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99/2009 - Legge sviluppo

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e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni

sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla

gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attivita' mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonche' previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalita' di riscossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilita' di stipulazione, da parte delle

stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalita' e i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle

stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle

stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

l) definizione delle misure transitorie per assicurare la

continuita' operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 2, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonche' della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto

legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47.

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)


1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale

per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo

della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai

pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti

legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti

ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei

quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in

precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una

relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi

comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle

precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i' cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante

della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,indicando gli ambiti in cui non si e' ritenuto opportuno darvi seguito.

5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre

1990, n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".

Art. 48.

(Modifiche al decreto- legge n. 223 del 2006)


1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite le seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente" e' soppressa e dopo le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".

Art. 49.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206)


1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:

"Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali

omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e

utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un

determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli

stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di

cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcito- ria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel

capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche

all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza

sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile

davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,

anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa

termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del

giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che

chiedono

di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi

dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni

dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del

codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina

altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di

condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui

all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei

confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non

pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".

2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)


1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi,

presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in

termini di reperibilita', informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;

c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali,

infrastrutture di trasporto e territorio;

d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva

liberalizzazione nel settore;

e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire

un'effettiva concorrenzialita' del mercato.

Art. 51.

(Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti)


1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni

sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo

effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.

Art. 52.

(SACE Spa)


1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attivita' della

societa' SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, il Governo e' delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a

condizioni di mercato dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

b) possibilita' che le due attivita' di cui alla lettera a) siano

esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita'

a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attivita' o all'investimento purche' non in evidente conflitto di interessi;

d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della

societa', e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attivita' svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)


1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformita' e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli

organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative

alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali

autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere

di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di

commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i

compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonche' valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))

3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa

acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 54.

(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero)


1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresi' destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operativita' della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 55.

(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata)


1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma

227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, che:

a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;

b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in

tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

Art. 56.

(Editoria)


1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1

dell'articolo 44 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto- legge n. 112 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 punti percentuali".

4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino

alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto- legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al prenditore.

Art. 57.

(Distruzione delle armi chimiche)


1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023,

la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui

al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20092011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell'Allegato 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58.

(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)


1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacita' finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonche' i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri puo' avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano gia' iniziato la loro attivita' continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessita' di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 59.

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)


1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono

servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalita' principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione e' valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonche' la percorrenza coperta dal servizio.

2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito

nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, puo' essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditivita' di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorita' pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalita' di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.

3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal

ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) del gestore dell'infrastruttura;

c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio

pubblico;

d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.

4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa

tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo e' assoggettato.

Art. 60.

(Modifiche al decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422)


1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora

debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";

2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo e' inserito il

seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatane di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi gia' forniti dalle stesse";

3) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario,

la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonche' del recupero di produttivita' e della qualita' del servizio reso";

b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)".

Art. 61.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)


1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di

concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorita' competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle societa' che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 62.

(Modifiche al decreto legislativo

8 luglio 2003, n. 188)


1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";

b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' abrogata e alla

lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";

c) all'articolo 9, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti verifica altresi' la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a

disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'";

e) all'articolo 17:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono

sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";

2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre

2008" sono soppresse;

3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:

"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla

lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura e' determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor

costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del

mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie";

f) all'articolo 20:

1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;

2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) servizi di manovra;

c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano

trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa

sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura";

3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire

alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie";

4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la

prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato";

g) all'articolo 23:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce

orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";

2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non

superiore a dieci anni," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni e' possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di

tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";

h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce

orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";

i) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di

imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".

Art. 63.

(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformita' agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse gia' destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate.

Art. 64.

(Disposizioni in materia di farmaci)


1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo. (2) ((12))

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 23 luglio 2009


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo

economico

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la

semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Alfano


-------------

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che: "La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010".


-------------

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

ALLEGATO 1

(articolo 12, comma 2)


ENTI OPERANTI NEL SETTORE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE


ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)

SIMEST Spa (Societa' italiana per le imprese all'estero)

INFORMEST

FINEST Spa

Camere di commercio italiane all'estero

ALLEGATO 2

(articolo 57, comma 2)



=====================================================================
                                 |   2009    |   2010    |   2011
=====================================================================
  Ministero dell'economia e delle|           |           |
finanze                          |    357.000|    343.000|    313.000
---------------------------------------------------------------------
  Ministero degli affari esteri  |    128.000|          0|          0
---------------------------------------------------------------------
  Ministero dell'interno         |          0|    171.000|    261.000
---------------------------------------------------------------------
  Ministero della difesa         |    715.000|    686.000|    626.000
---------------------------------------------------------------------
TOTALE                  |  1.200.000|  1.200.000|  1.200.000

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