31/2008 - Milleproroghe 2007
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117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2008".
Art. 22-bis
((Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori))
((1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),".))
Art. 22-ter
((Interventi in materia di disagio abitativo))
((1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali
individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della
compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della
concertazione istituzionale per la programmazione in materia di
edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della
citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge,
e' sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a
trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5
e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione,
altresi', i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa
legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4. 4. A
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di
11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 e' conservato nel
conto dei residui e versato ad apposita contabilita' speciale di
tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato
per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro
nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di
apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 22-quater
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126))
Art. 22-quinquies
((Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari))
((1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008,
al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 22-sexies
Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
1. E' istituito il commissario delegato alla gestione del piano di
sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 e' sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
((15))
4. E' di competenza del commissario delegato la realizzazione delle
attivita' previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro,
il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unita' di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5, comma 7-quater) che "La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Art. 22-septies
((Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto))
(( 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge
1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, e' differito al 31 dicembre 2008.))
Art. 23.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31))
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 24.
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti
istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuita' all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
((2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.))
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti
istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione
del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
((4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti alle attivita' soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.))
Art. 24-bis
((Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco))
((1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e' differito di dodici mesi.))
Art. 24-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 2008, N. 154,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 DICEMBRE 2008, N. 189))
Art. 24-quater
((Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro))
(( 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.))
Art. 24-quinquies
((Disposizioni in materia di dirigenti scolastici))
(( 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione
ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilita' di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, e' ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.))
Art. 24-sexies
((Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il
Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli
Psicologi))
((1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo
3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
"articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il
Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".))
Art. 25.
Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
((1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di
un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
Art. 25-bis
((Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile))
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalita' di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti gia' individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2008.))
Sezione IX
Agricoltura
Art. 26
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: "In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (9)
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno
1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: "colturali" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le opere di trasformazione e miglioramento fondiario".
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di
insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei fondi gia' stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di entro il 31
dicembre 2009 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia' erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi. ((15))
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma
1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 settembre 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui al presente comma. Per la medesima finalita', per l'anno 2009, e' assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009".
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 18) che " I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009."
La suddetta modifica entra in vigore il 31/12/2008.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 9, comma 4-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010".
Art. 26-bis
((Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento
Catastale))
((1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando
che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzione.))
Art. 27
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del ((31 dicembre 2008)), le regioni possono
procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono abrogati.
Sezione X
Sviluppo economico
Art. 28
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di
dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al ((31 dicembre 2010)) in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo le attivita' che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita' del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo Economico.
1-bis. A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo
10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivita', la societa' ISA e' autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la societa' Buonitalia Spa, nonche' ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivita' svolte dalla societa' Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla societa' ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle
Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogata l'attivita' della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societa' sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.
Art. 28-bis
((Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari))
((1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore
alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito di un anno il
termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato
comma 2 del medesimo articolo.))
Art. 29.
Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla
Rottamazione
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228
e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli gia' registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualita'. Il costo della rottamazione e' posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalita' e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentate a diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori due annualita' se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al primo periodo e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta' di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e' concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a
3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a
3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i
veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui
al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350
per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano. ((11))
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo.
10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 271, le parole da: "dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279";
b) al comma 283, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle
finanze," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2008,".
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del
presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Le dotazioni del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.
11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" ed "euro 2", nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31."
Art. 29-bis
((Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici))
((1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2008".))
Art. 29-ter
((Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi))
(( 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di
rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria".))
Art. 29-quater
((Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura))
((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.))
Sezione XI
Ambiente
Art. 30.
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente :
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ((domestici e RAEE professionali)) ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) ((, nonche' per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.)). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.".
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".
Art. 31.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31))
Art. 32.
Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni".
Art. 32-bis
((Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243))
((1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalita' e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia gia' stato emanato provvedimento favorevole di conformita' ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attivita' di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorita' competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo";
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
"1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attivita' preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali gia' rilasciate, dandone comunicazione all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorita' competente, ove ne ravvisi la necessita', rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano gia' presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potra' disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorita' competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007".))
Art. 33.
Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
((1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e' prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.
1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
1-quater. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo e' ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantita' di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in
Campania e' autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa
di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si
provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
1-sexies. Per le finalita' di cui al comma 1-quinquies, il
commissario delegato alla costruzione delle discariche puo' avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono gia' assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel
territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992.))
Art. 33-bis
((Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche))
((1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica
istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita' di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.))
Sezione XII
Interno
Art. 34.
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre
2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: (("fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,";))
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
Art. 34-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 34-ter
((Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge
31 maggio 1965, n. 575))
((1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi
dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilita' finanziarie esistenti nella contabilita' speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilita' speciale sino al 31 dicembre 2008.))
Art. 35
Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al ((31 dicembre 2009)). La fissazione dei termini predetti puo' essere effettuata anche con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilita' degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.
Art. 35-bis
((Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n.
244))
((1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1° aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008".))
Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.(18)
2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: "il fidejussore" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale fidejussore".
2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione".
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi e' stata consegna del piego personalmente al destinatario e se e' provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1° aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse.
4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008".
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il ((31 dicembre 2013)), le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al ((31 dicembre 2010)) e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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