del 2012 |pubblici) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 16, co. |
| | | | |1-2 (dota- |
| | | | |zione orga- |
| | | | |nica e costo |
| | | | |del personale |
| | | | |con rapporto |
| | | | |di lavoro a |
| | | | |tempo indeter-|
| | | | |minato); |
| | | | |art. 17 (dati |
| | | | |relativi al |
| | | | |personale |
| | | | |non a tempo |
| | | | |indeter- |
| | | | |minato); |
| | | | |art. 21, co. 1|
| | | | |(dati sulla |
| | SICO - | | |contratta- |
| | Sistema Cono-| | |zione col- |
| | scitivo del | | |lettiva |
| | personale | | |nazionale); |
| | dipendente | | |art. 21, co. 2|
| | dalle Am- | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
| | ministra- | |3, e 58-62 del |contratta- |
| | zioni pub- | MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
|2. | bliche | (IGOP) |2001 |tiva) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 21, co. 1|
| | | | |(dati sulla |
| | | | |contrattazione|
| | | | |collettiva |
| | | | |nazionale); |
| | | | |art. 21, co. 2|
| | Archivio | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
| | contratti | |5, e 47, co. 8, |contratta- |
| | del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
|3. | pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 22 (dati |
| | | | |relativi ai |
| | | | |soli Enti |
| | | | |locali riguar-|
| | | | |danti enti |
| | | | |pubblici |
| | | | |vigilati, |
| | | | |enti di di- |
| | | | |ritto privato |
| | | | |in controllo |
| | | | |pubblico, |
| | SIQuEL - | | |parteci- |
| |Sistema Infor-| | |pazioni in so-|
| | mativo | |Art. 1, co. 166- |cieta' di |
| | Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |
|4. | Enti Locali | conti |n. 266 del 2005 |vato) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | | |Art. 22, commi|
| | | | |1 e 2 (dati |
| | | | |relativi a |
| | | | |societa', enti|
| | | | |pubblici e |
| | | | |enti di |
| | | | |diritto pri- |
| | | | |vato parte- |
| | | | |cipati dalle |
| | | | |ammini- |
| | | | |strazioni |
| | | | |pubbliche o |
| | | | |in cui le Am- |
| | | | |ministra- |
| | | | |zioni nomi- |
| | | | |nano propri |
| | | | |rappresen- |
| | | | |tanti negli |
| | | |- Art. 2, co. |organi di go- |
| | | |222, della legge |verno); |
| | | |n. 191 del 2009; |art. 30 |
| | | |- art. 17, co. |(dati rela- |
| | | |3-4, del decreto-|tivi a beni |
| | | |legge n. 90 del |immobili |
| | | |2014, conver- |posseduti o |
| | | |tito, con modifi-|detenuti |
| | | |cazioni, dalla |delle ammini- |
| | Patrimonio | |legge n. 114 del |strazioni |
|5. | della PA | MEF-DT |2014 |pubbliche) |
+---+--------------+------------+-----------------+--------------+
| | | |- Art. 1, co. 10,| |
| | | |del decreto-legge| |
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