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184/1983 - Adozione e affidamento dei minori

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5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale

per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non puo' comunque

essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in

possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella

dichiarazione di idoneita';

c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli

effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati

tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e'

manifestato contrario al suo interesse.

ART. 36.


1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ((biologici)) ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneita';

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.

ART. 37.


1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

ART. 37-bis


(( 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di

abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.))

ART. 38


1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione e' composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari ((21))

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo'

essere rinnovato una sola volta. ((21))

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro

anni.PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. ((21))

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza

del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,

n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19 quinquies) che "Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ".

ART. 39


1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.((21))

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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,

n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19-quinquies) che "Con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i

compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4

maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata

in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali

contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata

in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ".

ART. 39-bis


(( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di

svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che

operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e

convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono

istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.))

ART. 39-ter


(( 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo

39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e

competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,

giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una

regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile

assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei

confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei

diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.))

ART. 39-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))

CAPO II
DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO
DI ADOZIONE

ART. 40.


I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che

intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno

ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge)).

ART. 41.


Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon

andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella

famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di

propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da

parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e dall'ente autorizzato)).

ART. 42.


Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di

adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non puo' essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorita' straniera.

ART. 43.


Le disposizioni ((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9)) si

applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si

applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino

minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI

ART. 44.


1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

ART. 45.


(( 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione)).

ART. 46.


Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

ART. 47.


(( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza

che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e

prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal

momento della morte dell'adottante)).

ART. 48.


Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la ((responsabilita' genitoriale)) sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

ART. 49.


(( 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e

trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine

stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni)).

ART. 50.


Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della ((responsabilita' genitoriale)), il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

ART. 51.


La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su

domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca

dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno

accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo'

emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto

comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

ART. 52.


Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

ART. 53.


La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero

in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 54.


Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la

sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante

per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

ART. 55.


Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293,

294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI

ART. 56.


Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i

minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i

quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.((3))

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato

da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma

restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182

(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del

legale rappresentante del minore."

ART. 57.


Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;

2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovra' riguardare in particolare:

((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;))

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalita' del minore;

d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.

TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

ART. 58.


L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile e'

sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta'".

ART. 59.


L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice

civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti".

ART. 60.


Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del

codice civile non si applicano alle persone minori di eta'.

ART. 61.


L'articolo 299 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome

dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri

genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e

sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome

del marito.

Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che

non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".

ART. 62.


L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti

previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".

ART. 63.


L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice

civile e' sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore eta'".

ART. 64.


L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le

opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando".

ART. 65.


L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera

di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta

giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

ART. 66.


I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono

sostituiti dai seguenti:

"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e'

trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresi'

trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".

ART. 67.


Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il

secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del

codice civile.

TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE

ART. 68.


Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione

del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti

contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".

ART. 69.


In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni

di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

ART. 70.


(( 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000)).

ART. 71.


Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.

Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa ((responsabilita' genitoriale)) e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e' raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

ART. 72.


Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione

delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro

che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi, accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

ART. 72-bis


(( 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti

all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e' punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa

da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro

che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo)).

ART. 73.


Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio ((adottivo)) e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

ART. 74.


Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio ((nato fuori del matrimonio)) non riconosciuto dall'altro genitore.

Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

ART. 75.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))

ART. 76.


Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o

gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei

confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."

ART. 77.


Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le

affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

ART. 78.


Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito

dal seguente:

"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in

camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".

ART. 79.


Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreche' il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (1)(4)

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e ((, in considerazione della loro capacita' di discernimento,)) anche i minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e' necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilita' o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi

dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore."

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la

differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."

ART. 79-bis.


((1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.))

ART. 80.


(( 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata

dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema

di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno

alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche)). ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art,86 comma 2 lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ".

ART. 81.


L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito

dal seguente:

"L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale

nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore".

ART. 82.


Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure

previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta', sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi

all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati

in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri

decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 4 maggio 1983


PERTINI


FANFANI - DARIDA - COLOMBO -

ROGNONI - FORTE - GORIA


Visto, il Guardasigilli: DARIDA


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