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2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione
di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo
rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato art. 1, e' prevista
prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al
servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo
sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono
adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale
delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e
all'intermodalita', con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la
realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di
rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle
merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed
intermodalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli
obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo
di tecnologie informatiche.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN
RICERCA E SVILUPPO
Articolo 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per
investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti
pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse)
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di
rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza,
una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e'
destinata al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della
ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonche' gli
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