114/1998 - Disciplina del commercio
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17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Art. 29.
Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'
disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei
mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per
mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del
DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.
((4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di
mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 )).
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Art. 30.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono
sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui
all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima
dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n.
77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo XI
Inadempienza delle regioni
Art. 31.
Intervento sostitutivo
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Fonte: normattiva.it i testi non hanno carattere di ufficialitë Pagina Precedente | (Raccolta normativa) |
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