2007 - Legge finanziaria 2007
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Testo con le modifiche approvato dalla Camera
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prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14-bis, i dati
relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da
utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico
dovuto;
f) le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la
rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi
ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma
13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo
erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta con le
modalita' e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
2004, e successive modificazioni.
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo
dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale
unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili
e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai
concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera
e), ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto
al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti,
puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale
unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici). - 1.
Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di
prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli,
resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e'
dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del
contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua
formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale
unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita' indicate
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo
39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete.
In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo
od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi sono
dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i
termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme
dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal
concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In
tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al
concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie e il concessionario della riscossione procede alla
riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le
disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo
erariale unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono
delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione.
E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei
locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di
cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo
erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei
dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista
dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli
interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che
hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la
loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto
periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il
possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di
rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia'
debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procedono alIaccertamento della base imponibile e del prelievo
erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2
mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme
giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi
e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e'
calcolato il prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale
unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello
stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un
minimo di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai
sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro
8.000.
Art. 39-sexies. - (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati
della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della
raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di
rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto,
nonche' per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita'
solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che,
a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a
titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di
sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter,
previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la
notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati
relativi alle annualita' di cui al comma 1 che i concessionari di
rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione".
85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le
parole: "escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al comma
6".
86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai
commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti
dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico
od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o
congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte
delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli
ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore
delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione
e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7,
per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un
nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire
elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi,
del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell' 8 per cento
come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 25 per
cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'
11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi.
88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato disciplina con uno o piu'
provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su
simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e delle agenzie di scommessa;
b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui
alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi
definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia ;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo
principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote
d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del
12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento
della posta di gioco.
89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti,
ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio
complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del
Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, introdotti dall'articolo
11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi
di gioco del Lotto, anche prevedendo modalita' di fruizione
distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di
giochi numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le modalita' di affidamento in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente
piu' conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare
a seguito di procedura di selezione aperta ai piu' qualificati
operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole
previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria,
evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul
mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da
affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi
giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di
partecipazione a distanza, non che' di ogni ulteriore gioco
numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e
previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale,
anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta
del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di
servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine
di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro
regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei
punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la
commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita'
di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi
pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla
scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di
vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della
raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco
Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, nelle more dell'operativita' della nuova
concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di
selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata
dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo'
essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo,
esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in
relazione agli esiti della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro
il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "somma giocata;" sono aggiunte
le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano
organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco
sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono
considerati giochi di abilita';".
94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23
luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della
gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in
conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei
servizi di distribuzione dei generi di monopolio e' consentito
ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di
monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per
territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle
distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni
di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di
12.000 euro rateizzabili in tre anni.
Le rivendite assegnate sono ubicate esclusivamente nello stesso
ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e non
sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma
dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati
autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione
di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il
possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le
nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di
tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
possono esercitare, anche in forma societaria o consortile,
l'attivita' di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro
possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a
prescindere dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda,
dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse
con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto
alle autorizzazioni in essere, considerando le capacita' di
stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle gia'
determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere
opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni,
secondo modalita' da stabilire entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
9 luglio 1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "nei nove anni successivi".
99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono
fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009
per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per
l'anno 2005.
100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di
euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007".
101. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222
102. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun
fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo e' trasmesso
ai comuni competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere
dall'anno 2007 , nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile
deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio,
per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli
immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalita' e
nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per
via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili
insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio e'
istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attivita' di gestione
che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di
comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di
trasmissione.
108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al
comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria,"
sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell'
articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di
partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e
partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella
categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5
per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale e'
ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle societa'
ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani" sono sostituite dalle seguenti: "4) alle societa' ed
enti che controllano societa' ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse
societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate,
anche indirettamente";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono
sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110";
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;"
sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da
beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e'
ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione
netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del
comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono
soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se piu'
favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f)
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I
trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al
gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).
111. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta
in corso alla data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale data
si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio
2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa'
semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a
norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno
dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro
dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente
legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima
data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore
al 1° novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni
posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente
riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella
misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono
ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta
sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi
attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita nella
misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto
dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione
ai soci del saldo attivo di rivalutazione. (12)
113. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di
cui al comma 112 da parte della societa', al netto dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i
soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo
oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,
anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al
comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si
considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale
dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore
normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione
della rendita catastale.
115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a
114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla
trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa' che
si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le
disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura dell' l per cento e non sono considerate cessioni agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria
e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in
tali ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a quella
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni
prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e'
determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti
societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni
commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure
precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai
soci.
117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili,
gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di
accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla
procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti, ai
fini fiscali, nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente
l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione
siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente
piu' del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
piu' del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed
almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano al momento dell'opzione direttamente o indirettamente piu'
del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu'
del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono
avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e
dalle relative nonne di attuazione che saranno stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del
comma 141 entro il 30 aprile 2007.
120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il
termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il
contribuente intende avvalersene, con le modalita' che saranno
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro
il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119
siano posseduti nel predetto termine. L'opzione e' irrevocabile e
comporta per la societa' l'assunzione della qualifica di "Societa' di
investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata
nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in
tutti i documenti della societa' stessa.
121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in
via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di
altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno 1'80 per
cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi
da essa provenienti rappresentano almeno 1'80 per cento dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica
di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in
altre SIIQ nonche' quelle detenute nelle societa' che esercitino
l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro
volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare
svolta da tali societa'. In caso di alienazione degli immobili e dei
diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra
le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro
reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti
dallo svolgimento di attivita' diverse dalla locazione immobiliare
soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia
optato per il regime speciale deve tenere contabilita' separate per
rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare
e delle altre attivita', dando indicazione, tra le informazioni
integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei
costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata
osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di
prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione
dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole gia' a
partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in
ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno 1'85 per cento
dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e
dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile
complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e' di
importo inferiore a quello derivante dall'attivita' di locazione
immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale
suddetta si applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata
osservanza dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva
cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di
formazione degli utili non distribuiti.
125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione
congiunta, alle societa' per azioni residenti nel territorio dello
Stato non quotate, svolgenti anch'esse attivita' di locazione
immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al
comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ,
possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.
L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la societa'
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da
119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore
normale degli immobili nonche' dei diritti reali su immobili
destinati alla locazione posseduti dalla societa' alla data di
chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo
complessivo delle plusvalenze cosi' realizzate, al netto delle
eventuali minusvalenze, e' assoggettato a imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente
riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al
comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro
patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo
d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime
speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali
anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a
imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello
riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle
quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali
alienati costituisce credito d'imposta.
128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di
cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
delle societa' relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal
quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza
entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si
applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato
di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di
ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli
immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso,
l'applicazione del comma 127.
130. A scelta della societa', in luogo dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al
netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore
normale, puo' essere incluso nel reddito d'impresa del periodo
anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per
quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso,
interamente come reddito derivante da attivita' diverse da quella
esente.
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il
regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare e' esente dall'imposta sul reddito delle
societa' e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente e'
assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole
stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle societa' indicate nel comma
121, formati con utili derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare svolta da tali societa'. Analoga esenzione si applica
anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione
attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il decreto
di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti
criteri anche forfetari per la determinazione del valore della
produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti
in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti
dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la
deduzione in conformita' alle norme del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la
parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante
dalle altre attivita' eventualmente esercitate. Con il decreto
attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri anche
forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori
a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate,
secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile
dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a
compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali
attivita' diverse da quella esente.
134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione
detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o
indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito
dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in
base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i
soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma
corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti
dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal possesso delle
partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e'
ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e' applicata a titolo d'acconto,
con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all'impresa commerciale; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate, societa' ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non e' operata sugli
utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono a formare il
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le
societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole
indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi
dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal
comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 6.
135. Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato
per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di
esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato
testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta
anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale,
continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute,
le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di
immobili e di diritti reali su immobili in societa' che abbiano
optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente
nel corso del quale e' effettuato il conferimento, optino per il
regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono
assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di
tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del
20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e'
subordinata al mantenimento, da parte della societa' conferitaria,
della proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili per almeno
tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di
cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si
applicano per il resto le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti
alle societa' che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse
quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralita' di immobili
prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di
cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono
soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, ad imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e
i conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del comma
138, trova applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo
35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai
fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi
dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si
applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su
immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i
cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo
d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il
conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa'
optino per il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della
disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto
dovra' definire:
a) le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita';
b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di
cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalita' ed i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi
d'imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di cui
al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da
essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del
passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime
fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione
aziendale che interessano le SIIQ e le societa' da queste
controllate;
h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente
disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali
valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento
di cui al secondo periodo del comma 134.
141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi'
alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente
l'attivita' di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha
effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa
derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle
stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a
nonna dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare
nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5
giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo'
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si
riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il
versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a
saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2
e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e'
assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora
la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15
febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno
precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di
marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto
delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto
in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione.
L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato.
143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai
comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma.
144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse.
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare,
con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla
parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di
determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di
particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare
riferimento ai soggetti che gia' godono di esenzioni o di
riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a
20.000 euro;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica,
per un periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando
alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti opere
pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed
ordinaria delle opere esistenti;
c)opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior
decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali,
allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia
scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore
al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da
realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni
dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al
rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni
successivi.
152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle
province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini di trasmissione,
agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati
inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla
dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento,
nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le province alle quali puo' essere
assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale
sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a
forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti
con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle
confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali
oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con
priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti
parametri. (43)
154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" e'
sostituita dalla seguente: "trenta".
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al
Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento
della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi
straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il
Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni.
Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare
aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" e'
sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".
157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della
salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli
oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione
delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei
quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria".
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali
e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province,
ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio
competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi
notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei
soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale,
esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni
caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il
superamento di un esame di idoneita'.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio
dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del
coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il
messo notificatore non puo' farsi sostituire ne' rappresentare da
altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche'
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono
contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'
autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle
modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario
designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il
relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno
del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto
alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun
ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza
rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data
dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49
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