APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

2007 - Legge finanziaria 2007

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

Per informazioni sulla legge finanziaria 2008
Vai allo SPECIALE LEGGE FINANZIARIA


Le altre informazioni contenute in questa pagina sono relative alla legge finanziaria 2007

Scarica il testo (.zip) -  Vai allo "speciale finanziaria" -  Decreto Legge collegato
Testo con le modifiche approvato dalla Camera
Vai al testo definitivo approvato il 21 dicembre 2006

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i
contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute
al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'
articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per
ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza
dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina
prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito
delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza.
Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le
modalita' ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei
dati.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai
rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.

172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell' articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo"
fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma
4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il
comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4;
l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.

173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ",
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per
gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi
dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve
essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 e' abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.

174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo
l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente
la disciplina del modello unico informatico".

175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo
59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20,
l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma
5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
c) iI terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8
della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis,
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del
committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal
dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di
accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni
relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul
proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti
affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione
delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del
verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la
contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La
procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici
degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti
degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso
almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo
grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il
superamento di un esame di idoneita'.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze
penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.

183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della
determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006
resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli
18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre
2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria,
tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si
conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano
per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi
ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati
dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche,
incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita'
istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica
di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da
persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalita'.

186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un
onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e
186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in
manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni
popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni,
da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione
di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una
attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive
modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di
5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS derivanti
dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di
euro annui.

189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita,
in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio
2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare,
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti
operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo
anno precedente l'esercizio di riferimento.

190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata
una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla
riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo
ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale
misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del
gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla
dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito
fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente
conto di fmalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo
sviluppo economico.

192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e'
determinata in misura pari allo 0,75 per cento.

193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione
dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il
necessario equilibrio finanziario.

194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) alla tenuta dei
registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di
visure e certificati ipotecari";
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) al controllo di
qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli
atti";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi
di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g),
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'
e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla
seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo
di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".

195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano
direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita'
montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato
dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al
fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni
catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste
pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di
conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e
l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il
graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di
attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati
catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di
cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia'
costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei
comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio
per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui
all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto
conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti
e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio
delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di
qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto,
nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato
raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di
attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione
delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota
parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali
nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita'
d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la
interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai
criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita'
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa
tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di
connettivita'.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale
mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le
fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio
nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce
inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica
formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo'
avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia
del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni
parlamentari.

201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le
parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali,
agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni
culturali di rilevante interesse,".

202. La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione
a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi".

203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno
2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'
economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell' articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le
modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita'
statali di cui al presente comma".

204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo
degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di
razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del
demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per
locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili
utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi.

205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste
corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal
quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna
amministrazione.

206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli
immobili di proprieta' statale in uso alle amministrazioni dello
Stato e' determinato in misura pari al 50 per cento del valore
corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per
analoghe attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al
raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.

207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da
parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al
comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia
attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i
termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche'
i contenuti e le modalita' di trasmissione delle informazioni da
parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del
demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al comma 204,
definisce annualmente le relative modalita' attuative, comunicandole
alle predette amministrazioni.

209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, nonche' il comma 4 dell'articolo 62
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione
dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonche' al fine di
completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del
demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello
Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformita'
delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni eseguite,
ovvero realizzate in tutto o in parte in difformita' dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero
delle infrastrutture.

211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al
comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono,
entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle
verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso
contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine
predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti
predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un' attestazione
di conformita' alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale,
qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo
transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione,
al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa
comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata
risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla
tutela entro i termini di cui al comma 211, e' convocata una
conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per
uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita' di
liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio puo'
conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento
dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione
e al controllo.

214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione
gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e
societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni
immobili di proprieta' dello Stato per consentire il perseguimento
delle finalita' istituzionali ovvero strumentali alle attivita'
svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo dell'assegnazione o
attribuzione e' da intendersi concreta, attuale, strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.

215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il
supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti
requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente
l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della
suscettibilita' del bene a rientrare in tutto o in parte nella
disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come
stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
luglio 1998, n. 367.

216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle
amministrazioni pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I
beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si
intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia
del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso
all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a
terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita'
istituzionali dell'Amministrazione stessa.

217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i
requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle



lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli

aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita

da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,

con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani

di dismissione programmati.

218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tutte le

trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti

posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente

articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le

amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".

219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato,

destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio,

possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo

3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la

lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le

conseguenti attivita' estimali, incluse quelle gia' affidate

all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima.

220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per

taluno dei delitti previsti dagli articoli" sono inserite le

seguenti: "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,

320, 322, 322-bis, 325,";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In caso di

confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314,

316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e

325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli

2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni".

221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio

1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche'

i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione

dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento

degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione

del processo".

222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni,

sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice

civile, sull'indennita' premio di fine servizio, di cui all'articolo

2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di

buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,

e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi

percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le

forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in

aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai

lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti

gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino

complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato

annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente

il predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15

per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui

al presente comma.

223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del

comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per

essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e

destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela

delle donne immigrate.

224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al

fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto

promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti

autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31

dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della

presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da

centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione

disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24

giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei

limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato

dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera

il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in

compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e

quarto del comma 231. (3) (14)

225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai

sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino

intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il

totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale

nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune

dove e' ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualita'.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le

modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma. (3)

(14)

226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al

fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la

demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed

autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o

"euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro

5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, e'

concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti

autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse

automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due

annualita'. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita'

per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a

1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture

e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare,

certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei

componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o

autoveicolo.

227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri

circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la

demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di veicoli

immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore

impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per ogni

veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore

a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il

beneficio e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo

avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la

medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate

ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".

228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma

227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante

alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL,

nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e'

concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori

euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione

ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per

chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,

ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o

227.

229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere

fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al

regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validita' per i

veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal

venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31

dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati

oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno

validita' per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto

contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31

dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino

al 31 marzo 2010.

230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la

sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e

del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore

integra la documentazione da consegnare al pubblico registro

automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo

veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la

conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi

226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna

ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del

decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello

stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia

del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per

la demolizione. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico

acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che

fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e

del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette

in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed

al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i

quali provvedono al necessario scambio dei dati.

231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i.

centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le

imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al

venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale

credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui

viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del

certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile,

non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui

al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile

agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del

rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi

226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui

produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il

contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in

cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente,

risultante dallo stato di famiglia.

232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui

e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o

importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente

documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della

domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di

circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio

complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato;

in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del

documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per

la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito

sia intestato a familiare convivente.

233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo

nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il

veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o

tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al

pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la

demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno

avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente

autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa

in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della

rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una

relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione,

sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con

valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le

eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con

specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la

mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al

rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore

del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale

di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le

regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle

finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi

regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici

relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in

essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei

dati in essi presenti.

235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme

e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette

derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono

stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione

dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007,

in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con

contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria

"euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita'

indicate al comma 233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle

tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di

rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80

euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che

recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in

compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano,

per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230

a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di' cui

al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio

2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i

motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal

venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere

immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal

1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai

commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

(14)

237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali

approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di

Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi

della citata tabella 1".

238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286, e' sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi

finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli

immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano

per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25

settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

novembre 1997, n. 403.

239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della

tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il

trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2",

"euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i

veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante

alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a

idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il

sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla

immatricolazione.

240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle

leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli

autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12

tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che,

pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di

carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un

rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo

espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la

tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza

effettiva dei Motori".

241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3

ottobre 2006. E abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano

da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione

o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera

riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello

attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto

della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un

ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate

ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini

fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui

al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e

immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di

5 milioni di euro.

244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle

operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente

imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si

applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni

facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso

esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione

ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai

sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora

le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si

trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti

l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento

fiscale di cui ai commi 242 e 243.

246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245

e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una

istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto

2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti

previsti dai commi da 242 a 249.

247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i

rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni

previste per le imposte sui redditi.

248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro

periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere

ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e

IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i

beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade

dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui

all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui

si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta

a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e

l'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior

reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato

senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai

sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono

dovute sanzioni e interessi.

250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5

ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Le

concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario

si renda, dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che

costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione

ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".

251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,

n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,

n. 494, e' sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per

concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative

di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali

si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio

marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree,

manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o

parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta

valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o

parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a

normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e

normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per

territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione

di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da

intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori

entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti

dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti

nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per

territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e

specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le

misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui

ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere

dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati

degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria

A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10

al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro

quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro

4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro

quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per

specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti

cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al

regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri

dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300

metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla

costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il

posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di

fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali

marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i

seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,

terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il

canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva

del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e

massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per

la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per

un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e'

ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare

per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a

200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino

a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e

fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri

quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del

mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a

quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto

nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni

2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di

entrata in vigore della presente legge e non operano le

disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23

dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio

2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50

per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che

comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della

concessione, previo accertamento da parte delle competenti

autorita' marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle

societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate

alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti

pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90

per cento per le concessioni indicate al secondo comma

dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37

del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,

n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e

gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia

antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di

balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei

valori inerenti le superfici del 25 per cento".

252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,

n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,

n. 494, e' sostituito dal seguente: "3. Le misure dei canoni di cui

al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio

2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone

del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la

gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".

253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,

e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferme restando le

disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui

al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e

comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della

rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani

di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle

regioni".

254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle

aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati,

devono altresi' individuare un corretto equilibrio tra le aree

concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili;

devono inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi

necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e

transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area

ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,

e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Le somme per canoni

relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita'

turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a

decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1,

sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base

alla medesima disposizione".

256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge

17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5

ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano

nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla

mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.

Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni

demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di

titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo

contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene

demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato,

ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi

compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei

beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione che provvedono

alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime

precario, e' proporzionalmente incrementato nella misura utile a

determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro

nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei

beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili

di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1

possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un

periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della

riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi

di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di

nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita'

economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le

disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o

piu' conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per

sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli

immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al

comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non

superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai

sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,

per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e

riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario

all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo

edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono

assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo

commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario

dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o

delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi

predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel

caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di

locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato

sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e

utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo,

i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi

dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, in quanto compatibile".

260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti

da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze,

determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione

dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni

giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato

sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la

disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il

terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o

ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di

essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti.

Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili

sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di

proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati

descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati

catastali.

261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma

2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera

a) del comma 1 dell' articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di

cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata

delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni

cinquanta".

262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i

seguenti:

"15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del

demanio puo' individuare, d'intesa con gli enti territoriali

interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e'

attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli

indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito

del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4