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dalle seguenti: "460 milioni di euro"; dopo le parole: "entro il 31 dicembre
2005" sono inserite le seguenti: "e per gli accordi di settore entro il 31
dicembre 2006"; dopo le parole: "intervenuti entro il 30 giugno 2005" sono
inserite le seguenti: "che recepiscono le intese intervenute in sede
istituzionale territoriale";
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in
caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di
lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge
n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero,
in caso di cessazione di attivita', dell'articolo 1, comma 5, della citata legge
n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti
lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e
all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con
l'entita' dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si
applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilita' nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di
attivita' che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni
straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza,
ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d)
nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
fine di agevolare i processi di mobilita' territoriale finalizzati al reimpiego
presso datori di lavoro privati ed al mantenimento dell'occupazione, ai
lavoratori in mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria,
che accettino una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di
residenza, e' erogata una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di
mobilita' in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici
mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a
tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso
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