159/2007 - Decreto Fiscale 159/2007
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Speciale finanziaria - Le principali novit� della finanziaria 2008
Diverse le novità introdotte dal decreto fiscale del 1 ottobre 2007, n. 159
Tra le più significative segnaliamo:
Sistema digitale terrestre
Il decreto prevede una proroga al 2012 per il passaggio al digitale terrestre.
Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del decreto, i produttori o gli importatori di apparecchi televisivi dovranno apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi che ricevono solo in analogico una etichetta per indicare che il televisore non é abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale.
Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori dovranno avere un sintonizzatore digitale.
Sistema Alta Velocita':
Il piano di finanziamento dell'alta velocità viene allargato ai progetti TEN e ai tratti Milano-Genova, Milano-Verona e Verona Padova.
Editoria: ridotte le agevolazioni sulle tariffe postali per l’editoria. Ridotti del 7% anche i contributi diretti.
Sviluppo del settore farmaceutico
Innalzato il tetto per la spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel settore farmaceutico.
Trasporto metropolitano delle grandi città
Viene autorizzata una psesa di 500 milioni di euro per la linea "C" della metropolitana della città di Roma.
150 milioni di euro per il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli e 150 per il sistema ferroviario metropolitano di Milano.
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del decreto fiscale:
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni
definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 2.
Imprese pubbliche
1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui
al comma 1, la continuita' nell'attivita' di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e' autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel
2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.
Art. 3.
Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al
fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.";
b) al comma 759 e' soppressa la parola: "trimestralmente";
c) al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi
del comma 759" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dai commi 758 e 759".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' sostituito dal seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.".
Art. 3-bis.
((Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP))
((1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui
all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione
credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".))
Art. 4
Commissari ad acta per le regioni inadempienti
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli
Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1,
ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro ((. . .)). ((Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o piu' subcomissari di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.)) PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. ((Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresi' a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.
Art. 5.
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe "A" ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione e' annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialita' medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario. (8) (9) (15) ((17))
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita' dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi' definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si e' verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non puo' superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo. ((17))
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1 ottobre 2007".
5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialita' medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivita' editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia".
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA". ((17))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) che "il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che "Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto:
- (con l'art. 15, comma 2) che "Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";
- (con l'art. 15, comma 3) che "A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale";
- (con l'art. 15, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10".
- (con l'art. 15, comma 11), nel modificare l'art. 17, comma 1, lettera b) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che "La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del presente articolo".
Art. 5-bis.
((Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco))
((1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: "dal 1 gennaio 2006 nel numero di 190 unita" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2008 nel numero di 250 unita". L'AIFA e' autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, gia' in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.
2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al
comma 1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuita'.))
Art. 6.
((Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria))
((1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria
nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalita' attuative.))
Art. 7.
Contributi al trasporto metropolitano delle grandi citta'
1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea "C" della metropolitana della citta' di Roma.
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema
ferroviario metropolitano di Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, ((da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,)) quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
((3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono aggiunte le seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di Milano".))
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al
patto di stabilita' interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
Art. 7-bis.
((Patto di stabilita' interno 2007 per le regioni))
((1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non
consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilita', a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008".))
Art. 8
Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina
1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per
la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani ((e dei relativi collegamenti)) intermodali, per il miglioramento della sicurezza, ((anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto,)) nonche' per la promozione ((dei servizi e la relativa informazione al pubblico)) e' autorizzata altresi' la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in
sicurezza della viabilita' statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza ((di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3)) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare
sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto ((di Reggio Calabria)), ((...)) e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto
di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza ((di cui al comma 2)) e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui
ai commi da da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti ((, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)).
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di
servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate ((e le competenti Commissioni parlamentari)).
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, ((e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,)) ((nonche' alla regolazione dei servizi)) tecnico-nautici nell'intera area.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 9.
Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio
pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di
cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
((2-bis. All'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e
successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da
sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono
sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione".
2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238,
le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse.))
Art. 10.
Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti
dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, tale contributo non puo' comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della
corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la
valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno di
riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della
compensazione dovuta alla societa' Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Societa' Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la
riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle
spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)).((12))
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22,
comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 10-bis.
Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva
1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
"2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti
radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore
22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. ((. . .))".((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22,
comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 11.
Estinzioni anticipate di prestiti
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi ((correlati strettamente alle)) estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Art. 12.
Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione
di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.
Art. 13.
Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione
1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.".
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 15 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585".
Art. 13-bis.
((Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE))
((1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE
- Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalita' giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attivita' infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalita' individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))
Art. 14-bis.
((Debiti contributivi))
((1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di
crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e' applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilita' del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio.))
Art. 15.
Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio
2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali ((indicati nei commi 2, 3 e 4)) hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il
personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' al
personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei
confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4
costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.
Art. 16.
Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogicauna etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: "questo televisore non e' abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale". Per gli apparecchi gia' distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "entro l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2012".
((4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) e' sostituita dalla
seguente:
"p); "ambito locale televisivo" l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale";
b) all'articolo 23, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto puo' detenere, anche tramite societa' controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29".))
Art. 17.
Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "delle somme versate" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme da versare" e dopo le parole: "transattivi negli anni" e' inserita la seguente: "2001,".
Art. 18.
Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo
sviluppo e' autorizzata la spesa di ((499 milioni di euro)) per l'anno 2007, da destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano
per attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota
del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte
dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per ((220 milioni)) di euro, all'erogazione di contributi
volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
e) per ((4 milioni)) di euro, al completamento delle attivita' di
assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.
((e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per
l'infanzia (UNICEF).))
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo
internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di ((389 milioni)) di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ((, di concerto con il Ministro degli affari esteri)).
((2-bis. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e per
assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalita' disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.))
Art. 19.
Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. ((All'articolo)) 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ((. . .)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((al comma 1,)) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222))
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".
Art. 20.
((5 per mille))
((1. Lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base
4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e' integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.))
Art. 20-bis.
((Fondo rotativo per infrastrutture strategiche))
((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 355, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443";
b) nel comma 357, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il
decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".))
Art. 21.
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ((.Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici))
1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8
febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a
casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e ((all'adattamento funzionale)) di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, ((non assegnati, nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi)), ((da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative)). ((Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.))
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1 ((, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni)). Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, ((secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome)).
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato
alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali ((, nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei comuni)). ((Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di
edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro
per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.))
Art. 21-bis.
Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano
"Contratti di quartiere II"
1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui
all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ((non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma)) , sono destinate al finanziamento delle proposte gia' ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro e' altresi' destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le modalita' di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
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