sostenuti, la redditivita' e i risultati conseguiti.
Articolo 12.
(Rafforzamento e rilancio del settore
turistico)
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di
indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione
all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e
coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per
l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte
del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, ed il
sottosegretario con delega al turismo il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo;
quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo
di tre, e un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo modalita' indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e
per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e'
trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
"Agenzia", sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio
di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del
turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT,
che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto
previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento
attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi
delle regioni;
...
Pagina Precedente Pagina Seguente