APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

69/2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la di chiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.

Il presidente del collegio puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio".

Art. 52.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)


1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".

2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

"Art. 81-bis. - (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini".

3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

"Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalita' del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresi' contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facolta' di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonche' le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto".

4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione".

5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio".

7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

"Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e' proposta opposizione".

Art. 53.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge

21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)


1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e' abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e' stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 54.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)


1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonche' i criteri di

composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente

regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale,ovvero di officiosita' dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilita' di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3)

della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia

di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonche' quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 2] dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)


1. L'Avvocatura dello Stato puo' eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validita' dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 56.

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalita' di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)


1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi".

4. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita' comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.

Art. 57.

(Modifica all'articolo 9 della legge

21 luglio 2000, n. 205)


1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034".

Art. 58.

(Disposizioni transitorie)


1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

(Decisione delle questioni di giurisdizione)


1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresi', se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione e' vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda e' riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui e' stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalita' e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono gia' pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa e' riassunta puo' sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che e' dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 60.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)


1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione,

abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali

e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa

comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato "Registro", vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la

sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilita', per i consigli degli ordini degli

avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i

tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la

facolta' di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera

g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel

Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolta'

del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennita' spettanti ai conciliatori, da porre a

carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima

dell'instaurazione del giudizio, della possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di

carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il

processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere

una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di

incompatibilita' tale da garantire la neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia

esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 61.

(Disposizioni in materia di concordato)


1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma".

2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parita', la proposta presentata per prima".

Art. 62.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)


1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita', la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".

Art. 63.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)


1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' inserito il seguente:

"Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalita', l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalita' previste dall'articolo 19, secondo comma.

5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Art. 64.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita' immobiliare)


1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita' immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalita' di attuazione e le date di trasferimento.

2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in citta' sedi circondariali di tribunale.

3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 65.

(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)


1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o piu' decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure infounatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonche' alla rettifica di errori di trascrizioni di' dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,

assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformita' alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facolta' di provvedere, mediante

propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 66.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)


1. E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' inserita la seguente:

"b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita'".

3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneita' rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e' sostituito dal seguente:

"5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente".

5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni".

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre

1926, n. 1953;

c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6

agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio

1913, n. 89.

7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' sostituito dal seguente:

"Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente".

Art. 67.

(Misure urgenti per il recupero di somme af ferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)


1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole:

"in uno o piu' giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni".

2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "relative ai reati cui la condanna si

riferisce" sono soppresse;

b) il comma 2 e' abrogato.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari";

b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: "di un quarto" sono

sostituite dalle seguenti: "di un terzo";

c) all'articolo 73 (R) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)";

d) alla parte II, dopo il titolo XIV e' aggiunto il seguente:

"TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE


Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione";

e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Recupero intero, forfettizzato e per quota";

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo";

f) all'articolo 208 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e'

quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;

b) per il processo penale e' quello presso il giudice

dell'esecuzione. (L)";

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica e' sostituita dalla

seguente: "Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario";

h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: "o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto" sono soppresse;

i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII e' sostituito dal

seguente titolo:


"TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI

MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE

PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE,

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU NIARIE E SANZIONI PECUNIARIE

PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE

E PENALE


CAPO I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO


Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220".

4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero dellespese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 227- ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.

7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "conseguenti ai provvedimenti passati

in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono inserite le seguenti: "o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data";

b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";

c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) iscrizione a ruolo del credito";

d) la lettera c) e' abrogata.

Art. 68.

(Abrogazioni e modificazione di norme)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono soppresse;

c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'

abrogato.

Art. 69.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)


1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente

della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24

novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

", conforme al parere del Consiglio di Stato";

2) il secondo periodo e' soppresso;

b) il secondo comma e' abrogato.

CAPO V
PRIVATIZZAZIONI

Art. 70.

(Patrimonio dello Stato Spa)


1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "iscrizione dei beni" sono

inserite le seguenti: "e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato";

b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalita' di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile".

Art. 71


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175))

CAPO VI
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 72.

(Clausola di salvaguardia)


1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti 'nella presente legge nell'esercizio delle potesta' loro attribuite dallo statuto di autonomia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 18 giugno 2009


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo

economico

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la

semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Alfano

ALLEGATO 1

(vedi articolo 4, comma 2)



=====================================================================
 Voce  |                       Atto normativo
=====================================================================
    8  |legge 23 maggio 1861, n. 33
---------------------------------------------------------------------
    9  |legge 26 maggio 1861, n. 34
---------------------------------------------------------------------
   89  |legge 2 marzo 1862, n. 480
---------------------------------------------------------------------
   98  |legge 30 marzo 1862, n. 533
---------------------------------------------------------------------
  143  |legge 3 agosto 1862, n. 741
---------------------------------------------------------------------
  226  |legge 11 agosto 1863, n. 1397
---------------------------------------------------------------------
  238  |legge 24 gennaio 1864, n. 1649
---------------------------------------------------------------------
  273  |legge 26 maggio 1864, n. 1786
---------------------------------------------------------------------
  274  |legge 26 maggio 1864, n. 1787
---------------------------------------------------------------------
  295  |legge 13 novembre 1864, n. 2000
---------------------------------------------------------------------
  301  |legge 27 novembre 1864, n. 2021
---------------------------------------------------------------------
  304  |legge 11 dicembre 1864, n. 2033
---------------------------------------------------------------------
  350  |legge 18 marzo 1865, n. 2204
---------------------------------------------------------------------
  413  |legge 13 gennaio 1866, n. 2778
---------------------------------------------------------------------
  438  |legge 20 giugno 1866, n. 3007
---------------------------------------------------------------------
  450  |legge 21 luglio 1866, n. 3087
---------------------------------------------------------------------
  455  |legge 27 maggio 1867, n. 3745
---------------------------------------------------------------------
  467  |legge 7 luglio 1867, n. 3792
---------------------------------------------------------------------
  470  |legge 28 luglio 1867, n. 3818
---------------------------------------------------------------------
  471  |legge 28 luglio 1867, n. 3819
---------------------------------------------------------------------
  494  |legge 3 novembre 1867, n. 4034
---------------------------------------------------------------------
  518  |legge 24 maggio 1868, n. 4392
---------------------------------------------------------------------
  519  |legge 24 maggio 1868, n. 4395
---------------------------------------------------------------------
  520  |legge 24 maggio 1868, n. 4406
---------------------------------------------------------------------
  528  |legge 21 giugno 1868, n. 4447
---------------------------------------------------------------------
  529  |legge 21 giugno 1868, n. 4449
---------------------------------------------------------------------
  563  |legge 30 agosto 1868, n. 4556
---------------------------------------------------------------------
  564  |legge 30 agosto 1868, n. 4559
---------------------------------------------------------------------
  579  |legge 30 dicembre 1868, n. 4768
---------------------------------------------------------------------
  586  |legge 11 marzo 1869, n. 4940
---------------------------------------------------------------------
  592  |legge l° aprile 1869, n. 4985
---------------------------------------------------------------------
  597  |legge 5 maggio 1869, n. 5049
---------------------------------------------------------------------
  604  |legge 3 giugno 1869, n. 5113
---------------------------------------------------------------------
  678  |legge 15 settembre 1870, n. 5868
---------------------------------------------------------------------
  693  |legge 19 marzo 1871, n. 141
---------------------------------------------------------------------
  694  |legge 19 marzo 1871, n. 142
---------------------------------------------------------------------
  695  |legge 23 marzo 1871, n. 137
---------------------------------------------------------------------
  740  |legge 22 ottobre 1871, n. 553
---------------------------------------------------------------------
  741  |legge 14 dicembre 1871, n. 565
---------------------------------------------------------------------
  755  |legge 25 gennaio 1872, n. 663
---------------------------------------------------------------------
  761  |legge 11 aprile 1872, n. 775
---------------------------------------------------------------------
  826  |legge 24 aprile 1873, n. 1344
---------------------------------------------------------------------
  830  |legge 22 maggio 1873, n. 1375
---------------------------------------------------------------------
  867  |legge 11 luglio 1873, n. 1503
---------------------------------------------------------------------
  939  |legge 30 agosto 1874, n. 2063
---------------------------------------------------------------------
  940  |legge 30 agosto 1874, n. 2064
---------------------------------------------------------------------
  941  |legge 30 agosto 1874, n. 2065
---------------------------------------------------------------------
  942  |legge 30 agosto 1874, n. 2066
---------------------------------------------------------------------
  958  |legge 14 aprile 1875, n. 2441
---------------------------------------------------------------------
  962  |legge 25 maggio 1875, n. 2501
---------------------------------------------------------------------
 1012  |legge 17 luglio 1875, n. 2651
---------------------------------------------------------------------
 1034  |legge 26 dicembre 1875, n 2893
---------------------------------------------------------------------
 1115  |legge 3 maggio 1877, n. 3817
---------------------------------------------------------------------
 1125  |legge 15 giugno 1877, n. 3880
---------------------------------------------------------------------
 1129  |legge 20 giugno 1877, n. 3907
---------------------------------------------------------------------
 1161  |legge 23 maggio 1878, n. 4384
---------------------------------------------------------------------
 1171  |legge 31 maggio 1878, n. 4391
---------------------------------------------------------------------
 1210  |legge 29 dicembre 1878, n. 4673
---------------------------------------------------------------------
 1213  |legge 31 gennaio 1879, n. 4699
---------------------------------------------------------------------
 1214  |legge 31 gennaio 1879, n. 4701
---------------------------------------------------------------------
 1219  |legge 19 febbraio 1879, n. 4729
---------------------------------------------------------------------
 1233  |legge 27 marzo 1879, n. 4789
---------------------------------------------------------------------
 1271  |legge 20 luglio 1879, n. 5006
---------------------------------------------------------------------
 1288  |legge 1° agosto 1879, n. 5061
---------------------------------------------------------------------
 1301  |legge 11 gennaio 1880, n. 5224
---------------------------------------------------------------------
 1350  |legge 14 agosto 1880, n. 5608
---------------------------------------------------------------------
 1389  |legge 24 marzo 1881, n. 128
---------------------------------------------------------------------
 1417  |legge 14 luglio 1881, n. 305
---------------------------------------------------------------------
 1425  |legge 22 luglio 1881, n. 331
---------------------------------------------------------------------
 1481  |legge 14 maggio 1882, n. 728
---------------------------------------------------------------------
 1494  |legge 30 maggio 1882, n. 770
---------------------------------------------------------------------
 1568  |legge 30 dicembre 1882, n. 1148
---------------------------------------------------------------------
 1588  |legge 30 giugno 1883, n. 1428
---------------------------------------------------------------------
 1589  |legge 30 giugno 1883, n. 1429
---------------------------------------------------------------------
 1590  |legge 30 giugno 1883, n. 1430
---------------------------------------------------------------------
 1591  |legge 30 giugno 1883, n. 1431
---------------------------------------------------------------------
 1592  |legge 30 giugno 1883, n. 1444
---------------------------------------------------------------------
 1624  |legge 2 agosto 1883, n. 1523
---------------------------------------------------------------------
 1634  |legge 31 gennaio 1884, n. 1872
---------------------------------------------------------------------
 1662  |legge 30 giugno 1884, n. 2450
---------------------------------------------------------------------
 1692  |legge 4 gennaio 1885, n. 2896
---------------------------------------------------------------------
 1711  |legge 26 aprile 1885, n. 3067
---------------------------------------------------------------------
 1743  |legge 28 giugno 1885, n. 3186
---------------------------------------------------------------------
 1773  |legge 24 dicembre 1885, n. 3583
---------------------------------------------------------------------
 1774  |legge 30 dicembre 1885, n. 3590
---------------------------------------------------------------------
 1775  |legge 1° gennaio 1886, n. 3620
---------------------------------------------------------------------
 1792  |legge 25 marzo 1886, n. 3737
---------------------------------------------------------------------
 1803  |legge 15 aprile 1886, n. 3795
---------------------------------------------------------------------
 1810  |legge 30 giugno 1886, n. 3938
---------------------------------------------------------------------
 1816  |legge 16 luglio 1886, n. 3981
---------------------------------------------------------------------
 1818  |legge 10 agosto 1886, n. 4018
---------------------------------------------------------------------
 1819  |legge 25 novembre 1886, n. 4165
---------------------------------------------------------------------
 1830  |legge 30 dicembre 1886, n. 4242
---------------------------------------------------------------------
 1844  |legge 13 febbraio 1887, n. 4319
---------------------------------------------------------------------
 1937  |legge 10 luglio 1887, n. 4726
---------------------------------------------------------------------
 1978  |legge 22 dicembre 1887, n. 5117
---------------------------------------------------------------------
 1981  |legge 25 dicembre 1887, n. 5119
---------------------------------------------------------------------
 1987  |legge 10 febbraio 1888, n. 5190
---------------------------------------------------------------------
 1989  |legge 29 febbraio 1888, n. 5222
---------------------------------------------------------------------
 2017  |legge 30 aprile 1888, n. 5370
---------------------------------------------------------------------
 2060  |legge 30 giugno 1888, n. 5487
---------------------------------------------------------------------
 2088  |legge 30 luglio 1888, n. 5597
---------------------------------------------------------------------
 2091  |legge 29 settembre 1888, n. 5710
---------------------------------------------------------------------
 2109  |legge 2 aprile 1889, n. 5998
---------------------------------------------------------------------
 2119  |legge 11 aprile 1889, n. 6009
---------------------------------------------------------------------
 2126  |legge 16 maggio 1889, n. 6071
---------------------------------------------------------------------
 2183  |legge 11 luglio 1889, n. 6234
---------------------------------------------------------------------
 2186  |legge 14 luglio 1889, n. 6276
---------------------------------------------------------------------
 2252  |legge 10 aprile 1890, n. 6789
---------------------------------------------------------------------
 2254  |legge 31 maggio 1890, n. 6873
---------------------------------------------------------------------
 2282  |legge 16 luglio 1890, n. 7016
---------------------------------------------------------------------
 2287  |legge 17 luglio 1890, n. 7020
---------------------------------------------------------------------
 2292  |legge 10 agosto 1890, n. 7030
---------------------------------------------------------------------
 2295  |legge 12 marzo 1891, n. 113
---------------------------------------------------------------------
 2318  |legge 26 aprile 1891, n. 207
---------------------------------------------------------------------
 2319  |legge 26 aprile 1891, n. 208
---------------------------------------------------------------------
 2328  |legge 11 giugno 1891, n. 281
---------------------------------------------------------------------
 2377  |legge 2 luglio 1891, n. 375
---------------------------------------------------------------------
 2378  |legge 2 luglio 1891, n. 376
---------------------------------------------------------------------
 2393  |legge 31 agosto 1891, n. 543
---------------------------------------------------------------------
 2399  |legge 30 gennaio 1892, n. 15
---------------------------------------------------------------------
 2400  |legge 31 gennaio 1892, n. 16
---------------------------------------------------------------------
 2407  |legge 20 febbraio 1892, n. 52
---------------------------------------------------------------------
 2500  |legge 18 giugno 1892, n. 269
---------------------------------------------------------------------
 2503  |legge 28 giugno 1892, n. 296
---------------------------------------------------------------------
 2504  |legge 28 giugno 1892, n. 297
---------------------------------------------------------------------
 2523  |legge 3 luglio 1892, n. 331
---------------------------------------------------------------------
 2526  |legge 17 ottobre 1892, n. 651
---------------------------------------------------------------------
 2527  |legge 15 dicembre 1892, n. 710
---------------------------------------------------------------------
 2544  |legge 29 dicembre 1892, n. 757
---------------------------------------------------------------------
 2660  |legge 30 giugno 1893, n. 336
---------------------------------------------------------------------
 2697  |legge 29 marzo 1894, n. 114
---------------------------------------------------------------------
 2748  |legge 30 giugno 1894, n. 273
---------------------------------------------------------------------
 2787  |legge 26 agosto 1894, n. 402
---------------------------------------------------------------------
 2850  |legge 4 agosto 1895, n. 532
---------------------------------------------------------------------
 2871  |legge 15 dicembre 1895, n. 719
---------------------------------------------------------------------
 2884  |legge 5 marzo 1896, n. 66
---------------------------------------------------------------------
 2984  |legge 11 agosto 1896, n. 373
---------------------------------------------------------------------
 2986  |legge 3 ottobre 1896, n. 463
---------------------------------------------------------------------
 3012  |legge 21 gennaio 1897, n. 35
---------------------------------------------------------------------
 3013  |legge 28 gennaio 1897, n. 45
---------------------------------------------------------------------
 3098  |legge 11 agosto 1897, n. 379
---------------------------------------------------------------------
 3109  |legge 6 febbraio 1898, n. 30
---------------------------------------------------------------------
 3187  |legge 3 agosto 1898, n. 357
---------------------------------------------------------------------
 3203  |legge 8 gennaio 1899, n. 3
---------------------------------------------------------------------
 3283  |legge 24 dicembre 1899, n. 466
---------------------------------------------------------------------
 3285  |legge 24 dicembre 1899, n. 485
---------------------------------------------------------------------
 3331  |legge 15 luglio 1900, n. 276
---------------------------------------------------------------------
 3354  |legge 23 dicembre 1900, n. 492
---------------------------------------------------------------------
 3355  |legge 23 dicembre 1900, n. 496
---------------------------------------------------------------------
 3390  |legge 17 marzo 1901, n. 95
---------------------------------------------------------------------
 3668  |legge 28 dicembre 1902, n. 548
---------------------------------------------------------------------
 3676  |legge 12 febbraio 1903, n. 43
---------------------------------------------------------------------
 3701  |legge 16 aprile 1903, n. 137
---------------------------------------------------------------------
 3776  |legge 21 gennaio 1904, n. 15
---------------------------------------------------------------------
 3790  |legge 10 marzo 1904, n. 85
---------------------------------------------------------------------
 3861  |legge 26 giugno 1904, n. 328
---------------------------------------------------------------------
 3941  |legge 29 settembre 1904, n. 572
---------------------------------------------------------------------
 3942  |legge 19 dicembre 1904, n. 690
---------------------------------------------------------------------
 3954  |legge 29 dicembre 1904, n. 679
---------------------------------------------------------------------
 3959  |legge 22 gennaio 1905, n. 16
---------------------------------------------------------------------
 3987  |legge 11 maggio 1905, n. 185
---------------------------------------------------------------------
 4277  |legge 29 luglio 1906, n. 446
---------------------------------------------------------------------
 4278  |legge 29 luglio 1906, n. 474
---------------------------------------------------------------------
 4279  |legge 16 agosto 1906, n. 475
---------------------------------------------------------------------
 4281  |legge 14 ottobre 1906, n. 567
---------------------------------------------------------------------
 4282  |legge 21 ottobre 1906, n. 568
---------------------------------------------------------------------
 4312  |legge 3 gennaio 1907, n. 3
---------------------------------------------------------------------
 4365  |legge 30 marzo 1907, n. 115
---------------------------------------------------------------------
 4366  |legge 4 aprile 1907, n. 134
---------------------------------------------------------------------
 4369  |legge 4 aprile 1907, n. 188
---------------------------------------------------------------------
 4398  |legge 30 maggio 1907, n. 272
---------------------------------------------------------------------
 4574  |legge 19 luglio 1907, n. 565
---------------------------------------------------------------------
 4575  |legge 19 luglio 1907, n. 579
---------------------------------------------------------------------
 4579  |legge 19 settembre 1907, n. 686
---------------------------------------------------------------------
 4584  |legge 22 dicembre 1907, n. 798
---------------------------------------------------------------------
 4686  |legge 30 giugno 1908, n. 350
---------------------------------------------------------------------
 4778  |legge 17 luglio 1908, n. 468
---------------------------------------------------------------------
 4782  |legge 20 dicembre 1908, n. 718
---------------------------------------------------------------------
 4820  |legge 14 marzo 1909, n. 143
---------------------------------------------------------------------
 4840  |legge 10 giugno 1909, n. 358
---------------------------------------------------------------------
 4880  |legge 1° luglio 1909, n. 420
---------------------------------------------------------------------
 4932  |legge 29 luglio 1909, n. 583
---------------------------------------------------------------------
 496l  |legge 17 marzo 1910, n. 98
---------------------------------------------------------------------
 5026  |legge 23 giugno 1910, n. 366
---------------------------------------------------------------------
 5069  |legge 7 luglio 1910, n. 478
---------------------------------------------------------------------
 5287  |legge 25 giugno 1911, n. 573
---------------------------------------------------------------------
 5341  |legge 6 luglio 1911, n. 702
---------------------------------------------------------------------
 5367  |legge 13 luglio 1911, n. 747
---------------------------------------------------------------------
 5423  |legge 3 marzo 1912, n. 214
---------------------------------------------------------------------
 5551  |legge 27 giugno 1912, n. 708
---------------------------------------------------------------------
 5595  |legge 6 luglio 1912, n. 789
---------------------------------------------------------------------
 5596  |legge 6 luglio 1912, n. 790
---------------------------------------------------------------------
 5617  |legge 16 dicembre 1912, n. 1312
---------------------------------------------------------------------
 5736  |legge 12 giugno 1913, n. 606
---------------------------------------------------------------------
 5753  |legge 19 giugno 1913, n. 639
---------------------------------------------------------------------
 5841  |legge 11 luglio 1913, n. 958
---------------------------------------------------------------------
 5900  |legge 21 giugno 1914, n. 567
---------------------------------------------------------------------
 5935  |legge 14 luglio 1914, n. 685
---------------------------------------------------------------------
 5963  |legge 4 ottobre 1914, n. 1114
---------------------------------------------------------------------
 6199  |decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079
---------------------------------------------------------------------
 6230  |decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638
---------------------------------------------------------------------
 6402  |decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040
---------------------------------------------------------------------
 7217  |legge 8 settembre 1918, n. 1547
---------------------------------------------------------------------
 7666  |decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159
---------------------------------------------------------------------
 8234  |regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419
---------------------------------------------------------------------
 8750  |regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860
---------------------------------------------------------------------
 8921  |regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602
---------------------------------------------------------------------
 9200  |regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333
---------------------------------------------------------------------
 9322  |legge 31 agosto 1921, n. 1487
---------------------------------------------------------------------
 9323  |legge 31 agosto 1921, n. 1488
---------------------------------------------------------------------
 9461  |legge 30 dicembre 1921, n. 1878
---------------------------------------------------------------------
 9520  |regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157
---------------------------------------------------------------------
 9521  |regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158
---------------------------------------------------------------------
 9526  |regio decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162
---------------------------------------------------------------------
 9605  |legge 6 aprile 1922, n. 471
---------------------------------------------------------------------
 9640  |regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651
---------------------------------------------------------------------
 9717  |legge 18 giugno 1922, n. 965
---------------------------------------------------------------------
 9802  |regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171
---------------------------------------------------------------------
 9807  |regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172
---------------------------------------------------------------------
 9897  |regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488
---------------------------------------------------------------------
 9928  |regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678
---------------------------------------------------------------------
 9931  |regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749
-------------------------------------------

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5