159/2007 - Decreto Fiscale 159/2007
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Speciale finanziaria - Le principali novit� della finanziaria 2008
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per
l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).))
Art. 39-quater.
((Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento))
((1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma
188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".))
Art. 39-quinquies.
((Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia))
((1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' abrogato.))
Art. 40.
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
1. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco
Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara' operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuera' ad essere assicurata ((dall'attuale concessionario)) fino a piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle
finanze stabilisce ((, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio,)) con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a
decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l' ((ordinamento vigente)) sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali ((. . .)).
((5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.))
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
((6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e'
affidato in concessione a piu' concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e'
affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;
c) le modalita' per la partecipazione al gioco da parte dei
consumatori.
6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in
conformita' ai seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessita', di proporzionalita' e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi,
concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la
regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche' delle relative modalita' di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;
e) pluralita' dei soggetti raccoglitori del gioco, anche
relativamente ai giochi il cui esercizio e' affidato in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei prodotti di
gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici
affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a
distanza e' definita con specifici decreti direttoriali.
6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformita' con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.))
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.".
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.".
Art. 41.
Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato
alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di ((100 milioni)) di euro.
Art. 42.
Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione
OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. ((Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole))
1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: "23 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "48 milioni". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad
attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006. ((Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma.
2-bis. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi
assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.
2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.))
Art. 42-bis.
((Fabbricati rurali))
((1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera
b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro
diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con
altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai
numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a)
del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";
b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e
delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di
montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate
ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".))
Art. 42-ter.
((Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione))
((1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo
comma e' inserito il seguente:
"La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso
in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma".))
Art. 43.
Lavori socialmente utili
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente
utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.
Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. ((In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle
misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi)) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, ((una detrazione fiscale)) pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. ((Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.))
2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita
((un'ulteriore detrazione fiscale)) pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di piu' soggetti ((la detrazione fiscale)) e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
((4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le
categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalita' di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.
4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai
soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione".))
Art. 45.
Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
((legge 8 novembre 2000, n. 328)), come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
Art. 46.
(( (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).
1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico- operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in
area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale)).
Art. 46-bis.
Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas
naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e
le autonomie locali, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
((3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al
comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas e' bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
4. A decorrere dal 1 gennaio 2008, i comuni interessati dalle
((nuove gare)) di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e ((fino al nuovo affidamento)) , fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.
((4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma
1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.))
Art. 46-ter.
((Sostegno all'imprenditoria femminile))
((1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita".))
Art. 46-quater.
((Pesca e vittime del mare))
((1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonche' ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, e' fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalita' attuative per la restituzione delle somme.
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.))
Art. 46-quinquies.
((Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili))
((1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprieta' di un produttore, quest'ultimo e' tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.))
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in
((8.407 milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009)), si provvede:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le
maggiori entrate di cui all'articolo 1, ((quanto a 1.320 milioni)) di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa ((per 1.300 milioni)) nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ((quanto)) a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ((e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri));
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
((b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62
milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale;
b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: Mastella
Fonte: normattiva.it i testi non hanno carattere di ufficialita'
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