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244/2007 - Finanziaria 2008

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I contenuti principali della finanziaria 2008 - Decreto Fiscale (n. 159/2007)

351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e' ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza. della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonche' il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.


352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali e' stato gia' depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.


353. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalita' per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.


354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, e' autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche' della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.


355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, e' autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.


356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.


357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualita' della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.


359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unita'. Ove tale facolta' venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito. (3) (52)


360. Al fine di rafforzare l'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attivita' di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attivita' di controllo in relazione alla peculiarita' delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilita' relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessita' degli stessi.


361. Per analoghe esigenze di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonche' del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.


362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.


363. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.


364. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.


365. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.


366. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.


367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una societa' interamente posseduta dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni in base alle quali la societa' stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attivita':

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o piu' dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.


368. Per assicurare lo svolgimento delle attivita' affidatele, la societa' stipulante puo' assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, societa' con la partecipazione di privati nonche' stipulare contratti, accordi e convenzioni con societa' a prevalente partecipazione pubblica ovvero con societa' private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.


369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, puo' incaricare la societa' stipulante di svolgere altre attivita' strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.


370. La remunerazione per lo svolgimento delle attivita' previste dal comma 367 e' determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.


371. Lo statuto della societa' stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.


372. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.


373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della societa' stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unita' previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuita' a favore del fondo di produttivita' del personale dell'amministrazione giudiziaria.


374. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: "le societa' per azioni residenti" sono inserite le seguenti: ", ai fini fiscali,";

2) la parola: "italiani" e' sostituita dalle seguenti: "degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

3) dopo le parole: "non possiedano" sono inserite le seguenti: "al momento dell'opzione";

4) le parole: "dell'1 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "del 2 per cento";

b) al comma 120, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine";

c) al comma 134, le parole: "Le SIIQ" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli";

d) dopo il comma 134 e' inserito il seguente:

"134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6".


375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, corami 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.


377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.


378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.


379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: "per il triennio 2007-2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010";

b) al comma 677, le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";

c) dopo il comma 678 e' inserito il seguente:

"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra";

d) dopo il comma 679 e' inserito il seguente:

"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, e' pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti";

e) il comma 681 e' sostituito dai seguenti:

"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno gli enti devono con-seguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capi-tale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista";

f) al comma 683, primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";

g) il comma 684 e' sostituito dal seguente:

"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno";

h) il comma 685 e' sostituito dal seguente:

"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-grammatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno";

i) dopo il comma 685 e' inserito il seguente:

"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalita' per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema e' effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria";

l) al comma 686, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno";

m) dopo il comma 686 e' inserito il seguente:

"686-bis. Qualora si registrino preleva-menti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti".


380. La facolta' della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonche' per gli enti a ordina-mento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' estesa anche nei confronti delle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


381. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203.


382. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203.


383. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203.


384. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203.


385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, puo' essere assunto a riferimento per il patto di stabilita' interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.


386. E' prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gia' prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilita' interno.


387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.




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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 41-bis, comma 1) che fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi del comma 359 del presente articolo, da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre 2008".

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82, comma 16) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Il suddetto d.l., nell'abrogare la lettera a) dell'art. 5, comma 9 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha conseguentemente disposto (con l'art. 63, comma 13-ter) il venir meno dell'abrogazione dei commi da 325 a 334 dell'art. 1.

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni con L. 30 dicembre 2008, n. 210, ha disposto che "il termine del 312 dicembre 2008, di cui al comma 173 del presente articolo 1, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009".

Ha inoltre disposto che "il termine del 312 dicembre 2008, di cui al comma 309 del presente articolo 1, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e' prorogato al 31 dicembre 2009".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 42, comma 7) che in attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui al comma 43 del presente articolo, e' prorogato al 1° gennaio 2010.

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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il comma 347 del presente articolo "si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009".

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che il comma 53 del presente articolo, "si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio".

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AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 23-sexies) che lo "stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 23-septies) che lo "stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 23-octies) che lo "stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011".

Inoltre, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2010".

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AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 23) che "Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005".

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AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (52)

Il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 3 dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo".

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente".

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AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. l, e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa' fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.»".

Art. 2

Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione;

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.


2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.


4. Non e' ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i). (22)


5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. (1) (13) (16)


6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato ed e' conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.


7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' inserito il seguente:

"Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, gia' previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, e' fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio".


8. Per gli anni dal 2008 al 2012, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.


9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validita' delle certificazioni prodotte in precedenza.


10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".


11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' di riparto ed erogazione dei contributi.


12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.


13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per l'estinzione anticipata di prestiti".


14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilita' degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.


15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.


16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.


17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione.


18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunita' montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclivita' dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attivita' produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunita' montane;

c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli organi delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.


19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.


20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della meta' dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 pei cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e' minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresi' soppresse le comunita' montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunita' montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di un membro. A tal fine la base elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare. (24)


21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 e' accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.(24)


22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunita' montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunita' montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarieta' attiva e passiva.(24)


23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "dodici". La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.


24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' i membri delle giunte di comuni e province";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86".


25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali";

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana";

d) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le indennita' di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonche' gli enti locali che non rispettano il patto di stabilita' interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'" e il terzo periodo e' soppresso.


26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrisposta".


27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".


28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita' delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.


29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti". (1)


30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e' gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.


31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.


32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.


32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale.


33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.


34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potesta' regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.


35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


36. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.


37. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.


38. Per le finalita' di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni piu' ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonche' al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.


39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti";

b) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sul predetto conto, nonche' sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari";

c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L)";

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.


39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.


40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.


41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati .


42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti gia' approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.


43. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e' integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.


45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.



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