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179/2012 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

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Art.  16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande   di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti   tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei  professionisti  disponibili   a   provvedere   alle operazioni di vendita

1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di  cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile, all'elenco  dei   soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformita' alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   e'   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche  regolamentare,  concernente   i   pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente   del   tribunale,   con   modalita'   esclusivamente informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al  comma  5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi  e' consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformita'  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per   i   sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   della giustizia.

  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia decorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  internet  del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di  acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti  dai  medesimi  commi,  inseriscono  i propri  dati,  con  modalita'  telematiche  e  in  conformita'   alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente,  gli  albi ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.  


Art. 16-decies

Potere di  certificazione  di  conformita'  delle copie degli atti e dei provvedimenti

1. Il difensore, il dipendente di  cui si  avvale  la  pubblica  amministrazione  per  stare   in   giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato,  il curatore  ed  il  commissario  giudiziale,  quando   depositano   con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La  copia  munita  dell'attestazione  di  conformita'  equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. 

 

Art. 16-undecies

Modalita' dell'attestazione di conformita'

1. Quando l'attestazione  di  conformita'  prevista  dalle  disposizioni della  presente  sezione,  dal   codice   di   procedura   civile   e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53,  si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio  separato,  che  sia  pero' congiunto materialmente alla medesima.

  2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad  una  copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo  documento informatico.

  3. Nel caso previsto dal comma  2,  l'attestazione  di  conformita' puo' alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico separato  e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.  Se la copia informatica e' destinata alla  notifica,  l'attestazione  di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.  

3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della pre- sente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. 


Art. 17

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270


1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

«31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;

e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.»;

((2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale.))»;

3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.»;

4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;

f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.»;

g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;

h) all'articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;

i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;

l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;

m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»;

n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;

2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole.»;

o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;

p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;

q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;

s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.»;

t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma»;

u) all'articolo 205, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.»;

3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.»;

z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni» sono aggiunte le seguenti: «,comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;

aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.»;

bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»;

cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.»;

b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

c) l'articolo 28, comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa e' trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;

e) all'articolo 61, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».

((2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata)).

3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 18

Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 ((, e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267))


1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»;

b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione: «Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento»;

c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;

d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e definizioni»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo»;

b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.»;


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