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preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter
garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla
osta dovra' corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli
eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti".
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e'
aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica a chiunque, in
qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero".
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal
computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della
cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se
attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', in
favore di lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte sul
reddito, a presupposto di imponibilita' per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i
cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonche' inviare se
richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la
corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento
amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie gia' disponibili per
le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per
ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Articolo 8.
(Riforma degli incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitivita' del
sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita'
produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203, lettere
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