46/2006 - Inappellabilità sentenze proscioglimento
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento.
Art. 1
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". (1)((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007,
n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le
parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n.
320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula
richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
«Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). -
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli
casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta
colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il
pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli
stessi casi puo» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile puo' altresi».
Art. 7.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
«Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro
la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne
ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Art. 9.
1. L'articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.
Art. 10
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento
dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. (1) (2)((3))
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilita' di cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in
cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della
presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007,
n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007,
n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, e' dichiarato inammissibile.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n.
85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
(Fonte normattiva.it i testi non hanno carattere di ufficialità)(Raccolta normativa)