2007 - Legge finanziaria 2007
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Testo con le modifiche approvato dalla Camera
Vai al testo definitivo approvato il 21 dicembre 2006
ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento
degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi
unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti
programmi unitari, la suscettivita' di valorizzazione dei beni
immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonche'
l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' di
solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche'
per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli
immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale
delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello
strumento professionale, il Ministero della difesa puo' individuare
beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta con
gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta sono
effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della
difesa, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento
giuridico-contabile".
263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto
con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero
della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della
difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del
demanio"; le parole: "da inserire in programmi di dismissione per
le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere
inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi
delle norme vigenti in materia"; e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Relativamente a tali programmi che interessino
Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto il
riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del
maggior valore degli immobili determinato per effetto delle
valorizzazioni assentite.";
b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai
sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28
febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a
1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro
il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le
modalita' indicate nel primo periodo e per le medesime finalita',
nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il
31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000
milioni di euro";
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' abrogato.
265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: "6-quater. Sui beni
immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica
dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o
delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e in
territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione
degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli enti
locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I
vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari
relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di
valutazione per la stima del valore di vendita".
266. All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro,
su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella di
cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti
derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese
di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro,
nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla
ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto
personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a
condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale";
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono
inserite le seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la
deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono
soppresse;
c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1
sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo
parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura
proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,
l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma 2";
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate
nel presente articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di
aiuti di Stato a favore dell' occupazione, in alternativa a quanto
previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei
limiti di intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto
regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di
lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni
ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo'
comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di
lavoro e 1' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione
delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5),
4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies".
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come da ultimo modificato dal comma 266, spettano a decorrere dal
mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro
intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero
2).
268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da
ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta'
a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a
decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio
ad anno.
269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1°
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,
la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale
periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi
effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,
la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni
previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli
accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse
equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza
delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e' ad esse
riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli
esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di
euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a
191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente
sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture
produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta automatico secondo
le modalita' di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa
decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo
eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla
Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2007-2013 e non e' cumulabile con il sostegno de minimis ne' con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le
acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie
imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita'
svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come
definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in
tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo
d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli
ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime
categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva,
ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della
loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti
che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre
sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori . . . dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito
d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o
appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche,
ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali
definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente
comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a
277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate
alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche
al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con
altri strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un
credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti
per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura
del 10 per cento e' elevata al 40 per cento qualora i costi di
ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con
universita' ed enti pubblici di ricerca. (31)
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non
possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per
ciascun periodo d'imposta. (31)
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta
in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. (31)
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il
31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a
carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle
attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di
verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma
280. (31)
284. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta'
di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione
territoriale, una o piu' nuove gare, per un massimo di ulteriori
1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto
2006.
286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20
per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui
al comma precedente e' destinato ad un Fondo finalizzato ad
interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria
impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto
il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono
beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione,
di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di
artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287
fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano
possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi
radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e
agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e
controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,
del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o
costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito d'imposta
pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini
dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative
attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato,
le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma,
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
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