|
parole: " Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro " sono sostituite
dalle seguenti: " Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31
dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di
compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori
entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1°
gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115
milioni di euro annui a decorrere dal 2006 rispettando in ogni caso per ciascuna
categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle
aliquote stabiliti nel medesimo comma 2.
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo
le parole: "contratti di filiera", sono inserite le seguenti: "e di distretto".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la
possibilita' di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari
di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, e' soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: "dal
presente articolo ", sono inserite le seguenti: ", nonche' di quelle previste in
attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: " 5-bis. Le garanzie
prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia
dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti
dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero
... Pagina Precedente Pagina Seguente |