APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

244/2007 - Finanziaria 2008

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)
Vedi anche:
I contenuti principali della finanziaria 2008 - Decreto Fiscale (n. 159/2007)

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' le modalita' di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b). (1)


97. Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.


98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.


99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.


100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.


101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo' avvenire nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.


102. ((Per il quinquennio 2010-2014)), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (44) (55) ((63a))


103. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.


104. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.


105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: "A decorrere dal l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2011".


106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.


107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.


108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unita' di personale di posizione economica Cl, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.


109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.


110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.


111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro e' versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita' di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, gia' dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, puo' essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. (44)


113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo "Ambiente" e del Progetto operativo "Difesa del suolo", nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.


114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, puo' essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.


115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: "puo' essere valutata" sono sostituite dalle seguenti: "e' verificata";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483".


116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', secondo le modalita' di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45. (30) ((63))


117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 e' determinato secondo le modalita' ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006. (30) ((63))


118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, 1'Unioncamere fa riferimento alle modalita' individuate nel comma 116, lettera a). (30) ((63))


119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unita' di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica Cl, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.


120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilita' per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita' nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto".


121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento". (4)


122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "Le rivendite assegnate" sono inserite le seguenti: "sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e".


123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita' che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.


124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalita' degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.


125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalita' e criteri dei trasferimenti, nonche' eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.


126. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonche' i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.


127. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, puo' essere disposta la mobilita', anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale e' iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonche', con le modalita' di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonche' i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.


128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre 2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilita' sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero e' autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.


129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita', prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.


130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.


132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 e' stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.


133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.


135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operativita' e la funzionalita' del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.


137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'.


138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'onnicomprensivita' della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilita' di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro e' altresi' destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalita' perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno.


139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.


140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le universita', ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.


141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.


143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.


144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle universita', incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.


147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.


148. Per fare fronte alla notevole complessita' dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.


149. E' stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.


150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.


152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.


153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.


154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.


155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.


157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.


158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.


159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla Tabella D allegata alla presente legge.


160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.


161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.


162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.


163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.


164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007


NAPOLITANO


Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro

dell'economia e delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Mastella



-------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le disposizioni di cui ai commi 19, 20, 21 e 22, del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2008.

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che il termine del 30 settembre 2007 previsto dal comma 21, primo periodo, del presente articolo, e' differito al 30 giugno 2008.

Ha inoltre disposto (con l'art. 25-bis, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalita' di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti gia' individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2008".

Ha inoltre disposto (con l'art. 45, comma 1-ter) che "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalita' di cui al comma 1 e al comma 1-bis".

-------------

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che il termine previsto dal comma 68 del presente articolo, e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 60, comma 4) che il termine previsto dal comma 68 del presente articolo, e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

Ha inoltre disposto (con l'art. 63-bis, comma 5) che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del presente articolo e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

Ha inoltre disposto (con l'art. 76, comma 2) che "In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci".

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 14, comma 7) che per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione del comma 83 del presente articolo, e' differita al 31 dicembre 2009.

Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 4) che il termine per effettuare le assunzioni di personale gia' autorizzate per l'anno 2008 ai sensi del comma 89 del presente articolo, e' prorogato al 30 giugno 2009.

-------------

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nell'introdurre il comma 1-ter all'art. 9 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che il termine di cui al comma 68 del presente articolo e' prorogato al 20 settembre 2009.

-------------

AGGIORNAMENTO (21)

La L. 18 giugno 2009, n. 69, ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che "Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

-------------

AGGIORNAMENTO (24a)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 19, comma 8-bis) che le modifiche al comma 12, lettere b) e d) del presente articolo si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

-------------

AGGIORNAMENTO (30)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".

-------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 3, commi 102 e 112, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 5-octies) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle attivita' residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014".

-------------

AGGIORNAMENTO (52)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 61) che "A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000".

-------------

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012".

-------------

AGGIORNAMENTO (63)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011".

-------------

AGGIORNAMENTO (63a)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012".

Tabella 1

(Articolo 1, comma 296)


REGIONI A STATUTO ORDINARIO



Parte di provvedimento in formato grafico




Tabella 2

(Articolo 2, comma 144)

=====================================================================
     |                      Fonte                       |Coefficiente
=====================================================================
1    |Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW  |    1,00
---------------------------------------------------------------------
1-bis|Eolica offshore                                   |    1,50
---------------------------------------------------------------------
2    |Solare **                                         |     **
---------------------------------------------------------------------
3    |Geotermica                                        |    0,90
---------------------------------------------------------------------
4    |Moto ondoso e maremotrice                         |    1,80
---------------------------------------------------------------------
5    |Idraulica                                         |    1,00
---------------------------------------------------------------------
     |Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle|
6    |di cui al punto successivo                        |    1,30
---------------------------------------------------------------------
     |Biomasse e biogas prodotti da attivita' agricola, |
7    |allevamento e forestale da filiera corta *        |     *
---------------------------------------------------------------------
     |Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti  |
     |impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con |
     |riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo|
7-bis|*                                                 |     *
---------------------------------------------------------------------
     |Gas di discarica e gas residuati dai processi di  |
     |depurazione e biogas diversi da quelli del punto  |
8    |precedente                                        |    0,80
---------------------------------------------------------------------
  *  E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia
di  produzione  di  energia elettrica mediante impianti alimentati da
biomasse  e  biogas  derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali,  ivi  inclusi  i  sottoprodotti,  ottenuti  nell'ambito di
intese  di  filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10
del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
  **  Per  gli  impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti
attuativi  dell'articolo  7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
=====================================================================

    
 
Tabella 3
(Articolo 2, comma 145)
    

=====================================================================
   |                                |  Entita' della tariffa (euro
   |             Fonte              |           cent/kWh)
=====================================================================
   |Eolica per impianti di taglia   |
1  |inferiore a 200 kW              |               30
---------------------------------------------------------------------
2  |Solare **                       |               **
---------------------------------------------------------------------
3  |Geotermica                      |               20
---------------------------------------------------------------------
4  |Moto ondoso e maremotrice       |               34
---------------------------------------------------------------------
   |Idraulica diversa da quella del |
5  |punto precedente                |               22
---------------------------------------------------------------------
   |Biogas e biomasse, esclusi i    |
   |biocombustibili liquidi ad      |
   |eccezione degli oli vegetali    |
   |puri tracciabili attraverso il  |
   |sistema integrato di gestione e |
   |di controllo previsto dal       |
   |regolamento (CE)  n.  73/2009   |
   |del Consiglio, del 19 gennaio   |
6  |2009                            |               28
---------------------------------------------------------------------
7  |         NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99
---------------------------------------------------------------------
   |Gas di discarica, gas residuati |
   |dai processi di depurazione e   |
   |biocombustibili liquidi ad      |
   |eccezione degli oli vegetali    |
   |puri tracciabili attraverso il  |
   |sistema integrato di gestione e |
   |di controllo previsto dal       |
   |regolamento (CE) n. 73/2009 del |
8  |Consiglio, del 19 gennaio 2009  |               18
---------------------------------------------------------------------
  *  E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia
di  produzione  di  energia elettrica mediante impianti alimentati da
biomasse  e  biogas  derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali,  ivi  inclusi  i  sottoprodotti,  ottenuti  nell'ambito di
intese  di  filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10
del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
  **  Per  gli  impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti
attuativi  dell'articolo  7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
=====================================================================
                                                          (41) ((47))

    
 
Tabella 4
(Articolo 2, comma 343)
    

=====================================================================
           Regione           |                Tratta
=====================================================================
Lombardia                    |Voghera-Varzi
Liguria                      |Ospedaletti-Sanremo
Emilia-Romagna               |Rimini-Novafeltria
Veneto                       |Treviso-Ostiglia
Marche                       |Fermo-Amandola
Umbria                       |Spoleto-Norcia
Lazio                        |Roma-Paliano-Fiuggi
Lazio                        |Capranica-Civitavecchia
Puglia                       |Gioia del Colle-Palagiano
Calabria                     |Lagonegro-Castrovillari
Sicilia                      |Valle dell'Anapo
Sardegna                     |San Gavino-Montevecchio
=====================================================================

-------------

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, nel modificare l'art. 42 della L. 23 luglio 2009, n. 99, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1-ter) che esso si interpreta nel senso che: a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007; b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.

-------------

AGGIORNAMENTO (47)

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 i residui di macellazione, nonche' i sottoprodotti delle attivita' agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica".

Elenco 1



Parte di provvedimento in formato grafico


(1) (13) ((54))


-------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 1, lettera a)) che "nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 Ministero dei trasporti, le parole: "legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63" sono soppresse".

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166" sono soppresse".

-------------

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 42, comma 9) che "Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attivita' e le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti parole: "Legge 30 marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8"".

Allegato A


((ALLEGATO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Allegato 1



Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto di copertura



Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella A



Parte di provvedimento in formato grafico




Tabella B



Parte di provvedimento in formato grafico




Tabella C



Parte di provvedimento in formato grafico




Tabella D



Parte di provvedimento in formato grafico




Tabella E



Parte di provvedimento in formato grafico




Tabella F



Parte di provvedimento in formato grafico


« Pagina Precedente(Raccolta normativa)

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12