159/2007 - Decreto Fiscale 159/2007
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Speciale finanziaria - Le principali novit� della finanziaria 2008
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le
proposte di "Contratti di quartiere II" gia' ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.
Art. 22.
Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la citta' di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e'
autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 23.
Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione
Liguria
1. ((Per le opere di insediamento di una sede universitaria
permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attivita' industriali)) ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni dal 2007 al 2011"sono soppresse;
b) le parole da: "e della successiva riassegnazione" fino al
termine del periodo sono soppresse.
Art. 24.
Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. ((Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, e' trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.)) ((Dette somme saranno ripartite)) nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali. ((4))
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro
il termine del 31 dicembre 2007 ((dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,)) sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della
modalita' semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ((le somme di cui al comma 1 rientrano)) tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007. ((4))
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo
restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita' semplificata, al
fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.
Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto gia' previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.
----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo, comma 1, e' rinviato al 31 dicembre 2008. Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 2) che il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui al presente articolo, comma 3, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
Art. 25.
Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia ((.Prosecuzione dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile))
1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro,
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007
per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.
((2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operativita' del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalita' di trasferimento delle risorse.))
Art. 25-bis.
((Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo))
((1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale
determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007.))
Art. 26.
Disposizioni in materia di ambiente
1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonche' per la tutela della biodiversita' nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversita' terrestre e marina piu' compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorita' per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche' da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricita' prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalita' di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2011, N. 39))
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole ", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono soppresse.
4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e' sostituito dai seguenti:
"382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma puo' essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo' essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avra' diritto all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies".
4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) dopo le parole: "250.000 tonnellate," sono inserite le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";
2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "tal quale o";
3) le parole: "di cui all'allegato I." sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.";
4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite le seguenti: ", le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";
5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo";
6) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno";
b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi";
d) con effetto dal 1 gennaio 2008, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
"5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".
4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.
4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.
4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.
Art. 26-bis.
((Variazioni colturali))
((1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";
b) al terzo periodo, le parole: "All'atto della accettazione
della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali";
d) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";
e) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";
f) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i soggetti
interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA".))
Art. 26-ter.
((Disposizioni in materia di servizi idrici))
((1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarieta'
nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1
sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni gia' affidate.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorita' nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.))
Art. 27.
Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria
1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, ((in favore della regione Calabria e della regione Campania e' concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)) previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007. ((Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.))".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 27-bis.
((Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale
del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella))
((1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gia' titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.))
Art. 28.
Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) ((, disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani))
1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile
separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.))
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalita' attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi', all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al
fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditivita' della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.
((4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della
Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventu' in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unita' di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita'. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
Art. 29
Contributi alla Fondazione ONAOSI
1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a
rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformita' alle finalita' statutarie dell'ente rapportandone l'entita', per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio
di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso ((dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007)) di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
((2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuita' delle
prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilita', la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonche' la democraticita' della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.))
Art. 30.
Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.
2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata da un
comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente all'attivita' del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovra' allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passivita' in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere
iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. ((Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.)) Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicita' e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del
comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica. (( Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570.
Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.))
5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, e'
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che,
verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni
della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le
norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche' dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 31.
((Contributi ad enti e associazioni))
1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di ((36
milioni)) di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1
milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3
milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
((3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di
1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
3-ter. Al fine di favorire l'attivita' di formazione superiore
internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di universita' estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e' concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalita' italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo puo' essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente comma.
3-quater. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario
di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-quinquies. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo
straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega del filo d'oro".))
Art. 32.
Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte
delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione
del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 33.
Disposizioni a favore ((di soggetti danneggiati)) da trasfusioni infette
((1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.))
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della
legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di eta' od incapace di intendere e di volere e' corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in vigore della
legge n. 229 del 2005, e che siano gia' titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo e' definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati "aventi diritto", nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Art. 34.
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose
((e alle vittime della criminalita' organizzata)), nonche' ai loro familiari superstiti ((. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo))
((1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di
cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.))
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri
di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
((2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle
Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle
vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le
vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli in
caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere
l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti
spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione".
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2
milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme
pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.))
Art. 35.
Fondo per le zone di confine
1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di ((25 milioni di euro)) per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il ((predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate)), specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. ((Tra i criteri di valutazione dovra' avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti.)) ".
((1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5
milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
Art. 36.
Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' nazionale
1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative
((, dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali,)) funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: "150 anni dell'Unita' d'Italia" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonche' di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle citta' di preminente rilievo per il processo di Unita' della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identita' ed Unita' nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia
attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realta' pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle
iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia e' autorizzata la spesa di ((140 milioni)) di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento
proprie del Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unita' d'Italia", il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, ((formato da personalita' qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico)), cui e' demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unita' nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.
Art. 37.
Investimenti degli enti previdenziali pubblici
1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego gia' approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 38.
Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti
giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all' ((articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al)) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno
2007, la spesa di 20 milioni di euro.
Art. 39.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: "nell'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007".
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attivita' produttive".
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu' utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite le seguenti: ", al costante scambio";
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita' funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.".
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: "di euro 0,52" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La misura del compenso puo' essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento";
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
4-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).((16))
4-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).((16))
4-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).((16))
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.".
6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2010".
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attivita' di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.";
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: "il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis".
8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono inserite le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";
b) il comma 2 e' abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100 euro".
8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico e' limitato fino alle ore 11".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012".
Art. 39-bis.
((Diritti aeroportuali di imbarco))
((1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle
merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.))
Art. 39-ter.
((Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze))
((1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento
aliquota normale della benzina senza piombo" e' sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";
2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota
normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";
b) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" e'
soppressa;
2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota
normale;" e' sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";
3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota
normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
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