262/2006 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (collegato alla Finanziaria 2007)
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a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".
167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni".
168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso".
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
"2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, ((pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e)) pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, e' nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto che il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui al comma 116 del presente articolo, e' posticipato al 30 giugno 2007.
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, nel modificare la L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-ter) che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 85, lettera c) del presente articolo, e' differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 2008, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 07/05/2008, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo commi 105 e 106.
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 20 maggio 2008, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale del presente articolo, comma 161, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), "conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2010 - 05 marzo 2010, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 10/3/2010, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conferiti prima del 17 maggio 2006, "cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 13, comma 13) che "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191".
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma".
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