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69/2013 - Decreto del Fare

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2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'" sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5)).

Art. 51


( ((Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770)) )


1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.

Art. 51-bis.

(( (Ampliamento dell'assistenza fiscale) ))


((1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma I emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematica-mente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' applicative delle disposizioni recate dal presente comma)).

Art. 52


(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilita' per il contribuente di ((eseguire)) il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) ((solvibilita' del contribuente, valutata)) in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma."

2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive".

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: " e 79," sono sostituite dalle seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),";

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.";

c) all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "duecento";

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I beni di cui all'articolo 515, ((terzo comma)), del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.";

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.";

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "sessanta".

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 e' ((aggiunto)) il seguente: "2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.";

g) all'articolo 76, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi ((dell'articolo 499)) del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

((a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica));

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.";

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole (("comma 1,")) sono inserite le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,";

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.";

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.";

2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario ((che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene)).";

3) dopo il comma 2, e' ((aggiunto)) il seguente: "2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.";

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede" sono sostituite dalle seguenti: " prezzo base del terzo incanto".

((m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione")).

2. All'articolo 10, comma 13-((quinquies)) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto-legge sono stabilite le modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

((3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti)).

Art. 53


(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate)


1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".

Art. 54


(Fabbisogni standard: disponibilita' dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)


1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

((1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma I del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una societa' per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli atti posti in essere dalla societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio puo' generare alcun aggravio di costi per l'ente)).

Art. 54-bis.

(( (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) ))


((1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".))

Art. 54-ter.

(( (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) ))


((1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "segnalazione" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita' degli incarichi e di incompatibilita'")).

Art. 55


(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)


1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Art. 56


(Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)


1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' sostituito dal seguente:

"497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; ((quella di cui al sesto periodo)) del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 e' versata entro il 16 ottobre 2013."

2. La societa' di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 ((e 495 dell'articolo 1 della legge)) 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

Art. 56-bis.

(( (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). ))


((1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, a comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e' disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalita', nonche' quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo' presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo e' soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: ", nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse.))

Art. 56-ter.

(( (Piani di azionariato). ))


((1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato.))

Art. 56-quater.

(( (Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento). ))


((1. All'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)".))

Art. 56-quinquies.

(( (Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). ))


((1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelli presenti sul mercato")).

CAPO III
Misure in materia di istruzione, universita' e ricerca

Art. 57


(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)


1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel ((Fondo per le agevolazioni alla, ricerca (FAR) )), con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle universita' e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-offuniversitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato ((e di assegni di ricerca));

f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee ((nell'ambito del programma europeo Horizon 2020));

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle societa' nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino ((assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) ));

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

((l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti)).

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili ((nel FAR)) da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57-bis.

(( (Modifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). ))


((1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 20132014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998".

2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5)).

Art. 58.


(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)


1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015";

b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015".

2. Il ((Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali)) e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il ((Fondo ordinario per gli enti di ricerca)) e' incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: "((Non e' richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo)) nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma."

((3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca")).

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6. Eventuali ((risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo)), tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto ((,)) rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

((7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo' avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto)).

Art. 59.

(( (Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita' degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi). ))


((1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilita' a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita', nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'universita' situata in una regione differente da quella di residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione delle universita' telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario e' iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo I del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilita'.

9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilita' degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano e' triennale e puo' essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilita')).

Art. 60


(Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario)


((01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita' della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente)).

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ((e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,)) concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita' non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di valutazione ((delle attivita' amministrative)) delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario ((e della ricerca (ANVUR) )) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.".

((3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di I milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: ''in numero non superiore complessivamente a cinquanta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 61


(Copertura finanziaria)


1. ((Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:))

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

((b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri));

((c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221));

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

((d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307));

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. ((...)) nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 . Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA

DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
CAPO I
Giudici ausiliari

Art. 62


(Finalita' e ambito di applicazione)


1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Art. 63


(Giudici ausiliari)


1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo ((da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni));

((b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda));

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

((d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda));

((e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda)).

Art. 64


(Requisiti per la nomina)


1. Per la nomina a giudice ausiliario sono ((necessari)) i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneita' fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista ((dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza)).

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di eta'.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di eta'.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza ((delle lingue)) italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Art. 65


(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)


((1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, e' determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte)).

2. ((Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati)) le modalita' e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. ((A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo)). Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti ((nella pianta organica)) per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

Art. 66


(Presa di possesso)


1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

Art. 67


(Durata dell'ufficio)


1. ((Il giudice ausiliario e' nominato per la durata)) di cinque anni ((, prorogabili)) per non piu' di cinque anni.

2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

Art. 68


(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)


1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto ((dei parametri di operosita')) ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Art. 69


(Incompatibilita' ed ineleggibilita')


1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o ((difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure)) nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. ((Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato)).

Art. 70


(Astensione e ricusazione)


1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.


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