dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi
enti di attivita' di formazione e qualificazione professionale, di durata non
inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale,
nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8
non puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'. Per l'indennita'
ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo
di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente
sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a
comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla
sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente
competente, la sospensione dell'attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per
l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate
da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione
all'I.N.P.S. dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e
8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di
cui al comma 12.
12. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze.
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il
sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "I piani aziendali, territoriali o
settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome
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