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entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
6. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi
previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,
e successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in
conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, e che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48
milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli
oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di
misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli
oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai
dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti
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