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a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente:
"1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da
giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a quindici anni ";
b) all'articolo 5, comma 1,
all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: " composte
esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero
composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni "
sono sostituite dalle seguenti: " composte prevalentemente da soggetti di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni ";
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7,
comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "
alla data del 1° gennaio 2000 " sono inserite le seguenti: " ovvero da almeno
sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, ";
d) all'articolo 9,
comma 1, le parole: " gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni "
sono sostituite dalle seguenti: " i giovani imprenditori agricoli ";
e) nel
titolo I, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-bis (Ampliamenti
aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono
essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da
societa' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni
prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita' di impresa
da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le societa'
richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di cui al presente decreto,
esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di
investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di
presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di
mutuo"; f) all'articolo 17, comma 1, le parole: " nei sei mesi antecedenti la "
sono sostituite dalla seguente: "alla";
g) all'articolo 23, dopo il comma 4,
e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. I limiti di investimento di cui
agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono
essere modificati con delibera del CIPE".
Articolo 8-bis.
(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici
invernali "Torino 2006")
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