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Redditometro - il testo del Decreto 24 dicembre 2012

Redditometro - DECRETO 24 dicembre 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013
Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito.
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art.  38
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, come sostituiti dall'art. 22,  comma  1,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
introdotto con la finalita' di adeguare l'accertamento  sintetico  al
contesto  socio-economico  mutato  nel  corso  dell'ultimo  decennio,
rendendolo  piu'  efficiente  e  dotandolo   di   garanzie   per   il
contribuente, anche mediante il contraddittorio; 
  Visto che i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, si rendono applicabili agli  accertamenti  relativi  ai  redditi
degli anni d'imposta 2009 e successivi; 
  Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  il  quale
prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle
persone fisiche  puo'  essere  fondata  sul  contenuto  induttivo  di
elementi indicativi di capacita' contributiva e che  detto  contenuto
sia individuato, mediante  l'analisi  di  campioni  significativi  di
contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo  familiare  e
dell'area territoriale di  appartenenza,  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire il  contenuto  induttivo  degli
elementi indicativi di capacita' contributiva sulla  base  dei  quali
puo' essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  o  del
maggior reddito complessivo delle persone fisiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Elementi di spesa indicativi di capacita' contributiva 
                        e contenuto induttivo 
 
  1. Con il presente decreto e' individuato  il  contenuto  induttivo
degli elementi indicativi di capacita' contributiva  sulla  base  del
quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  puo'  essere
fondata la determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle
persone fisiche. 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  elemento  indicativo  di
capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente
per  l'acquisizione  di  servizi  e  di  beni  e  per   il   relativo
mantenimento. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente e'
indicato nella  tabella  A  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  3. Il contenuto induttivo degli elementi  indicativi  di  capacita'
contributiva, indicato nella tabella A, e' determinato tenendo  conto
della spesa media, per gruppi e  categorie  di  consumi,  del  nucleo
familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto  induttivo
corrisponde alla spesa media  risultante  dall'indagine  annuale  sui
consumi delle famiglie compresa nel Programma  statistico  nazionale,
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.
322,   effettuata   su   campioni   significativi   di   contribuenti
appartenenti ad undici  tipologie  di  nuclei  familiari  distribuite
nelle cinque aree territoriali in  cui  e'  suddiviso  il  territorio
nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate
nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 
  4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita'  contributiva
indicati nella tabella A e', altresi',  determinato  considerando  le
risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai
fini della determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle
persone fisiche, in presenza di spese indicate nella  tabella  A,  si
considera  l'ammontare  piu'  elevato  tra   quello   disponibile   o
risultante dalle  informazioni  presenti  in  Anagrafe  tributaria  e
quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati
dell'indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o  da
analisi e studi socio economici, anche di settore. 
  6. Ai fini della determinazione sintetica del  reddito  complessivo
delle persone fisiche, resta ferma  la  facolta'  dell'Agenzia  delle
entrate di utilizzare, altresi': 
  elementi di capacita'  contributiva  diversi  da  quelli  riportati
nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi  alla  spesa
sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per  il  relativo
mantenimento; 
  quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno. 
                               Art. 2 
 
 
                      Spese per beni e servizi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, le
spese relative ai beni  e  servizi  si  considerano  sostenute  dalla
persona  fisica  cui  risultano  riferibili  sulla  base   dei   dati
disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.  Si
considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le  spese  relative
ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari  fiscalmente
a carico. 
  2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i
beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono  relativi  esclusivamente  ed
effettivamente all'attivita' di impresa o  all'esercizio  di  arti  e
professioni,  sempre  che  tale   circostanza   risulti   da   idonea
documentazione. 
                               Art. 3 
 
Utilizzo dei dati relativi  agli  elementi  indicativi  di  capacita'
  contributiva ai fini della  determinazione  sintetica  del  reddito
  complessivo accertabile. 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4  del  presente  decreto,
l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo  accertabile
del contribuente sulla base: 
    a) dell'ammontare delle spese, anche diverse  rispetto  a  quelle
indicate  nella  tabella  A  che,  dai  dati  disponibili   o   dalle
informazioni   presenti   nel   Sistema   informativo   dell'Anagrafe
tributaria, risultano sostenute dal contribuente; 
    b)   della   quota   parte,   attribuibile    al    contribuente,
dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo
familiare di appartenenza, determinata: 
      nella percentuale corrispondente al  rapporto  tra  il  reddito
complessivo attribuibile al contribuente ed  il  totale  dei  redditi
complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; 
      in assenza di redditi dichiarati dal  nucleo  familiare,  nella
percentuale corrispondente al rapporto tra  le  spese  sostenute  dal
contribuente ed il totale delle spese dell'intero  nucleo  familiare,
risultanti dai dati disponibili o  dalle  informazioni  presenti  nel
Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria; 
    c) dell'ammontare  delle  ulteriori  spese  riferite  ai  beni  e
servizi,  presenti  nella  tabella  A,   nella   misura   determinata
considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; 
    d)  della  quota  relativa  agli  incrementi   patrimoniali   del
contribuente  imputabile   al   periodo   d'imposta,   nella   misura
determinata con le modalita' indicate nella tabella A; 
    e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno. 
                               Art. 4 
 
Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione  sintetica
  del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria. 
  1. In presenza delle condizioni indicate al sesto  comma  dell'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  al  verificarsi  delle  quali  e'  ammessa  la   determinazione
sintetica del reddito complessivo, il  contribuente  ha  facolta'  di
dimostrare: 
    a) che il finanziamento delle spese e' avvenuto: 
      a1)  con  redditi  diversi  da  quelli  posseduti  nel  periodo
d'imposta; 
      a2) con redditi esenti o  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi  dalla  formazione
della base imponibile; 
      a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente; 
    b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo. 
                               Art. 5 
 
 
                              Efficacia 
 
  1. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  si  rendono
applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei  maggiori
redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 dicembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 
                                                            Tabella A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                            Tabella B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico