507-a/2009 - Violenza sulle donne (DDL)
Disposizioni in materia di violenza sessuale DDL approvato dalla Camera il 14 luglio 2009
Art. 1. (Delitto di violenza sessuale).
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è della reclusione da due a sei anni».
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole: «609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-ter».
Art. 2. (Circostanze aggravanti).
1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sette a quindici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
7) su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica.
La pena è della reclusione da otto a sedici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.
La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.
La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».
Art. 3. (Molestie sessuali).
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è il seguente:
«Art. 609-ter.1. - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a 3.000».
Art. 4. (Violenza sessuale di gruppo).
1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-octies. - (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sette a sedici anni.
La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.
3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.
La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorre taluna delle condizioni indicate nei numeri 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».
Art. 5. (Termine di prescrizione).
1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «quarto comma» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, 609-quater e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».
Art. 6. (Rilievi fotografici dei latitanti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale).
1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio stesso.
2. Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 7. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).
1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da dodici a venti anni».
Art. 8. (Intervento in giudizio).
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 9. (Misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).
1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e dei maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.
Art. 10. (Relazione annuale al Parlamento).
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta alle Camere una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
(Raccolta normativa)