1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro
delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle
partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a
decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita
istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle
entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di
avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo
l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo
ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro
per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono
stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle
istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia
con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.