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d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i
seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale
al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un
finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a
tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le
modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto
l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di
ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento
pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori
per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel numero,
univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e
tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto
capitale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le
attivita' della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in conformita' alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al
comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative
ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti
ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita'
della procedura valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura
dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensita' di aiuto
corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensita' massime consentite
dalla normativa dell'Unione europea;
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