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2007 - Legge finanziaria 2007

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Testo con le modifiche approvato dalla Camera
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LEGGE 27 dicembre 2006 , n. 296 - Legge finanziaria 2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Fonte: Normattiva: I testi non hanno carattere di ufficialità. Testo aggiornato al DECRETO-LEGGE 8 luglio 2010, n. 105 (in G.U. 09/07/2010, n.158)

Art. 1

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita' a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le
parole: ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai
sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e'
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote
per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per
l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a
185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non
e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste
negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di
legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se
l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta
lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000
euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000
euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000
euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200
euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700
euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000
euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100
euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La
detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di
un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione
e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro
e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo
al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per
cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che
possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In
caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura
del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata
per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso
accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore
affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in
caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero
importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si
e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il
primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni
previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto
alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo
433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti
e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo
degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e'
uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i
rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono
uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al
comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro
cifre decimali";
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)
e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e'
aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera
a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al
periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del
presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e
non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g),
h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste
ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e'
maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.";
e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo
13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b),
g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non
competono".

7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2,
del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di
cui all' articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle
seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle
seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e
13";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:
"delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli
12 e 13".

8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.

9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano, se piu' favorevoli, le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti
locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante
dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalita' indicate
nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il
nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi
i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo
genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio
2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base
di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti
gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e
quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono
rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con
figli di cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei
senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo
criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza
del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante
dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati di
eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione
dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di
eta' superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti
purche' studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito
familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere
dall'anno 2008.

12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul
gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e'
attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio
avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota
e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro,
nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro
al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota
e' rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto
degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la
compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della
minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004
relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla
struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene
effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente
dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal
registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente comma".

13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi
di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni
dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da
quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di
esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle
statistiche ufficiali, quali quelli di contabilita' nazionale, al
fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentativita' degli
stessi rispetto alla realta' economica cui si riferiscono. La
revisione degli studi di settore e' programmata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di
febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore
si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici
indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico".

14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore
previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori
di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, si tiene altresi' conto di specifici indicatori
di normalita' economica, di significativa rilevanza, idonei alla
individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle
condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. Ai fini
dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori
ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di
normalita' economica di cui al presente comma, approvati con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all'entrata in
vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche
di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal
presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ai fini
della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998,
n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 10 della medesima legge.

14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14,
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.

14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato.

16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica
nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite
non puo', comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo d'imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di
cessazione e inizio dell'attivita', da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonche' quando
l'attivita' costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da
altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento
dell'attivita'".

17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il
comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino,
anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai fini dell'applicazione
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis,
comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attivita'
non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore
al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini
dell'applicazione della presente disposizione, per attivita', ricavi
o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In
caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le
risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare
correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a
condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis
e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis dell'articolo 32 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte
rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1°
gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del
comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o
di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi
di settore, sono individuati specifici indicatori di normalita'
economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini,
nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di liquidazione ordinaria
ovvero di non normale svolgimento dell'attivita', puo' altresi'
essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di
settore.

20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di
esercizio dell'attivita', sono definiti appositi indicatori di
coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita'
della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di
svolgimento della attivita' medesima.

21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di
cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da
applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2006.

22. Sulla base di appositi criteri selettivi e' programmata una
specifica attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che
risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori
di cui al comma 20.

23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare
dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare
dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi".

24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente
alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2007.

25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di
arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato".

26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la
minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento
di quella dichiarata".

27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2
e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento di quello dichiarato".

28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice
fiscale del destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice
fiscale del destinatario".

29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre
2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se' la
tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere
riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice
fiscale da parte del farmacista.

30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON L. 28 GENNAIO 2009, N. 2

31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON L. 28 GENNAIO 2009, N. 2

32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI CON L. 28 GENNAIO 2009, N. 2

33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "La violazione e' punibile in caso di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli
36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di
controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione
e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti
la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni.
In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della
suddetta sanzione";
b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "da lire un
milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di
violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo
e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il
centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso
al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le violazioni dei commi
1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate
e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni
inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e,
fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato
o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti
ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei
soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione
di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro
2.582".

34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3
dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'
articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia' contestata
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo
a restituzione di quanto eventualmente pagato.

35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli
autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacita' motorie, sono riconosciute a condizione che gli
autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a
beneficio dei predetti soggetti.

37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle
autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici
fiscali prima del decorso del termine di due anni dall' acquisto, e'
dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall' applicazione delle agevolazioni stesse. La
disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate
necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

38. La riscossione dei compensi dovuti per attivita' di lavoro
autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture
sanitarie private e' effettuata in modo unitario dalle stesse
strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro
autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in
apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione
di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano
telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi
complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la comunicazione prevista dal
comma 39 nonche' ogni altra disposizione utile ai fini
dell'attuazione dei commi 38 e 39.

41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a
decorrere dal 1° marzo 2007.

42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si
applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi
in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attivita'.

43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo
di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi
sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67,
comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917".

44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui
al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla
tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro
'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui
al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006,
ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui
necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".

45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, 11.633, come modificato dal comma 44 del presente
articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla
data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: "d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti
nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari".

47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le
parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa fra euro
7.500 e euro 15.000".

48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dai seguenti:
"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica
delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di
fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o
la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per
la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le
analitiche modalita' di pagamento della stessa.

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di
affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare
specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000
euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni".

49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con
riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

50. In coerenza ai principi recati dall' articolo 38 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione
fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine
pubblico e la tutela del giocatore, con uno o piu' provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per procedere alla
rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della
presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni
amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna
violazione accertata.

51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi
da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.

52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione,
per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei
giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi
dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realta' dei
rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio
responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le
modalita' e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative
di cui al presente comma.

53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni
i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il
medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome
e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate
nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle
disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.

55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei
dati dell' import/export alle regioni.

56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
istituito il sistema integrato delle banche dati in materia
tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione , al costante
scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero
settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione
fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il
proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare
entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di
interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono
definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte
delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura
amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle
finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le
strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo
necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di
gestione del sistema informativo della fiscalita, delle cui banche di
dati e' comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed efficace
realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.

58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, e' inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all' articolo
2, la Commissione:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di
organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle
soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere
servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall'
anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'
anno".

59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal
seguente:
"Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere
pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni
relative ai dati di cui al primo comma, nonche', per esclusive
finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di
collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che
rendano questi ultimi non identificabili".

60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il
bilancio dello Stato.

61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, a fini di monitoraggio, le modalita' per introdurre in
tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilita' economica,
nonche' i tempi, le modalita' e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilita'.

62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1°
gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare all'
obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano
riconosciute difficolta' da parte degli intermediari
nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima lettera a).

3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione
telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica".

63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal
reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al
coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il
comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le
casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in
via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai
quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni
sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate".

65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) e'
aggiunta la seguente:
"f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle
quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime
fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa,
caparra confirmatoria o penitenziale".

66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro
il 15 febbraio".

68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o
dipendenti da loro delegati,".

69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il
limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno
2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito
decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al
pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente
comma".

70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, il comma 5 e' abrogato. La
disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006.

71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo,
le parole: "nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti nell'
esercizio stesso e nei cinque successivi".

72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita
riportabile e' diminuita in misura proporzionalmente corrispondente
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito
imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti".

73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai
redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

74. All' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle societa'," sono
inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite
le seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in
mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si
considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo
prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei
beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli
indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione
sugli stessi".

75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) e' inserita la seguente:
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi
dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".

76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche,"
sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust,".

77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000
euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. Se il
beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e' una
persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente
sulla parte del valore della quota o del legato che supera
l'ammontare di 1.500.000 euro".

78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. I
trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui
agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei
discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di
azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e'
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica
a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione
di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in
tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo
precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento
dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa
prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in
cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "l-bis.
Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella
determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni,
delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "dodici mesi".

79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle
successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli
atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle
scritture private autenticate e alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con
l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita'
telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o
mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso
a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05
o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00,
ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui,
rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero
2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i
quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50".

81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
"somme giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal soggetto al
quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato
il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26
luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell'
ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla
osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio
2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei
nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla
data della revoca del nulla osta stesso".

82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
"13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi
d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti
periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante
dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al
prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete,
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica


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