Codice del Consumo

Introdotto con il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, a norma dell'art. 7 della l. delega n. 229/2003, in attuazione di una serie di direttive dell'Unione Europea, il Codice del Consumo rappresenta un fondamentale traguardo nella tutela dei consumatori. In questa pagina ne pubblichiamo il testo aggiornato la LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

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Il testo del codice del consumo

Raccolta approfondimenti in materia di Codice del Consumo

Il codice del consumo nei siti istituzionali:

1. Il testo in multivigenza del codice del consumo su Normattiva:
» Il testo vigente (articolo per articolo)
» Il testo storico (dalla versione più remota)
NB: per vedere nel testo storico gli aggiornamenti nel tempo degli articoli fare click sul simbolo "a" (lettera a) che si trova accanto agli articoli oggetto di modifiche.

2. Il testo storico nella Gazzetta Ufficiale
Codice del consumo nella Gazzetta ufficiale del n.235 del 8-10-2005 - Supplemento Ordinario n. 162

Per saperne di più:

Prima della emanazione del codice del consumo, nell'ordinamento italiano la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alle norme codicistiche e ad una serie di frammentate disposizioni frutto delle direttive comunitarie.

Con l'ingresso del Codice del Consumo, il legislatore ha provveduto a riunire sotto un'unica disciplina organica tutte le norme vigenti in materia, armonizzandole con quelle esistenti nel diritto comunitario, nel segno della semplificazione e del coordinamento.

Grazie all'autonomo rilievo conferito alla figura del consumatore e alla previsione di una serie di strumenti concreti di tutela, il testo rappresenta una pietra miliare nel riconoscimento dei diritti dei consumatori, con la finalità primaria di rafforzarne la protezione, quali parti più deboli dei rapporti di consumo.

Nei 146 articoli di cui si compone il testo di legge, il filo conduttore è, difatti, la tutela più ampia dei diritti dei consumatori, sia come singoli che come associazioni, nelle relazioni con gli operatori commerciali, estesa a tutte le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità all'adeguata informazione, dalla qualità alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, dalla correttezza e trasparenza contrattuale alle clausole abusive, sino all'accesso alla giustizia, con forme ed azioni finalizzate ad esercitare in concreto la tutela dei singoli diritti sanciti.

Il Codice ha subito nel corso del tempo diversi interventi che ne hanno modificato impianto e contenuti, tra cui rilevano in particolare: le modifiche apportate dalla l. n. 244/2007 che ha introdotto l'art. 140-bis, sancendo la possibilità di esperire la c.d. "class action", cioè l'azione collettiva finalizzata all'ottenimento del risarcimento del danno in capo al gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo evento lesivo; la normativa complementare dettata dalla direttiva CE n. 7/1997 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, recentemente modificata dalla direttiva 2011/83/UE e attuata dal D.lgs. n. 21 del 21.2.2014.

Dal punto di vista strutturale, il Codice si suddivide in 6 parti articolate per categorie tematiche.

Nella prima vengono enunciati i diritti fondamentali tutelati e le finalità del Codice stesso, oltre alle definizioni di consumatore e professionista (artt. 1-3); nella seconda, sono dettate le norme in materia di educazione, informazione e pubblicità (artt. 4-32); la terza parte è dedicata alla disciplina contrattuale dei rapporti di consumo (artt. 33-101); nella quarta, invece, sono contenute le norme in materia di sicurezza e qualità dei prodotti e di responsabilità del produttore per gli eventuali danni cagionati (artt. 102-135); la quinta parte è relativa alle disposizioni inerenti le associazioni dei consumatori e ai giudizi che le stesse sono legittimate a promuovere nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi (artt. 136-141); la sesta e ultima parte, infine, concerne una serie di disposizioni finali (artt. 142-146), tra le quali rileva l'art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti riconosciuti ai consumatori dichiarando nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.