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1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, e' incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per
l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La societa' di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2
per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi ";
b) al
comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, " sono inserite le
seguenti: " nonche' per la realizzazione di interventi temporanei correlati a
quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,";
c) al
comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le
parole: "relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni," sono inserite le seguenti: " nonche' a quelli di cui
al comma 2 del presente articolo, ";
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, e'
aggiunto il seguente: " In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di
attuare i compiti di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i
soggetti di cui la stessa si puo' avvalere possono altresi' procedere in deroga
alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle che saranno
individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10
milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo
1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 10
milioni di euro.
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