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del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, in una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di
residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari a una mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici
mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di
durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le relative modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo e'
altresi' incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo
e' stabilita in 10 milioni di euro";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei
fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di
priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree
territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione
dei soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale
connessi".
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro
per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per
l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e 0,35 milioni di euro per
l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per
l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno
2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
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