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Articolo 13-ter.
(Contributi agricoli)
1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono
sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di
pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali
e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e
autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20
dicembre 2005.
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO,
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE
CONOSCENZE DEI LAVORATORI
Articolo 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da
enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la
tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci
per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le
erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la
redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito
documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui
all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
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