31/2008 - Milleproroghe 2007
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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 Convertito con modificazioni dalla legge dalla 28 febbraio 2008, n. 31.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma "Missioni militari di pace". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 2
Proroga di termini in materia di difesa
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "al 2008".
2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno 2016".
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015".
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni".
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" e' sostituita dalla seguente: "2015"; b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" e' sostituita dalla seguente: "2015"; c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2012"; d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" e' sostituita dalla seguente: "2015".
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al ((30 giugno 2009)).
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle
strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)).
Art. 4.
Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico
1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".
Art. 5.
Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali ((e disposizioni in materia di diritto d'autore))
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma
5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
((1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di
diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuita'.
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008".
2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di
diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso".
2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "e' determinato" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione," e dopo le parole: "e le attivita' culturali," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2008".))
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli
enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti ((. . .)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31)).
((2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, e' comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo.))
Art. 6-bis
((Proroghe in materia di ammortizzatori sociali))
((1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ",
nel limite massimo di 350 unita" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi"
sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla
data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita',
calcolato come media del periodo".
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti:
"nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui
dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di
pari importo".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.))
Art. 6-ter
Regolarizzazione e versamenti per i territori
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre
1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7
maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile
2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al ((30 giugno
2008)) per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio
nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31
ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2.((L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni di
euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di 48,8
milioni di euro per l'anno 2008.)) Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite
relazioni illustrative.
Art. 6-quater
((Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore
della Musica))
((1. Allo scopo di garantire la continuita' delle attivita' di
enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore
della musica, che versano in condizioni di difficolta' finanziaria,
e' assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo
di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli
enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2
milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attivita' culturali.))
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa'
Cooperative ((,nonche' in materia di contrattazione collettiva e materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.))
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2008".
((2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008".))
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui
all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di
socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria.
((4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in
materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attivita' di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.
4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali
secondo le modalita' di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di cui al primo periodo e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita' con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze".))
Art. 7-bis
((Reversibilita' degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati))
((1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1
della legge 18 novembre 1980, n. 791, e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio".
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.))
Sezione IV
Salute
Art. 8
Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali
si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato".
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la
definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e' trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il ((31 dicembre 2009)). Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia' sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".
Art. 8-bis
Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale
1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14)).
Art. 8-ter
((Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario))
((1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008,
di 14 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a
4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarieta' sociale.))
Art. 9
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008. (9) (15) (19) ((22))
2. Al fine di consentire alle competenti autorita' dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi e' annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi e' ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 34) che "la disposizione di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo 9, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1, primo periodo, del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012".
Art. 10.
Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Art. 11.
((Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare))
((1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
"356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui
al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che e' posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attivita' e il funzionamento dell'Agenzia e' autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010".))
Art. 11-bis
((Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori))
((1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
"464. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di
euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarieta' sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attivita' dell'ente morale "SOS Il Telefono Azzurro ONLUS"".))
Sezione V
Universita'
Art. 12
Disposizioni in materia di universita' ed enti di ricerca
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008. ((8))
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle
procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle universita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per
ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle universita' entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo
comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.
3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'universita' degli studi della Basilicata, le modalita' di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'universita' medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009."
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta' degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita' per la relativa qualifica ((ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.))
Art. 13-bis
((Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'))
((1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.))
Sezione VI
Giustizia
Art. 14.
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari
1. ((. . .)) i giudici onorari ed i vice procuratori onorari ((,
nonche' i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,)) che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario , di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni ((fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.))
Art. 14-bis
((Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria))
((1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di
dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.))
Art. 15
Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle
sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008 e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, e' differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. (4)(6)(9a)((9b))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 12) che i termini di cui al presente articolo 15, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, ha disposto (con l'art. 1-ter) che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.
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AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 1-ter) che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.
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AGGIORNAMENTO (9b)
Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, a sua volta modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 1-ter)che i termini di cui al presente articolo 15, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 2010.
Art. 16.
Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.";
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il
compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.".
Art. 16-bis
((Responsabilita' degli amministratori di societa' quotate partecipate da amministrazioni pubbliche))
(( 1. Per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati,
con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonche' per le loro controllate, la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti e' regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Art. 16-ter
((Misure in materia di incarichi giudiziari))
((1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di
Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, e' abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.))
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 17.
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008".
((2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2008".))
Art. 18
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge speciale," sono inserite le seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,";
b) nel secondo periodo, le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle
seguenti: "il ((31 dicembre 2010))".
Art. 18-bis
((Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in
materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.))
((1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono
risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ne' aperte in data successiva all'applicabilita' della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto";
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre
consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore".
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' differito al 30 giugno 2008.))
Art. 18-ter
((Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina))
(( 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina.))
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152))
Art. 19-bis
((Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice))
((1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.))
Art. 19-ter
(( Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 ))
((1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' sostituito dal seguente:
"2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e
settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e
successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in
un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno
solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata
legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento
della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute,
da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata
da soggetto abilitato".))
Art. 20
Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2009. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 GIUGNO 2009, N. 77.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale e' possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. (19) ((22))
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e' istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche' delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita', o rimborsi spese.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 5 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31 dicembre 2012."
Art. 21.
Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme
destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di
investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.
Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle
rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro dei
trasporti, che individua, con proprio decreto, ((di concerto con il
Ministro delle infrastrutture,)) gli investimenti da finanziare a
valere sulle medesime risorse.
Art. 21-bis
Diritti aeroportuali
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il ((31 dicembre 2012)), il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del ((31 dicembre 2012)). (19)
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1, primo e secondo periodo del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
Art. 21-ter
((Indennita' di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile))
((1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e al personale ispettivo dell'Ente nazionale
dell'aviazione civile".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo
speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti.))
Art. 21-quater
((Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale))
((1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unita' lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e alle societa' da queste derivate".
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e'
istituito un fondo di continuita' infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della societa' di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis.))
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
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