244/2007 - Finanziaria 2008
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I contenuti principali della finanziaria 2008 - Decreto Fiscale (n. 159/2007)
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.
50. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44".
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti gia' compiuti in conformita' ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.
55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgiento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, e' destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 e' integrato di 15 milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonche' quota parte delle dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.
59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 9 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;
b) 4 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.
61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali gia' programmati, e' autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008.
62. Per il funzionamento dell'unita' di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unita' di crisi dei Paesi dell'Unione europea, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del "G8", il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
64. Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno 2009 e' stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
65. La somma di cui al comma 64 puo' essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.
66. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attivita' dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).
68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.
69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).
70. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonche' la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
71. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
74. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.
78. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorita' giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attivita' attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attivita' di intercettazione disposte dall'autorita' giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, nelle comunita' dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza e' corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennita' di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalita' e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
85. Per le finalita' di cui al comma 84 e' autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.
86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita' (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonche' le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'Intemational Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione e' finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del venticinque per cento. (L)
2. Nei casi in cui e' stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non e' stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata offerta un'indennita' provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennita' e' aumentata del dieci per cento. (L)";
b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: "senza la riduzione del quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37";
c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45";
d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: ", senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma l" sono soppresse;
e) all'articolo 55 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno e' liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)".
90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennita' di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi e' garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno due anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' incrementato fino a nove unita'.
95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonche' per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, e' definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresi' i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti:
"e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
d) all'articolo 13, comma 1, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e" sono soppresse;
e) all'articolo 58, comma 3, le parole: "e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse;
f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
h) all'articolo 64, comma 2, le parole: "di livello B" sono soppresse.
96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.
97. Per l'anno 2008 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero del'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo. (44) (50)
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonche' per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.
102. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
103. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
104. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "dall'attuazione della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo".
107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati";
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla fine dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012";
c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile";
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito il seguente:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attivita' previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilita' speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010".
108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.
109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti gia' eseguiti nella misura e con le modalita' da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008. E mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. (13)
111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.
113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attivita' produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, e' autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: "avevano la residenza" sono inserite le seguenti: "o la sede operativa".
118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalita' per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.
120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' altresi' destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca. Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita' di cui al presente comma.
121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
123. Le disponibilita' gia' destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.
124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunta la seguente lettera:
"f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste".
125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonche' le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
128. I dati aggregati rilevati sono resi.pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
129. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.
130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attivita' di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalita' di cui ai commi da 127 a 131 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
133. Per le attivita' di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed e' altresi' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. E' inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.
134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.
135. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresi' con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 701 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 185712006, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 185712006".
136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001n71CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica puo' utilizzare in compensazione il credito.
139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. (47)
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 puo' essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, e' determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.
142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: "iniziative a vantaggio dei consumatori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie".
143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e' incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita' di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi' identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita' di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita' variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma puo' essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. (47)
146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita' produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-2012 la medesima quota e' incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012".
147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. (47)
148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. E valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. (47)
149. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
149-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalita' per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonche' le modalita' per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alla tabella 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.
152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile , ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007 . Per gli impianti, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. (47)
153. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalita' di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
b) le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonche' per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.
156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.
158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle province delegate";
b) al comma 3, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono inserite le seguenti: ", che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";
c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima";
d) dopo il primo periodo del comma 4 e' inserito il seguente: "In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano";
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: ", in ogni caso," sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione dell'impianto" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale";
f) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)";
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'";
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali".
159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori e' fornita anche con la prova di avere svolto le attivita' previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attivita' sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 e' allegata la seguente tabella:
"Tabella A (Articolo 12) Fonte Soglie 1 Eolica ............................................ 60 kW 2 Solare fotovoltaica ............................... 20 kW 3 Idraulica ......................................... 100 kW 4 Biomasse .......................................... 200 kW 5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas .............................. 250 kW".
162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione standby quando non sono utilizzati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.
163. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166.
164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
"f-bis) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/541 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalita' di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
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