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2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7,
comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti
dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per
l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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