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99/2009 - Legge sviluppo

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b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64,

65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei

diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del

Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".

6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo

10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:

"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto

d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda".

7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo

10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui

all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di

cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".

8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato

codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3

ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato.

10. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

11. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

12. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

13. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato.

15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento

presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e

internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;

c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli

adempimenti amministrativi;

d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori

universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il

riconoscimento di un marchio

e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi

grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

(Bollo virtuale)


1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa

dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi

d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:

euro 42,00".

2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della

citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:

"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di

brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o

riferimento alla stessa;

2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

euro 20,00".

Art. 21.

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)


1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e

delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo

periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti

stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicita' ingannevole delle compagnie marittime)


1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).

- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".

Art. 23.

(Modifica alla legge

24 dicembre 2007, n. 244)


1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".

Art. 24.

(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)


1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonche' dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 25.

(Delega al Governo in materia nucleare)



1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina (( . . . )), dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).

2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di

interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che

soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell' ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti,

agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito (( . . . ));

d) previsione delle modalita' (( . . . )) per la sistemazione dei

rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti

pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';

f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere

sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

g) previsione che ((la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi

o lo smantellamento)) di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito

di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato;

i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));

l) previsione che (( . . . )) controlli di sicurezza e di

radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano (( . . . )) svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e

assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));

((o) previsione di opportune forme di informazione per le

popolazioni e in particolare per quelle coinvolte));

p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme

prescrittive previste nei decreti legislativi;

q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75)).

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di

cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".

Art. 26.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))

Art. 27.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)


1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo

energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del

Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle

strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta

con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta,secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa

del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.

7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli

enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi

per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le

funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a

rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative

attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da

parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;

e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di

microcogenerazione e di piccola cogenerazione;

f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza

energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;

g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo

sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;

h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di

prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;

i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare

l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate per l'erario.

12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009, termine non prorogabile".

13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si

provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".

15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre

alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.

18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 2010, N. 72, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 2010, N. 111.

19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 2010, N. 72, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 2010, N. 111.

20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione

cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la

produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".

23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8

febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

24. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a

un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti: "e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";

b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

"Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento";

c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o

le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:

"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi

di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'

gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.

4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte

integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima

dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un

vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.

4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della

denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.

4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al

comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia

di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del

collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.

4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo

approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'".

25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7

febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: "la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta".

26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato".

27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con

carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega e' esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto all'articolo

10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi

intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e

i diritti acquisiti;

b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a

riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;

c) individuare i criteri per determinare, senza oneri ne' diretti

ne' indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;

d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del

gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;

e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e

coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.

29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti

legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

30. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa".

31. L'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e

l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini

urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in

area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale".

32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su

richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.

33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' abrogato,

fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non e' esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.

34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,

n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in

terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla

costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in

mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla

costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui al comma 79

non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le

disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione

degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in

terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino

variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.

82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni

degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".

35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo

1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del

regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' soppresso.

37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto

che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e statistiche nel

settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola dichiarazione di inizio attivita'.

40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,

e' sostituito dal seguente:

"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per

ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite

dalle seguenti: "15 gradi centigradi";

b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono sostituite

dalle seguenti: "15 gradi centigradi".

42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e

per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto".

43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed

acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW";

b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del

vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW".

44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' soppresso.

45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia

elettrica prodotta puo' essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia".

46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita' di incremento

della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di

incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi

derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della

direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"l-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di

Autorita' nazionale competente";

c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita dalla seguente:

"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";

d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge, altresi', attivita'

di indirizzo al fine di coordinare" sono sostituite dalle seguenti: "propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

e) il comma 5-ter e' abrogato.

Art. 28.

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)


1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera".

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14

novembre 1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500".

Art. 29.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)


1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita' concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attivita' mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

((1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.))

2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.((L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.))

5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare che le attivita' non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure correttive e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonche' disporre la sospensione delle attivita' e proporre alle autorita' competenti la revoca delle autorizzazioni . Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita', all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75;


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