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5/2003 - Processo societario

(Raccolta normativa)
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Titolo I
NUOVE NORME DI PROCEDURA

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3  ottobre  2001,  n.  366,  concernente  delega  al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali  e
cooperative, la disciplina degli  illeciti  penali  e  amministrativi
riguardanti  le  societa'  commerciali,  nonche'  nuove  norme  sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle  materie  di  cui
all'articolo 12 della legge di delega; 
  Visto in particolare l'articolo 12 della  citata  legge  3  ottobre
2001, n. 366,  concernente  i  procedimenti  in  materia  di  diritto
societario e i procedimenti  nelle  materie  disciplinate  dal  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
approvato  con  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
successive modificazioni, e dal testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002; 
  Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo  1,  comma  4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2003; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
attivita' produttive; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 

Titolo II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
del procedimento di primo grado
davanti al tribunale in composizione collegiale

                               Art. 2 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 3
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 4
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 5
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 6
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 7
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 8 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 9
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 10
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 11 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 12 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 13
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 14
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 15
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 16 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 17
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Capo II
del procedimento di primo grado davanti
al tribunale in composizione monocratica

                               Art. 18 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 

Capo III
del procedimento sommario di cognizione

                               Art. 19 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 

Capo IV
del procedimento in grado di appello

                               Art. 20
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 21
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 22
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Titolo III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

                               Art. 23 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 24 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 

Titolo IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I
disposizioni generali

                               Art. 25 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 26
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 27 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 

Capo II
del procedimento
Sezione I
Del procedimento in confronto di una parte sola

                               Art. 28 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 29
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

Sezione II
Del procedimento in confronto di piu' parti

                               Art. 30
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 31 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 32
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
                               Art. 33 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 

Titolo V
DELL'ARBITRATO

                               Art. 34 
      Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie 
 
  1. Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle  che
fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale   di   rischio   a   norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante  clausole
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune  ovvero
di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
societa' che abbiano  ad  oggetto  diritti  disponibili  relativi  al
rapporto sociale. 
  2. La clausola deve prevedere il numero e le  modalita'  di  nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove
il soggetto designato non  provveda,  la  nomina  e'  richiesta  ((al
presidente del tribunale)) del luogo in cui la societa'  ha  la  sede
legale. 
  3. La clausola e' vincolante per la societa' e per  tutti  i  soci,
inclusi  coloro  la  cui  qualita'  di   socio   e'   oggetto   della
controversia. 
  4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia  ad
oggetto  controversie  promosse  da  amministratori,  liquidatori   e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso,  essa,  a  seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro. 
  5.  Non  possono  essere  oggetto  di  clausola  compromissoria  le
controversie nelle quali la legge preveda  l'intervento  obbligatorio
del pubblico ministero. 
  6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive  o  soppressive
di clausole compromissorie, devono  essere  approvate  dai  soci  che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso. 
                               Art. 35 
         Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale 
 
  1. La domanda  di  arbitrato  proposta  dalla  societa'  o  in  suo
confronto e' depositata  presso  il  registro  delle  imprese  ed  e'
accessibile ai soci. 
  2. Nel procedimento arbitrale promosso  a  seguito  della  clausola
compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a  norma
dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonche' l'intervento
di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e'
ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo
820, comma secondo, del codice di procedura civile. 
  3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819,  primo
comma, del codice di procedura civile; tuttavia  il  lodo  e'  sempre
impugnabile, anche  in  deroga  a  quanto  previsto  per  l'arbitrato
internazionale dall'articolo 838 del codice di  procedura  civile,  a
norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice. 
  4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'. 
  5.  La  devoluzione  in  arbitrato,  anche  non  rituale,  di   una
controversia non preclude il ricorso alla tutela  cautelare  a  norma
dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se  la
clausola compromissoria  consente  la  devoluzione  in  arbitrato  di
controversie aventi ad oggetto la validita' di  delibere  assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza  non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. 
  (( 5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione  e  del  lodo
che decide sull'impugnazione devono essere  iscritti,  a  cura  degli
amministratori, nel registro delle imprese. )) 
                               Art. 36
                      Decisione secondo diritto

  1.  Anche  se  la  clausola  compromissoria autorizza gli arbitri a
decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri
debbono  decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma
dell'articolo  829,  secondo  comma,  del  codice di procedura civile
quando   per   decidere   abbiano   conosciuto   di   questioni   non
compromettibili  ovvero  quando l'oggetto del giudizio sia costituito
dalla validita' di delibere assembleari.
  2.  La  presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un
arbitrato internazionale.
                               Art. 37
         Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'

  1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e
delle  societa'  di  persone  possono anche contenere clausole con le
quali  si  deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che
hanno  il  potere  di  amministrazione  in  ordine  alle decisioni da
adottare nella gestione della societa'.
  2.  Gli  atti  costitutivi  possono  prevedere che la decisione sia
reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' ((
dagli stessi stabilite. ))
  3.  Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto
o  il  collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2
puo'  dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con
quelle espressamente deferitegli.
  4.  La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile
a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Titolo VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

                               Art. 38
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))
                               Art. 39
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28))
                               Art. 40 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28)) 

Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 41 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)). 
  2. Alle modifiche deliberate  a  norma  degli  articoli  223-bis  e
223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per
adeguare le clausole compromissorie  preesistenti  alle  disposizioni
inderogabili  del  presente  decreto  legislativo  non   si   applica
l'articolo 34, comma 6. 
                               Art. 42 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)) 
                               Art. 43
                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2004.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli

(Raccolta normativa)