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f) il rapporto massimo fra contributo in
conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui
al comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle
domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale
modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia'
emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di
contratti di programma per i quali il Ministro delle attivita' produttive, alla
stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del
25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti abilitati
a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero
anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere
erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con
le delibere CIPE di cui al medesimo art. 1, comma 355. Si applica la
disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n.
311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute
negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del
contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1,
una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti
da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello
medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di
attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da
incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di
nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui
consegua una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355
milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a
copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
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