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2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per
l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del
sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con
decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti
di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive
modificazioni, e' elevata a sette mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica
pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla
retribuzione della predetta indennita' e' elevata al cinquanta per cento per i
primi sei mesi ed e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e
al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento
della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel
limite massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al
presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita' di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per
l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di
427,23 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "310 milioni di euro" sono sostituite
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