2007 - Legge finanziaria 2007
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Testo con le modifiche approvato dalla Camera
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centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i
contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute
al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'
articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per
ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza
dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina
prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito
delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza.
Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le
modalita' ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei
dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai
rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell' articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo"
fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma
4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il
comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4;
l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ",
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per
gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi
dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve
essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 e' abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo
l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente
la disciplina del modello unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo
59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20,
l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma
5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
c) iI terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8
della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis,
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del
committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal
dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di
accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni
relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul
proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti
affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione
delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del
verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la
contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La
procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici
degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti
degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso
almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo
grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il
superamento di un esame di idoneita'.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze
penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della
determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006
resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli
18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre
2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria,
tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si
conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano
per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi
ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati
dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche,
incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita'
istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica
di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da
persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalita'.
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un
onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e
186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in
manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni
popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni,
da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione
di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una
attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive
modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di
5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS derivanti
dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di
euro annui.
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita,
in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio
2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare,
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti
operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo
anno precedente l'esercizio di riferimento.
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata
una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla
riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo
ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale
misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del
gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla
dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito
fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente
conto di fmalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo
sviluppo economico.
192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e'
determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione
dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il
necessario equilibrio finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) alla tenuta dei
registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di
visure e certificati ipotecari";
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) al controllo di
qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli
atti";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) alla gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi
di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g),
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'
e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla
seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo
di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano
direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita'
montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato
dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al
fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni
catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste
pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di
conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e
l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il
graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di
attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati
catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di
cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali gia'
costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei
comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio
per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui
all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le
convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto
conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti
e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio
delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di
qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto,
nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato
raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di
attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione
delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota
parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali
nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita'
d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la
interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai
criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita'
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa
tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di
connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale
mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le
fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio
nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce
inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica
formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo'
avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia
del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni
parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le
parole: "protezione civile" sono inserite le seguenti: "e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali,
agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni
culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione
a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi".
203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno
2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'
economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell' articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le
modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita'
statali di cui al presente comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo
degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di
razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del
demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per
locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili
utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi.
205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste
corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal
quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna
amministrazione.
206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli
immobili di proprieta' statale in uso alle amministrazioni dello
Stato e' determinato in misura pari al 50 per cento del valore
corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per
analoghe attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al
raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da
parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al
comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia
attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i
termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche'
i contenuti e le modalita' di trasmissione delle informazioni da
parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del
demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al comma 204,
definisce annualmente le relative modalita' attuative, comunicandole
alle predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, nonche' il comma 4 dell'articolo 62
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione
dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonche' al fine di
completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del
demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello
Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformita'
delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni eseguite,
ovvero realizzate in tutto o in parte in difformita' dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al Ministero
delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al
comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono,
entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle
verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso
contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine
predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti
predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un' attestazione
di conformita' alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale,
qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo
transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione,
al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa
comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata
risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla
tutela entro i termini di cui al comma 211, e' convocata una
conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per
uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita' di
liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio puo'
conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento
dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione
e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione
gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e
societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni
immobili di proprieta' dello Stato per consentire il perseguimento
delle finalita' istituzionali ovvero strumentali alle attivita'
svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo dell'assegnazione o
attribuzione e' da intendersi concreta, attuale, strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.
215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il
supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti
requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente
l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della
suscettibilita' del bene a rientrare in tutto o in parte nella
disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come
stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
luglio 1998, n. 367.
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle
amministrazioni pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I
beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si
intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia
del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso
all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a
terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita'
istituzionali dell'Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i
requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle
lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli
aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita
da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani
di dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tutte le
trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti
posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le
amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento".
219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato,
destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio,
possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, la
lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le
conseguenti attivita' estimali, incluse quelle gia' affidate
all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima.
220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per
taluno dei delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In caso di
confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e
325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni".
221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche'
i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione
dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento
degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione
del processo".
222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni,
sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile, sull'indennita' premio di fine servizio, di cui all'articolo
2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di
buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai
lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato
annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente
il predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15
per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del
comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per
essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e
destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela
delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto
promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti
autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della
presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da
centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione
disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei
limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato
dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera
il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e
quarto del comma 231. (3) (14)
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai
sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino
intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il
totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale
nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune
dove e' ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualita'.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma. (3)
(14)
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o
"euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro
5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, e'
concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti
autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due
annualita'. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita'
per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a
1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture
e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare,
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei
componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o
autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri
circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di veicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore
impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per ogni
veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore
a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il
beneficio e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo
avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la
medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate
ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma
227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL,
nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e'
concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori
euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione
ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per
chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o
227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere
fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validita' per i
veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno
validita' per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto
contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino
al 31 marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e
del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore
integra la documentazione da consegnare al pubblico registro
automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo
veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la
conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi
226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna
ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello
stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia
del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per
la demolizione. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico
acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che
fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e
del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette
in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed
al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i
quali provvedono al necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i.
centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le
imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale
credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui
viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi
226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in
cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente,
risultante dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di
circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato;
in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del
documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per
la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il
veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o
tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al
pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la
demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa
in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una
relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione,
sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con
valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con
specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la
mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al
rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore
del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale
di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le
regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle
finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi
regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici
relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in
essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei
dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione
dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007,
in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con
contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria
"euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita'
indicate al comma 233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di
rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80
euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che
recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano,
per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230
a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di' cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i
motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal
1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai
commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
(14)
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali
approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi
della citata tabella 1".
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e' sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi
finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano
per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della
tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il
trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2",
"euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i
veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a
idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il
sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione.
240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli
autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12
tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che,
pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di
carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un
rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo
espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la
tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza
effettiva dei Motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3
ottobre 2006. E abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione
o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera
riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello
attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto
della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un
ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate
ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini
fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui
al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e
immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di
5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora
le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245
e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una
istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto
2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti
previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade
dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui
si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta
a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior
reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato
senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai
sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono
dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Le
concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario
si renda, dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che
costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e' sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per
concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio
marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta
valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a
normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e
normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per
territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione
di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da
intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori
entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti
nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per
territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e
specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le
misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui
ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere
dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria
A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10
al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro
quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro
4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro
quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per
specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti
cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri
dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300
metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla
costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di
fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali
marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i
seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva
del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e
massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per
la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per
un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e'
ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare
per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a
200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino
a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e
fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri
quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del
mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni
2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio
2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50
per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che
comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della
concessione, previo accertamento da parte delle competenti
autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle
societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate
alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti
pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90
per cento per le concessioni indicate al secondo comma
dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e
gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia
antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di
balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei
valori inerenti le superfici del 25 per cento".
252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e' sostituito dal seguente: "3. Le misure dei canoni di cui
al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio
2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui
al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e
comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani
di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle
regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle
aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati,
devono altresi' individuare un corretto equilibrio tra le aree
concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili;
devono inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi
necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Le somme per canoni
relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita'
turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1,
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base
alla medesima disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge
17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla
mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni
demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di
titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene
demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato,
ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi
compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei
beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione che provvedono
alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime
precario, e' proporzionalmente incrementato nella misura utile a
determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro
nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili
di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un
periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita'
economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o
piu' conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per
sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al
comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai
sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e
riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario
all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono
assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o
delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi
predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel
caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di
locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e
utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo,
i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi
dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti
da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione
dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni
giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato
sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la
disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il
terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o
ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di
essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti.
Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili
sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di
proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati
descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati
catastali.
261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera
a) del comma 1 dell' articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di
cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata
delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni
cinquanta".
262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i
seguenti:
"15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del
demanio puo' individuare, d'intesa con gli enti territoriali
interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e'
attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli
indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo
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