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99/2009 - Legge sviluppo

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i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (ATEA);

l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatone.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralita' e indipendenza, di comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale e' nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimita' dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

((13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.))

14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

((16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.))

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue societa' partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita' dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia e' autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

19. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, ((le funzioni e i compiti trasferiti)) all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia' disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Misure per l'efficienza del settore energetico)


1. La gestione economica del mercato del gas naturale e' affidata

in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli

operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate,non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalita' e i

tempi di escussione delle garanzie prestate nonche' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare la definitivita' di cui al periodo precedente. Le societa' di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti

finali del settore del gas, la societa' Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio.

6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali

finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3

dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas

dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la societa' Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico e' stabilita la data di assunzione da parte della societa' Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.

9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato

elettrico nella regione Sardegna, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacita' produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al

comma 9, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto

rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma (( , nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 )), garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti.

12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14,

comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.

20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purche' i medesimi impianti:

a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra

la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della

legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purche' i

lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

13. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il 31 dicembre 2007". All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n.

244 del 2007, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "o regioni".

14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II

dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono inserite le seguenti:"e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata".

15. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006.

16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai

sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori

entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma

8, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le societa' utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilita'

istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

21. La validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE"

apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformita' prima della loro immissione in commercio.

22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro

dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' stabilire una maggiore validita' temporale rispetto a quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.

23. Non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di

verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura "CE" ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.

24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello

sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura "CE".

25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul

limite temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas potra' prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonche' riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorita' puo' irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale".

27. Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio

elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le societa' di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio

2005, n. 128, e' sostituito dal seguente:

"1. Le miscele combustibili diesel- biodiesel con contenuto in

biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele".

29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul bio- diesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e' elevato al 7 per cento.

Art. 31.

(Semplificazione di procedure)


1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre

2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1".

Art. 32.

(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)


1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico

dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonche' le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell' Italia.

2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili

infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa

organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e' subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.

4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3

deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacita' di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.

5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento

della capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticita' in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo puo' partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti

da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell' ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3, nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.

7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto

di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente

articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni.

Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita' attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.

9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione

dei servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

Art. 33.

(Reti interne di utenza)


1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della

normativa comunitaria in materia, e' definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore della

presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) connette unita' di consumo industriali, ovvero connette unita'

di' consumo industriali e unita' di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purche' esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi,

fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;

d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione a una rete

con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della

medesima rete. Tale soggetto puo' essere diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e dell'erogazione

dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della societa' Tenta Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unita' di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attivita' svolta.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:

a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero

dello sviluppo economico;

b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato il diritto

dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;

c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di produzione

e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;

d) definisce le modalita' con le quali il soggetto responsabile

della RIU provvede alle attivita' di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attivita';

e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della

legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.

4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua il

monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere dalla data

di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi

tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 34.

(Misure per il risparmio energetico)


1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio

energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono

inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le

presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le

presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente

metallici,".

Art. 35.

(Efficienza energetica degli edifici)


1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 14, sono soppresse le parole: ", scaldacqua

unifamiliari";

b) dopo il numero 14 e' inserito il seguente:

"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario e' un impianto di

qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".

Art. 36.

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)


1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali

entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto- legge 2

luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

Art. 37.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)


1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo

economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonche' alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle

attivita' istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei

commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38.

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)


1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel

settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonche' per Io sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, e' stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorita', modalita' di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti

finalita':

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo

stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonche' realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacita' di

ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (GNEP), "International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia- USA di cooperazione energetica", "International Thermonuclear Experimental Reactor" (ITER) e "Broader Approach", ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonche' partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;

c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la

promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonche' in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;

d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie

"a basso contenuto di carbonio" secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia- USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative intraprese

nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009- 2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza

energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando

quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta";

b) al terzo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";

c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo

sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attivita' per la cattura ed il

sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto".

Art. 39.

(Valorizzazione ambientale degli immobili ((...)) penitenziari)


1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalita' di cui al comma 1.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 40.

(Elettrodotti aerei)


1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei".

Art. 41.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))

Art. 42.

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)


1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:

"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica

ubicati in mare".

2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma".

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato

II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' fatta salva la facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformita' a quanto disposto dal comma 1.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1-bis, fonte eolica off- shore, il coefficiente:

"1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";

b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle

di cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,30".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma

382-ter e' abrogato.

6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad

eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n.

73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28";

b) il numero 7 e' abrogato;

c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e

biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia- bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18".

7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre

2007, n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla tabella 2".

8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro- alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento".((7))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla

L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che il presente articolo "si interpreta nel senso che:

a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;

b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore

della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99."

Art. 43.

(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)


1. L'articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dal seguente:

"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa

automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.

Art. 44.

(Diritto annuale per le imprese esercenti

attivita' di distribuzione di carburanti)


1. Fatta salva la possibilita' di successive disposizioni di

portata piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attivita' di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 45.

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle

regioni interessate dalla estrazione di

idrocarburi liquidi e gassosi)


1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in

terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

e' istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

3. Il Fondo e' alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui

al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione

di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

Art. 46.

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, al fine di promuovere e sostenere la competitivita' del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo' intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini

di organicita' delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici

economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attivita' di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la

trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attivita', in considerazione delle capacita' ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attivita' e in quelli connessi o funzionali alle capacita' operative, professionali e tecniche, definendo le modalita' operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali gia' esistenti, con individuazione di modalita' operative per l'articolazione delle attivita' di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);


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